Sentenza 31 marzo 2000
Massime • 1
L'art. 169 cod. proc. pen., il quale disciplina le modalità per le notificazioni all'imputato all'estero, trova applicazione soltanto quando alla persona che risulti avere residenza o dimora all'estero debba essere data notizia del procedimento penale che viene instaurato nei suoi confronti, con contestuale invito ad eleggere domicilio nel territorio dello stato per le notificazioni di atti del procedimento stesso; detta disposizione, viceversa, non deve essere applicata nella diversa ipotesi in cui già si sia svolto il giudizio di primo grado e l'imputato abbia ricevuto tutte le previste notificazioni nel domicilio dichiarato o determinato ai sensi dell' art. 161 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/03/2000, n. 6198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6198 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. Umberto Papadia Presidente del 31/03/2000
2. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
3. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere N.1295
4. Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere REG. GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N.32341/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GN ST, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza emessa il 7 giugno 1999 dalla corte d'appello di Firenze;
Udita nella pubblica udienza del 31 marzo 2000 la relazione fatta dal Consigliere prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vladimiro De Nunzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Marafioti;
Svolgimento del processo
La corte d'appello di Firenze, con sentenza del 7 giugno 1999, confermò la sentenza;
messa dal pretore di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, il 14 ottobre 1998, che aveva dichiarato GN ST colpevole del reato di cui agli artt. 20, lett. c), della legge 1985, n. 47, e 1 sexies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 3) 12, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, e lo aveva condannato alla pena di giorni sette di arresto e di lire ventuno milioni di ammenda, con la sospensione condizionale della pena e ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Il GN propone ricorso per cassazione deducendo:
a) nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello il quale non è stato notificato nel domicilio eletto in Viareggio, bensì ne è stata tentata la notifica ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen. presso la residenza nel principato di Monaco;
b) mancata decisione sulla richiesta di assunzione di nuove prove ex art. 603 cod. proc. pen. su circostanze sopravvenute;
c) contraddittoria motivazione sulla transitorietà e precarietà dell'opera.
Motivi della decisione
Il primo motivo del ricorso è fondato.
Invero, risulta dagli atti che, in sede di interrogatorio dinanzi al pubblico ministero in data 3 ottobre 1997, il GN, invitato a dichiarare od eleggere domicilio, dichiarò il proprio domicilio in Viareggio, via Aurelia Sud Km. 354,800, dove esiste il cantiere navale in questione. Con la diversa dichiarazione di nomina del difensore di fiducia, poi, il GN confermò di avere "eletto" domicilio in Viareggio, via Aurelia Sud Km. 354,800. In tale indirizzo fu poi notificato il decreto di citazione a giudizio di primo grado. Il decreto di citazione a giudizio in grado di appello fu invece notificato ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen. presso la residenza del GN nel principato di Monaco, con invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Tale notificazione effettuata a mezzo posta, peraltro, risulta solamente tentata e non andata a buon fine, giacché la raccomandata non fu consegnata a nessuno nell'indirizzo indicato, mentre l'avviso di ricevimento fu rispedito alla corte d'appello con l'attestazione che la raccomandata non era stata reclamata.
La corte d'appello, con l'ordinanza del 7 giugno 1999, rigettò l'eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, tempestivamente sollevata, e dichiarò la contumacia dell'imputato, osservando che le indicazioni contenute nel verbale di interrogatorio dinanzi al pubblico ministero e nella nomina del difensore di fiducia non potevano qualificarsi come elezione di domicilio poiché non vi era nessuna indicazione del domiciliatario, che l'imputato risultava residente all'estero, di modo che, nei suoi confronti, mancando una valida elezione di domicilio in Italia, doveva attivarsi la procedura di cui alla 169 cod. proc. pen., che conseguentemente, mancando una elezione di domicilio in Italia, doveva ritenersi validamente eseguita, ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen., la notificazione presso il difensore.
È evidente come la conclusione della suddetta ordinanza del 7 giugno 1999 sia del tutto erronea. È vero, infatti, che l'imputato non aveva mai compiuto una "elezione" di domicilio, in quanto non aveva indicato la persona del domiciliatario, destinatario degli atti, ma è anche vero che nell'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero (confermato sul punto nell'atto di nomina del difensore) egli aveva "dichiarato" il domicilio ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. pen.. Ai sensi dell'art. 164 cod. proc. pen., poi,
la determinazione del domicilio "dichiarato" è valida per ogni stato e grado del procedimento. È quindi palese che, in mancanza di successiva dichiarazione di mutamento del domicilio "dichiarato", tutte le successive comunicazioni dovevano essere effettuate appunto nel domicilio dichiarato, senza che avesse alcuna importanza il fatto che l'imputato risultasse avere la residenza all'estero o in qualsiasi altro luogo.
Erroneamente, quindi, la corte d'appello ha ritenuto applicabile nella specie l'art. 169 cod. proc. pen. D'altra parte, l'art. 169 cod. proc. pen., il quale disciplina le modalità per le notificazioni all'imputato all'estero, trova applicazione soltanto quando alla persona che risulti avere residenza o dimora all'estero debba essere data la notizia del procedimento penale che viene instaurato nei suoi confronti, con contestuale invito ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato per le notificazioni di atti del procedimento stesso;
detta disposizione, viceversa, non deve essere applicata nella diversa ipotesi in cui già si sia svolto il giudizio di primo grado e l'imputato abbia ricevuto tutte le previste notificazioni nel domicilio dichiarato o determinato ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. (cfr. Sez. V, 5 marzo 1997, Ruffolo, m. 208.063).
Nella specie, pertanto, la notificazione del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello è nulla, per essere stata fatta all'estero, in un luogo diverso dal domicilio dichiarato dall'imputato stesso ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. pen. con conseguente nullità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia dell'imputato e di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza impugnata.
Quest'ultima deve quindi essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Firenze.
Gli altri motivi restano assorbiti.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 31 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2000