Sentenza 15 febbraio 2000
Massime • 1
In tema di abuso di ufficio, il consigliere comunale non ha il dovere di astenersi da delibere di approvazione di piani regolatori generali, trattandosi di atto finale di un procedimento complesso in cui confluiscono e si compensano molteplici interessi, collettivi o individuali, sicché il voto espresso dal singolo amministratore non riguarda una specifica prescrizione ma il contenuto generale dell'atto. Sussiste invece il dovere di astensione, ed è conseguentemente configurabile il reato in caso di mancata astensione, qualora si tratti di partecipazione a delibere su opposizioni al piano regolatore generale riconducibili a interessi personali sia propri dell'amministratore sia di un prossimo congiunto. (Vedi Cons. Stato, sent. n. 795 dell'11 giugno 1996, p.d. 962188).
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficioAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 20 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2000, n. 11600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11600 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 15/02/2000
Dott. ORESTE CIAMPA - Consigliere - SENTENZA
Dott. UGO L. SCELFO - Consigliere - N. 308
Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - N. 35518/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
1. CE TO, nato a [...] [...],
2. IN LE, nato a [...] [...],
3. ON TO, nato a [...] [...],
4. OI OR, nata a [...] [...],
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe VENEZIANO, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
La CORTE osserva:
CE TO, IN LE, ON TO e OI OR ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 13.4.1999, con la quale veniva confermata la sentenza del Tribunale di Napoli del 3.3.1998 recante dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di abuso d'ufficio loro ascritti.
Deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen., la violazione degli artt. 129, comma 1, e 531 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di esclusione della reclamata insussistenza del fatto.
Il ricorso del CE TO è fondato.
Il ricorrente, per quella che risulta essere l'imputazione contestata e per il fatto ritenuto in sentenza, in qualità di consigliere comunale di Marano, aveva partecipato alla deliberazione del 26.4.1983 di adozione del piano regolatore generale del territorio comunale, per effetto della quale due fondi rustici, appartenenti al fratello CE LE e alla cognata RI SA, venivano ricompresi nella zona di edificabilità con gli indici ordinari. I giudici di primo e secondo grado, ritenendo violato il dovere di astensione posto dall'art. 290, T.U.
4.2.1915 n. 148, sulla semplice allegazione dell'esistenza di interessi confliggenti con l'atto, hanno dichiarato la prescrizione del reato in imputazione, senza che fosse acquisito almeno un principio di prova che l'atto generale era stato emanato in considerazione di particolari interessi propri o dei congiunti dell'interessato.
La nuova formulazione dell'art. 323 c.p., introdotta con la l. 17 luglio 1997, n. 234, ha meglio definito la condotta tipica del pubblico ufficiale, sostituendo la generica formula "abusa del suo ufficio" con la descrizione di un comportamento non più a forma libera, ma vincolata, consistente nella violazione di norme di legge o di regolamento, oppure nella violazione del dovere di astensione, e ha anche trasformato il delitto da reato di mera azione in reato di azione e di evento, giacché elemento essenziale della fattispecie materiale non è più soltanto la condotta illegittima del pubblico ufficiale integrante l'abuso, ma altresì l'ingiusto vantaggio patrimoniale che quella condotta procura o l'ingiusto danno che essa arreca, (rv. 210896, PM c. Celico).
