Sentenza 22 gennaio 2001
Massime • 1
Per poter configurare il dolo processuale revocatorio, disciplinato dall' art. 395, n. 1 cod. proc. civ., è necessaria l' estrinsecazione di un'attività, fraudolenta e positiva, di una parte in danno dell' altra, idonea a ledere il diritto della difesa di questa e ad impedire l' accertamento della verità da parte del giudice, sì da determinare l' errore della sentenza, mentre il mendacio o il silenzio su fatti decisivi, ovvero la mancata produzione di documenti, per integrare gli estremi del dolo processuale revocatorio devono costituire elementi essenziali della predetta attività dolosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2001, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER RUBINETTERIE DI ER RI, in persona del suo legale rapp.te CALLERI Adriana, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell'avvocato PAOLETTI FABRIZIO, che la difende unitamente all'avvocato PRETTE MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AM AL, nella qualità di legale rapp.te della FOR.M.EDIL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATINA 57/I, presso lo studio dell'avvocato RAIMONDO CARMELO, che lo difende unitamente all'avvocato GERBINO ANTONINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 376/98 del Giudice di pace di MONDOVÌ, depositata il 03/08/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/00 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato RAIMONDO Carmelo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo;
assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Prospettando due motivi di censura, illustrati da memoria, la RO Rubinetterie, di RO DO & C., corrente in Farigliano (CN) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 11.6 - 3.8.98 con la quale il Giudice di Pace di Mondovì ha revocato, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., la pronuncia emessa dallo stesso Ufficio il 21.11 -14.12.96 nella causa tra essa ricorrente e RA TO, quale legale rappresentante della For.M.Edil sas. Resiste con controricorso il RA, nella qualità. MOTIVI DELLA DECISIONE
Eccepisce preliminarmente il RA l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale e mancata esposizione dei fatti.
Le eccezioni, egualmente esaminabili, stante la loro rilevabilità ex - officio, nonostante l'intempestività del controricorso, notificato oltre il termine di legge, vanno entrambe disattese.
Quanto alla prima, osserva il Collegio che il "mandato ad litem" apposto a margine del ricorso è del seguente tenore: "Delego a rappresentarmi nel presente procedimento in ogni fase e grado ed in sede - di esecuzione con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, di rinunciare agli atti del giudizio, incassare e quietanzare, nonché di nominare altri avvocati e procuratori, l'avv. Prette e l'avv. Fabrizio Paoletti presso il quale elegge domicilio in Roma Via S. Alberto Magno n.9".
Ebbene, poiché le espressioni usate nella dicitura stampigliata sopra trascritta, pur non espressamente riferentisi ad un ricorso per cassazione, non escludono tuttavia univocamente la volontà della parte di proporre un ricorso di tal genere, la procura in questione deve ritenersi, nel dubbio, speciale e non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico (art. 1367 cc) di cui è espressione l'art. 159 c.p.c., con riguardo agli atti processuali (v. da ultima Cass. n. 2842/97, n. 10732/2000). Quanto alla seconda va rilevato che dalla semplice lettura della premessa "in fatto" al ricorso medesimo si rinvengono a sufficienza gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni che vi hanno assunto le parti senza necessità di ricorrere ad altre fonti.
Ciò posto, con i due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione dell'art. 395 comma I stesso codice, nonché omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.
Esclusa la sussistenza di un "dolo revocatorio" lamenta la ricorrente l'erronea applicazione della norma suindicata da parte del giudice di pace le cui argomentazioni non consentirebbero di rilevare l'essenza degli asseriti artifizi e raggiri che sarebbero stati posti in essere da essa RO Rubinetterie, al fine di pregiudicare la difesa avversaria.
Le doglianze, involgenti violazione di norma processuale correttamente denunciabile in questa sede avverso una decisione del giudice di pace pronunciata secondo equità, sono meritevoli di accoglimento.
Come questa Suprema Corte ha già avuto occasione di affermare, ad integrare il dolo processuale revocatorio, ex art. 395 n. 1 c.p.c., non basta la semplice violazione dell'obbligo di comportarsi in giudizio con lealtà e probità (art. 88 c.p.c.) ne' sono di per sè sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma si richiede un'attività intenzionalmente fraudolenta concretantesi in artifici o raggiri subiettivamente diretti ed oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e ad impedire al giudice l'accertamento della verità (v. tra le tante Cass. n. 4833/91, n. 6322/93, n. 7576/94). In tale prospettiva, per comprendere che cosa possa concretamente significare la ricorrenza del dolo di una parte in danno dell'altra (come richiede il n. 1 dell'art. 395 c.p.c.) occorre considerare che: a) la sentenza è atto del giudice;
b) la revocazione è un mezzo di impugnazione contro l'errore del giudice nella sentenza;
c) il dolo lede il diritto di difesa il cui adeguato esercizio condiziona l'esito corretto del processo. Il giudice della revocazione, quindi, deve individuare ed accertare i singoli fatti in cui l'attività dolosa si è estrinsecata, la deficienza difensiva che hanno determinato, l'errore della sentenza che ne è l'effetto.
E solamente un'attività fraudolenta positivamente manifestatasi, e non anche il semplice mendacio ovvero il silenzio sui fatti decisivi e neppure la mancata produzione di documenti, può integrare gli estremi del dolo revocatorio processuale. Questo perché il comportamento della parte nel processo va valutato in relazione alla struttura del processo stesso, che è dominato dal principio del contraddittorio e dell'onere della prova, per cui esso comportamento, ancorché possa essere censurabile sotto il profilo dell'art. 88 c.p.c., non assurge a motivo di revocazione se non si risolva in un'attività positiva tale da paralizzare o sviare la difesa avversaria e da impedire al giudice l'accertamento della verità, essendo estranei al concetto espedienti difensivi ed il fatto di giovarsi di una minorata difesa in cui controparte possa trovarsi.
Vero è che, secondo l'orientamento delle S.U. di questa Suprema Corte (sent. n. 9213/90) anche il mendacio o il silenzio su fatti decisivi possono integrare gli estremi del dolo processuale revocatorio, ma a condizione che costituiscano elementi essenziali di un'attività diretta a trarre in inganno la controparte e idonei a sviarne o a pregiudicarne la difesa e ad impedire al giudice l'accertamento della verità.
Nel caso specifico, invece, il giudice di pace si è limitato a denunciare la mancata dichiarazione da parte della RO Rubinetterie s.n.c. della data di ricezione a mezzo del proprio agente di zona (R.E.B. SRL) delle somme versate dal RA e la mancata produzione in giudizio della relativa prova documentale senza spiegare come tali fatti siano stati attuativi di un disegno fraudolento ed abbiano concretamente impedito l'esercizio della difesa avversaria e determinato l'errore di esso giudice. La gravata sentenza va pertanto cassata ed il giudice del rinvio, che si designa nel giudice di Pace di Torino, dovrà accertare, attraverso la valutazione dei suindicati elementi, se nel caso di specie sia o meno configurabile il denunciato dolo revocatorio processuale, provvedendo altresì in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese al giudice di pace di Torino.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2001