Sentenza 4 aprile 2012
Massime • 1
Il provvedimento di proroga fino ad ulteriori novanta giorni (reso ai sensi dell'art. 154, comma quarto-bis disp. att. cod. proc. pen.) del termine fissato per la stesura della motivazione ai sensi dell'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen. ha natura amministrativa, non giurisdizionale, e, pertanto, non va pronunciato in contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2012, n. 14519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14519 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 04/04/2012
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 709
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 49767/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN IO N. IL 24/02/1957;
avverso l'ordinanza n. 1496/2011 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 18/11/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, la sentenza impugnataci ricorso;
Udito il Sostituto Procuratore Generale, Oscar Cedrangolo, per l'inammissibilità del ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli.
OSSERVA
-1- AN GI, in stato di custodia cautelare, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza datata 18.11.2011 del tribunale della libertà di Palermo che, in sede di appello, confermava il pregresso provvedimento del Presidente della corte di appello della stessa città, in data 11.10.2011, di proroga per novanta giorni, ai sensi dell'art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis, del termine fissato ex art. 544 c.p.p., comma 3 per il deposito della motivazione della sentenza della di lui condanna pronunciata dalla predetta corte di appello in data 16.7.2011. Aveva dedotto,con l'appello, l'imputato, e reitera la doglianza con il ricorso, l'illegittimità dell'ordinanza perché emessa inaudita altera parte.
-2- Rilevava il tribunale che la difesa aveva impugnato il provvedimento del Presidente del collegio che prorogava il termine di deposito della sentenza di secondo grado, e che la legge non prevede il preventivo contraddittorio tra le parti in vista del provvedimento di proroga del termine per il deposito della sentenza. Per la verità il tribunale,a sostegno dell'assunto, richiama il principio di recente formulato dalla Sezioni Unite di questa Corte - 31.3/13.7.2011, Ez Zjane, Rv. 249969-alla cui stregua " è legittimo il provvedimento di sospensione dei termini dì durata della custodia cautelare cautelare, in pendenza dei termini per la redazione della sentenza ex art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), assunto di ufficio, senza il previo contraddittorio delle parti". Rileva il collegio che un tale richiamo normativo non sia nella fattispecie del tutto pertinente, nella misura in cui la disposizione richiamata ha per oggetto il tema della sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare nella fase del giudizio, durante la pendenza, e solo, dei termini previsti dall'art. 544 c.p.p., commi 2 e 3, mentre il provvedimento de qua ha per contenuto e finalità la proroga del termine di deposito della sentenza, impregiudicato rimanendo il problema della conseguente o meno sospensione dei termini anche per il periodo di proroga correlato al deposito della decisione. In ordine alla quale ipotetica sospensione, ove fosse in ipotesi ritenuta strettamente ed automaticamente collegata al provvedimento del Presidente della Corte, l'interessato potrà valere i suoi pretesi diritti violati di libertà in altra sede e davanti al giudice competente.
Nella specie viene in esame solo e soltanto il provvedimento del Presidente della Corte di appello che delimita chiaramente i suoi spazi e limiti di operatività al tempo prorogato entro il quale la decisione giurisdizionale deve essere depositata. Vi è da dire in proposito che ha un rilievo assorbente per definire la natura ed il carattere del provvedimento appellato l'obbligata considerazione del soggetto - giudice legittimato a ulteriormente prorogare il termine di 90 giorni già disposto dal giudice responsabile della conduzione del procedimento e della redazione della sentenza. Il provvedimento di proroga del termine di non oltre 90 giorni da quello della pronuncia, è demandato, se pur su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, al Presidente del tribunale, per i giudizi di primo grado, al Presidente della corte di appello per i giudizi di secondo grado, a un magistrato cioè che non è il giudice del processo e la cui posizione istituzionale si ricollega a compiti direzionali ed organizzativi dell' Ufficio nel suo complesso, ma mai a compiti incidenti sul merito delle decisioni giurisdizionali. Tant'è che del provvedimento dovrà essere data comunicazione al CSM, organo deputato alla amministrazione e gestione, in parte, dei servizi di giustizia, ma non certo organo giurisdizionale se non nella composizione della sezione disciplinare. 11 che convalida la natura amministrativa del provvedimento, non certo giurisdizionale, ed i cui contenuti devono rifletterne la natura: ne consegue che la proroga del termine deve rinvenire le sue giustificazioni in problemi direzionali ed organizzativi, per l'appunto, afferenti alle esigenze dell' Ufficio nel suo complesso, e non certo determinati esclusivamente da quelle esigenze endoprocessuali che possono essere solo considerate dai giudici che per l'appunto operano nel e per il processo. Con la conseguenza che la denunciata mancata partecipazione della difesa, attraverso l'instaurazione del preventivo contraddittorio, non solo non è prevista in modo assoluto dalla disposizione - l'art. 154, comma 4 bis cit., ma trova riscontro e conferma dalla natura e dalla rado del provvedimento oggetto dell'appello, provvedimento che riflette interessi che complessivamente non attengono direttamente al processo, e quindi alle parti che vi sono coinvolte, ma a quelli più generali della più efficiente organizzazione e funzionalità dell' Ufficio, Tribunale o Corte di appello che sia. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso,
la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di L. mille, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2012