Sentenza 16 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/2001, n. 8176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8176 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE'S U8176 01 IN NOME DEL POPOL I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 23707/99 Cron.18903 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Rep . Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 03/04/01 Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAB AUTOSERVIZI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 27, presso lo studio dell'avvocato VINCNZ GUTTEREZ, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VALFREDO NICOLETTI, DR CICOLARI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ON BR, TI LI, TI G. RAGGIANTI EUGENIO, BEZZIBATTISTA, IS MAURO, GIAMBATTISTA, ZE IO UD, ZOPPI AN,2001 1580 CH LO, NA AR, BORMETTI GIANLO, -1- NI RE, LD IA, OM RE FORESTI UD, BA LO, US OM, IG, NI OL, IO AT, IC IM, TA OV, CH VI, AS IU, TI DR, LI BR, OI IU, NI IM, IN G. BATTISTA, HI AN, TE AR, TE IT, IN GI, AN AN, NA NZ, LL OM, IA OR UC, AV LO, AN AR, IZ BR, NI DI, NS RC, CR EL, NI ED VI AN Vilme quali erede di RN, CR IA TT GI, IN OR, TI DO, IN TO, AZ DE AN, IT EN, TT ER, SI IE, AS AR, IN IO, LL GI, SI OV, ALAN AGOSTINO, elettivamente domiciliati in ROMA LUNG.RE MICHELAN 9, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato IG BOIOCCHI, giusta delega in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 1292/98 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 16/12/98 R.G.N. 3472/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe -2- CELLERINO;
udito l'Avvocato NICOLETTI;
udito l'Avvocato MARINO per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -3- RG 23707/99 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 17 ottobre 1997 la s.r.l. SAB Autoservizi appella- va la sentenza del Pretore-giudice del lavoro di Bergamo che l'aveva con- dannata, su ricorso di BE RU e dei suoi litisconsorti indicati in epi- grafe, autisti già dipendenti della società Busti, assoggettata al più favore- vole contratto collettivo ANAC, a continuare a pagar loro, dal 1 dicembre '94, l'importo mensile di L. 65.000 corrisposto ad personam in virtù del- l'accordo 4 agosto '93, stipulato in occasione dell'assorbimento del persona- le della Busti nella SAB, aderente alla contrattazione collettiva FENIT. Il Pretore aveva, infatti, reputato che l'aumento di L. 75.000 mensili, previ- sto in sede di rinnovo della contrattazione FENIT, non includesse l'importo di L. 65.000, erogato ai lavoratori assorbiti in attuazione del passaggio dal- l'una all'altra contrattazione. A sostegno del gravame la società esponeva che la somma aggiuntiva di L. 65.000 andava intesa quale "superminimo", da ritenere riassorbibile, non essendone stata esclusa, nel corso delle trattative che portarono all'assun- zione del personale già dipendente dall'azienda Busti (accordo del 4 agosto 93), la riassorbibilità, né trovando, questa eccedenza retributiva, causa si- nallagmatica in particolari caratteristiche oggettive della prestazione, in considerazione dell'assoluta identità delle prestazioni lavorative offerte da tutti i lavoratori in servizio. La società, inoltre, contestava la decisione pretorile, che aveva giustificato la permanenza dell'importo di L. 65.000, ex art. 2112, cod.civ., quale "contratto d'ingresso", "in quanto nelle trattative che precedettero la stipula dell'accordo citato sarebbe stato fuori discussione l'applicabilità agli ex di- In pendenti Busti del contratto collettivo FENIT a cui aderiva l'impresa acqui- rente". Ricostituito il contraddittorio su appello della SAB, il Tribunale rigettava il gravame, rilevando che (v. sentenza, pg. 11, 1° cpv, e ss), "rispetto al con- tratto collettivo ANAC (in precedenza applicato dall'azienda Busti e molto più favorevole del contratto FENIT, applicato dalla SAB) l'assegno ad per- sonam e le ulteriori voci di cui al punto 4 della convenzione 4 agosto 93 non rappresentano certamente un qualche cosa di aggiuntivo", perché l' "emolumento in parola sfugge all'inquadramento della specifica figura del superminimo...