Sentenza 22 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/08/2003, n. 12331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12331 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
IN NOME DEL PO2.331 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA ZIONE LA CORTE SUPR M DI Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CondomiNIO- IMPUGNazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI DELIBERAZIONE Dott. Rafaele CORONA - Presidente R.G.N. 15086/00 - Cron. 26213 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Rep..3273 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere - Consigliere W Ud. 12/02/03 Dott. Roberto Michele TRIOLA BUCCIANTE Rel. Consigliere Dott. Ettore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI MA SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore IC AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GOLAMETTO 6, presso lo studio dell'avvocato CRESCENTINO RADICCHI, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIO PALEANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO QUARTIERE 61 RAVENNA, in persona dell'Amministratore pro tempore EI IM, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MEDAGLIE D2003 242 ORO 157, presso lo studio dell'avvocato AN Мат -1- PELLEGRINI, che lo difende unitamente all'avvocato AN CHERTIZZA, giusta delega in atti;
- controricorrente 1 avverso la sentenza n. 364/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 29/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/03 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato RADICCHI Crescentino, difensore del ricorrente che ha chiesto ccoglimento;
OL CI, con delega udito l'Avvocato Antonio depositata in udienza, dell'Avv. PELLEGRINI difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Umberto APICE che ha rigetto. 7 -2- Mi I SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 13 giugno 1995 la componente del s.n.c. Emiliana AR, quale 는 condominio "Quartiere 61" di Ravenna, impugnò davanti al Tribunale di quella città le delibera- zioni adottate dall'assemblea il 28 aprile dello stesso anno, sostenendo che alcuni partecipanti erano stati rappresentati irregolarmente, che altri, tra cui il proprio amministratore, si erano allontanati prima delle votazioni, che non era stato possibile consultare preventivamente la documentazione relativa al bilancio oggetto della proposta di approvazione. Il convenuto si difese contestando la fondatezza di tali assunti. All'esito dell'istruzione della causa, con sentenza del 25 settembre 1998 il Tribunale respinse la domanda. Impugnata dalla s.n.c. Emiliana AR, la de- cisione è stata confermata dalla Corte di appello di Bologna, che con sentenza del 29 marzo 2000 ha rigettato il gravame, ritenendo: l'art. 24 del regolamento di condominio, secondo il quale «ogni condomino ha diritto di farsi rappresentare nell'assemblea da altro condomino parente od 6 ° grado 0 coniuge», non può affine fino al 15086/2000 3 Jami essere inteso nel senso che l'incaricato, come sostiene l'appellante, debba essere contemporane- amente sia condomino, sia parente, affine coniuge del delegante;
una tale interpretazione è in palese contrasto con il contenuto della clau- sola, che in conformità con le pratiche generali e con il principio di buona fede, deve reputarsi diretta a consentire con cautela l'esercizio del diritto dei condomini di farsi rappresentare in assemblea, che altrimenti risulterebbe eccessiva- mente gravoso;
d'altra parte l'amministratore, in sede di interrogatorio formale, ha riferito che nel testo originale il regolamento conteneva una e che per quasi trenta previsione alternativa anni ci si era attenuti a questa prassi;
corret- tamente non sono stati ammessi a testimoniare i condomini che la società Emiliana AR intendeva chiamare a deporre, trattandosi di soggetti portatori di un interesse nella causa, stante l'effetto che avrebbe anche nei loro confronti l'eventuale dichiarazione di nullità delle deli- berazioni in questione. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.n.c. Emiliana AR, in base a due motivi. Il condominio "Quartiere 61" si è 15086/2000 4 MM costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la s.n.c. Emi- liana AR lamenta che la Corte di appello ha attribuito all'art. 24 del regolamento condomi- niale, avente valore contrattuale, un significato diverso da quello risultante dal testo, accedendo interpretazione che il condominio,all'erronea senza esservi legittimato, aveva propugnato, nonché dando credito alle interessate dichiara- zioni del suo amministratore. La censura va disattesa. Vertendosi in tema di interpretazione di un atto negoziale, il sindacato consentito in sede di legittimità è limitato alla verifica del rispetto, da parte del giudice a quo, dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sufficienza e coerenza logica della motiva- zione della sentenza impugnata. Ma per nessuno di questi profili sono state formulate pertinenti doglianze dalla ricorrente, la quale in sostanza ha dato per scontato che la previsione regolamen- tare in questione «stabilisce che il rappresen- tante debba avere la doppia qualifica di condomi- no e quella di parente od affine coniuge»>, 15086/2000 5 Jan i poiché il testo è limpido e univoco>>> e «l'estensore della clausola dimostra proprio dalla lettura del testo, di ben conoscere l'uso in lingua delle congiunzioni e delle disgiunzioni alternative>>>, mentre l'assunto dell'amministra- tore del condominio sull'originaria presenza di una virgola tra le parole "condomino" e "parente" «è una mera asserzione di fantasia» e la prassi è cui egli ha fatto cenno «ammesso che sia vero, consuetudine instaurata dallo sicuramente stata AS che manovrava, come ha stesso Geom. sempre fatto, l'assemblea per essere rieletto». Si tratta, come appare evidente, di contestazioni che non valgono a scalfire le argomentazioni svolte dalla Corte di appello, che correttamente basandosi, in via prioritaria, sul tenore lette- rale della clausola di cui si tratta, ha dato conto in maniera esauriente ed immune da contrad- dizioni delle ragioni per cui ha ritenuto che la qualità di "condomino" e quelle di "parente", "affine" o "coniuge", richieste per il delegato, intendersi come alternative, poichédebbano altrimenti la previsione regolamentare rimarrebbe quasi sempre praticamente inattuabile, con conse- menomazione diritto, del guente illegittima 15086/2000 6 Mini riconosciuto ai condomini dall'art. 67 disp. att. cod. civ., di intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante;
conclusione della cui esattezza ha tratto altresì conforto dalle prati- che generali interpretative, dal principio di buona fede e da quanto l'amministratore aveva riferito in ordine alla prassi che era stata sempre seguita in quel condominio, in conformità con la versione originale del testo del regola- mento. Quanto poi alla singolare tesi della ricor- secondo cui bisognava necessariamente rente WIT attenersi alla sua interpretazione della clausola in questione, in quanto contenuta in un atto negoziale di cui solo essa stessa e gli altri singoli proprietari erano stati parte, sicché il condominio e il suo amministratore non erano -abilitati a prospettarne un'esegesi diversa sufficiente osservare che il condominio è un ente di gestione privo di una propria soggettività giuridica distinta da quella dei suoi componenti, sicché è in loro nome che l'amministratore sta in giudizio: nelle liti con terzi li rappresenta tutti;
in quelle con singoli condomini rappresen- ta gli altri. 15086/2000 7 что Per questa stessa assorbente ragione va di- satteso anche il secondo motivo di ricorso, con cui la società Emiliana AR si duole della mancata ammissione a deporre dei condomini che essa aveva indicato nella propria lista testimo- niale: la loro esclusione è stata correttamente decisa, trattandosi di soggetti da considerare come parti presenti in causa. Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricor- rente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.136,50 euro, di cui 1.000,00 euro per onorari, oltre agli accessori di legge. Roma, 12 febbraio 2003 и опт RA Bomicui р IL CANCELLIERE C1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 10.11.03 serie 4 Francesco Catania al n. 37303 versate € 149,77 DEPOSITATO IN CANCELLERIA (euro antiquacontanone,1.7) Roma 22 AGO 2003 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE C1 Annotato il 26-11.03. Francesco Catania IL CANCELLIERE 15086/2000 Jaurame