Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2001, n. 888
CASS
Sentenza 22 gennaio 2001

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Per poter configurare il dolo processuale revocatorio, disciplinato dall' art. 395, n. 1 cod. proc. civ., è necessaria l' estrinsecazione di un'attività, fraudolenta e positiva, di una parte in danno dell' altra, idonea a ledere il diritto della difesa di questa e ad impedire l' accertamento della verità da parte del giudice, sì da determinare l' errore della sentenza, mentre il mendacio o il silenzio su fatti decisivi, ovvero la mancata produzione di documenti, per integrare gli estremi del dolo processuale revocatorio devono costituire elementi essenziali della predetta attività dolosa.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2001, n. 888
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 888
Data del deposito : 22 gennaio 2001

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