Sentenza 23 settembre 1998
Massime • 1
Integra il reato di abuso di ufficio, anche dopo la riforma dell'art. 323 c.p., introdotta con l'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, sotto il profilo della violazione di legge (art. 279 del t.u. 1934, n. 383), con specifico riferimento all'inottemperanza del dovere di astensione, la condotta dell'amministratore comunale che partecipi alla deliberazione di approvazione di variante di piano regolatore, qualora si profili un interesse concreto proprio o di un prossimo congiunto, nonostante l'atto in questione abbia la natura di atto amministrativo di carattere generale. (Nella specie, a seguito dell'approvazione della variante, divenivano edificabili alcuni terreni di proprietà dei congiunti dell'amministratore comunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/1998, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 23 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 23/9/1998
Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
Dott. Ugo Candela Consigliere N. 2662
Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe La Greca Consigliere N. 9834
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da: RE NT e SE NT AVVERSO
l'ordinanza dell'11 febbraio 1998 del Tribunale di Melfi;
Udita la relazione svolta dal cons. Tito Garribba;
Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Bruno Ranieri, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
P1. Con ordinanza emessa l'11 febbraio 1998 il Tribunale di Melfi rigettava la richiesta, avanzata da CI NT e EL NT ai sensi dell'art. 673 cod.proc.pen., di revocare la sentenza di condanna loro inflitta dallo stesso Tribunale in data 16.2.1994 per il reato di abuso d'ufficio. osservava il tribunale che il fatto loro contestato - cioè l'avere, quali consiglieri comunali, al fine di procurarsi ingiusto vantaggio patrimoniale, abusato del proprio ufficio, esprimendo voto favorevole alla definitiva approvazione della variante al piano regolatore generale, pur riguardando la delibera terreni di proprietà di loro prossimi congiunti - continua a ricadere nell'ambito di incriminazione disegnato dall'art. 323 cod.pen., come modificato dall'art. 1 legge 16.7.1997 n. 234, perché
la violazione dell'obbligo di astensione "in presenza di un interesse proprio o di un proprio congiunto" è ora espressamente prevista quale tipica ipotesi di abuso d'ufficio.
Avverso la decisione i condannati ricorrono per cassazione e denunciano la violazione del novellato art. 323 cod.pen., assumendo:
1. che l'abuso d'ufficio loro contestato, essendo consistito in un eccesso di potere, non potrebbe integrare la "violazione di norma di legge o di regolamento" prevista dalla nuova norma incriminatrice;
2. che la violazione dell'obbligo di astensione, nella quale l'impugnata ordinanza ha individuato l'elemento tipico della persistente criminosità del fatto, era stata ritenuta, dalla sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato i ricorsi proposti dagli imputati avverso quella d'appello, irrilevante. P2. Come ha correttamente motivato l'ordinanza impugnata, alla radice dell'abuso d'ufficio per il quale i ricorrenti sono stati condannati, vi è stata l'inottemperanza all'obbligo di astensione prescritto dall'art. 279 T.U. 1934 n. 383, che impone ai componenti del consiglio comunale di non partecipare alle deliberazioni in cui siano in gioco interessi propri o dei propri parenti. Invero, nel fatto di avere, violando il dovere di astensione, approvato la delibera che favoriva gli interessi patrimoniali dei congiunti, i cui terreni diventavano così edificabili, la sentenza di condanna ha ravvisato la strumentalizzazione della funzione pubblica a fini privati e, quindi, la sussistenza dell'abuso d'ufficio punito dall'art. 323 cod.pen.. La condotta incriminata - come ha giustamente ritenuto il tribunale - continua ad essere penalmente rilevante anche alla stregua della nuova formulazione del citato art. 323, dato che essa ricade non solo nella forma di abuso descritta come "violazione di norma di legge", ma anche in quella forma più specifica che consiste "nell'omettere di astenersi in presenza di un interesse di un prossimo congiunto".
Sotto quest'ultimo profilo, va aggiunto che non è esatto che la sentenza della corte di cassazione abbia ritenuto "irrilevante" la violazione del cennato dovere di astensione. A fronte del motivo di ricorso con cui gli imputati sostenevano che, nel caso di provvedimenti normativi a carattere generale, non opererebbe per i consiglieri comunali il dovere di astenersi, questa Corte rispose che, a far sorgere l'obbligo in questione, non è sufficiente la semplice prospettazione di un interesse personale confliggente con quello pubblico, ma occorre che il conflitto sia concreto ed effettivo;
e aggiunse che, nella fattispecie, gli imputati, partecipando alla votazione, avevano effettivamente asservito il proprio ufficio a una finalità privata, ponendo in essere un atto viziato da eccesso di potere. Il che vuol dire che essi, al momento della votazione, a causa del profilarsi di un reale e non ipotetico conflitto di interessi, avrebbero dovuto astenersi. I ricorsi devono dunque essere rigettati con la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 1998