Nel caso di specie, manca in radice l'inosservanza dell'obbligo di astensione, in considerazione della natura generale dell'atto amministrativo deliberato e della funzione svolta dal ricorrente. Invero, l'adozione del piano regolatore generale da parte del Comune integra un risultato, conseguente all'apporto di più soggetti e allo svolgimento di un complesso procedimento, in cui sono confluiti e si sono compensati interessi molteplici (pubblici, collettivi e individuali), così che il voto espresso dal singolo amministratore non ha riguardato una specifica prescrizione, ma in generale il contenuto complessivo dell'atto. Pertanto, va ritenuto, aderendo a quanto si è precisato in sede di giurisdizione amministrativa in casi analoghi, che "non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di astensione posto dall'art. 290, T.U. 4 febbraio 1915 n. 148 la semplice allegazione dell'esistenza di interessi confliggenti con l'atto, occorrendo altresì la prova concreta e specifica che l'atto generale sia stato emanato anche in considerazione di tali personali e particolari interessi", (CdS., n. 795, 11.6.1996). Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, dovendo ritenersi che il CE TO non era tenuto ad astenersi e che il fatto di abuso a lui imputato non sussiste. IN LE, assolto in primo grado dai reati falso, di cui alle lettere C) e D) della rubrica d'imputazione, non è stato finora giudicato, per mancanza di ogni pronuncia di condanna o assolutoria in ordine alla imputazione di abuso d'ufficio, a lui contestata in concorso anche del ON TO e della OI OR, per avere con gli stessi, nella loro qualità di consiglieri comunali di Marano, abusato dell'ufficio, non astenendosi dalla votazione e approvando la delibera con la quale, in data 3.2.1984, venivano respinte tutte le osservazioni al piano regolatore generale, procurando ingiusto vantaggio patrimoniale per sè e per i propri congiunti, proprietari di fondi rustici resi edificabili con vari indici di fabbricabilità.
Questa Corte Suprema di Cassazione, in mancanza di ogni pronuncia nel primo e secondo grado di giudizio sulla detta imputazione nei confronti del IN LE, deve provvedere, in assenza di ogni accertamento congruo ad una pronuncia più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., considerato il decorso del termine di prescrizione di cui agli artt. 157, comma 1, n. 4, e 160, comma 3, ultima parte cod. proc. pen., alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
I ricorsi del ON TO e della OI OR devono essere rigettati.
Nei confronti degli stessi, che hanno partecipato, omettendo di astenersi, ad una sessione del Consiglio Comunale nella quale si deliberava delle opposizioni al piano regolatore generale adottato, che aveva ampliato l'indice di edificabilità di fondi prima definiti rustici e di proprietà di loro congiunti entro il quarto grado, la decisione impugnata è corretta, poiché l'oggetto della delibera era significativamente ristretto a situazioni e luoghi riferibili ad interessi personali e non più generali e collettivi. Invero, va qui applicato il principio in caso analogo affermato da questa stessa sezione della Corte Suprema di Cassazione, per il quale "integra il reato di abuso di ufficio, anche dopo la riforma dell'art. 323 c.p., introdotta con l'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, sotto il profilo della violazione di legge (art. 279
del t.u. 1934, n. 383), con specifico riferimento all'inottemperanza del dovere di astensione, la condotta dell'amministratore comunale che partecipi alla deliberazione di approvazione di variante di piano regolatore, qualora si profili un interesse concreto proprio o di un prossimo congiunto, nonostante l'atto in questione abbia la natura di atto amministrativo di carattere generale. (Nella specie, a seguito dell'approvazione della variante, divenivano edificabili alcuni terreni di proprietà dei congiunti dell'amministratore comunale)", (Cass., sez. 6^, n. 2662, 9.10.1998, ric. Brescia, rv. 211752). Peraltro, all'annullamento per vizio della motivazione, in punto di sussistenza dell'effettiva esistenza del concreto interesse proprio dei ricorrenti o di loro prossimi congiunti, osta l'obbligo della pronuncia immediata della causa di non punibilità.
Invero, va riaffermato il principio per il quale, "in presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l'obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p. postula che le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. Consegue, pertanto, che nel giudizio di cassazione, qualora venga riscontrato un vizio di motivazione della sentenza impugnata implicante il rinvio al giudice di merito, e le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni, deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio in applicazione della causa estintiva della prescrizione quando sia decorso il relativo termine, in quanto il rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato", (Cass., sez. 6^, n. 12320, 25.11.1998, ric. P.G. c. Maccan, rv. 212320).
Al rigetto dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti ON e OI al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CE TO in ordine al reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste;
annulla senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di IN LE perché il reato ascrittogli è estinto per prescrizione;
rigetta i ricorsi di ON TO e OI OR che condanna al pagamento in solido delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2000