(e) trova la sua specifica causa e giustificazione nel quadro della transazione raggiunta a livello collettivo,... al momento dell'ingresso degli odierni appellanti nella nuova compagine aziendale". Argomentava, altresì la sentenza, la natura transattiva dell'accordo in ar- gomento, stante la rinuncia dei lavoratori "al trattamento complessivamente più favorevole previsto dalla vecchia disciplina", a fronte dell'assegno di L. 65.000 e delle ulteriori indennità previste dall'accordi (indennità di agente unico/L. 2700 pro die e L. 700 per ogni biglietto venduto), "emolumenti questi ultimi considerati come non assorbibili dallo stesso datore di lavoro" (v. sentenza, pg 14, 1° cpv). D'altra parte, il Tribunale riteneva che l'inquadramento dell'accordo del 4 agosto 93, nell'art. 2112, cod. civ., sotto la specie del "contratto d'ingresso", fosse corretto e legittimato dall'intervento delle organizzazioni sindacali, che avevano consentito l'applicazione del contratto FENIT al personale "Busti" "per evitare le conseguenze deteriori che da quell'applicazione po- teva derivare* ai lavoratori confluenti nella SAB, ed obiettava che l'asserita disparità di trattamento retributivo tra lavoratori era stata "voluta dalle stes- se parti contraenti al momento del raggiungimento dell'accordo" e non po- teva interferire con il nuovo contratto collettivo "adottato su ben altra scala rispetto alle particolari vicende aziendali"... "nella prospettiva di una futura ed auspicata...omogeneizzazione dei trattamenti.". Contro questa sentenza la soc. SAB propone ricorso per cassazione, illu- strando un motivo di censura, variamente articolato. Resistono i lavoratori con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria e discusso la causa. Motivi della decisione Con unico, complesso motivo la s.r.l. SAB Autoservizi prospetta la "violazione e falsa applicazione degli artt. 2077, 2099, cod.civ., in relazio- ne all'art. 36, cost., 1362, 1366, cod. civ., nonchè insufficiente e contraddit- toria motivazione su punto decisivo della controversia, contestando, anzi- tutto la falsa applicazione data dal Tribunale al pacifico principio di assor- bibilità del superminimo ad personam e giustificato, per escluderlo, non in funzione di una particolare qualità o quantità della prestazione lavorativa, ma in base all'esistenza di "un'autonoma pattuizione... di per sé stessa suf- ficiente a legittimare l'inassorbibilità". In particolare, nega che fosse emerso in causa, come eccezione al principio generale di riassorbibilità dei superminimi, la pattuizione di non riassorbi- bilità dell'importo di L. 65.000, in quanto l'eccedenza retributiva doveva solo colmare la differenza fra le due contrattazioni collettive. D'altra parte, esclude che l'importo in questione potesse rispondere all'esi- genza di un particolare compenso dell'attività lavorativa, in mancanza di qualsiasi collegamento sinallagmatico, per qualità o quantità, alla presta- zione lavorativa dei lavoratori assorbiti, svolgendo costoro, in tutto e per tutto, prestazioni identiche a quelle dei lavoratori originari SAB. Quanto, infine, al c.d. contratto d'ingresso, ex 2112, cod. civ., parte ricor- rente osserva che all'atto dell'incorporazione era stata prevista dalle parti sociali la dazione del compenso di L. 65.000 a titolo d'integrazione retribu- tiva, per consentire il mantenimento della superiore retribuzione già goduta con il ccnl ANAC nell'ambito dell contratto FENIT, ormai regolante il rap- porto. Contestando che all'assegno di L. 65.000 fosse stata attribuita dal Tribuna- le natura di superminimo, la difesa dei lavoratori, che ricava questo con- vincimento dalla sentenza, laddove espone: "..é evidente che rispetto al contratto ANAC l'assegno ad personam e le ulteriori voci...della conven- zione non rappresentano certamente un qualche cosa di aggiuntivo... Ne di- scende che l'emolumento in parola sfugge all'inquadramento della specifica figura del superminimo come posta aggiuntiva che il datore di lavoro.... eroga oltre le tariffe contrattuali collettive.", oltre a contraddire l'opposto ricorso, obietta che, comunque, l'accordo dell'agosto 93 costituì la autono- ma ragione giustificatrice della inassorbibilità dell'assegno ad personam, secondo i corretti principi di diritto enunciati al riguardo da questa Corte. Il ricorso non merita di essere condiviso. Se, secondo quanto argomenta la sentenza a pagina 15, l'accordo dell'ago- sto '93 "doveva e deve considerarsi come la prima tappa di un graduale processo di armonizzazione normativa/salariale...", stipulato, appunto, "nella prospettiva di una futura ed auspicata (ma non ancora realizzata) omogeneizzazione dei trattamenti", il ragionamento del Tribunale omette, nell'economia della decisione, di dar conto e di valutarne le implicazioni alla luce dell'art. 2112, terzo comma, cod. civ., che identifica, in caso di trasferimento dei rapporti di lavoro, la regola generale, accanto al mante- nimento dei diritti che ne derivano (primo comma), della sostituzione del ccnl e della conseguente applicazione del contratto collettivo afferente l'impresa acquirente o, in mancanza, ma solo fino alla scadenza, l'eccezio- nale mantenimento del contratto collettivo vigente all'atto del trasferimento. Orbene, a fronte di questo contesto normativo, é pacifico in causa che l'erogazione delle 65.000 lire era diretta a riequilibrare, in favore degli ex dipendenti della ditta Busti, l'altrimenti deteriore trattamento economico che avrebbero subito in seguito all'immediata e complessiva applicazione della parallela contrattazione collettiva Fenit, rispetto a quella dell'Anac, ormai non più loro riferibile. D'altra parte, l'ulteriore affermazione della decisione secondo cui la causa del trattamento economico più favorevole assicurato ai lavoratori assorbiti andava rinvenuta nella contrattazione sindacale e nella transazione che ne costituiva il contenuto, elitticamente intese quale giustificazione permanen- te del mantenimento del beneficio, non collocabile, in tesi, secondo l'inse- gnamento giurisprudenziale, nella categoria dei superminimi riassorbibili, "... non rappresentando certamente un qualcosa di aggiuntivo ... rispetto al contratto Anac" (così la sentenza, senza considerare che tale riferimento era ormai improponibile, risultando ormai il rapporto assoggettato alla contrattazione Fenit), trattandosi piuttosto, par di capire, di un assegno ad personam, come tale non assoggettabile al ridetto principio, avendo "un ben individuato titolo idoneo a sottrarlo alla regola generale dell'assorbi- mento", appare altrettanto ingiustificata a livello di motivazione, poichè, a prescindere dalla anfibologia del dato lessicale, detto trattamento esprime- va, come ricordato, la regolamentazione economica della prestazione lavo- rativa nella fase della successione dei trattamenti collettivi e quindi esso doveva e deve essere vagliato esclusivamente alla luce di tale contesto ne- goziale, attraverso un'analisi complessiva dei dati, effettuata in base agli artt. 1362 e ss., cod.civ.. Il ricorso, richiamati i pacifici principi giurisprudenziali in tema di riassor- bibilità delle erogazioni aggiuntive rispetto alla previsione della contratta- zione collettiva applicabile, ben noti alle parti che ne hanno ricordato la ri- levanza e incidenza, deve essere, pertanto accolto per difetto di motivazio- ne e la causa va rinviata, per un ulteriore giudizio e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità alla Corte d'appello di Brescia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Brescia. Così deciso in Roma il 3 aprile 2001. I Consigliere est. Il Presidente full EMIERE I celleria D A 0 , S 1 3 S O 35814 2007 3 . L A 5 T L T , R CANCELLEREAlle O : A B A ' S N I L E D L P 3 E S A 7 I D - T N 8 I S - G S O 1 O N P 1 E M A S I E D I G A E A , D G O O E E R T L T T T I N S I R A E I G S L E E L D R E O D 8