Sentenza 23 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2004, n. 41177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41177 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 23/06/2004
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1242
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 025532/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE di FIRENZE;
nei confronti di:
1) SPATAFORA GIOVANNI N. IL 26/11/1961;
avverso SENTENZA del 08/05/2003 GIUDICE DI PACE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Elisabetta CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
LA CORTE OSSERVA il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 8 maggio 2003 del Giudice di pace di Firenze che ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio, emesso nei confronti di SPATAFORA GIOVANNI, imputato del reato di cui all'art. 186 codice della strada (guida in stato di ebbrezza) per non essere stato notificato al medesimo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis del codice di rito, disponendo quindi la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Secondo il ricorrente l'avviso in questione non sarebbe dovuto nel procedimento davanti al giudice di pace.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto in conformità delle conclusioni del Procuratore generale presso questo Ufficio. Il primo problema da esaminare è quello relativo alla ammissibilità dell'impugnazione. Il provvedimento in questione non è infatti, in astratto, impugnabile e può divenirlo solo se viene considerato abnorme. Le sezioni unite di questa Corte hanno in più occasioni ribadito (v. Cass., sez. un., 24 novembre 1999 n. 26, Magnani e 20 dicembre 1997 n. 17, Di Battista) che si caratterizza per abnormità non soltanto il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale ma, altresì, quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi, al di là di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti o delle ipotesi previste. Si è precisato, in queste decisioni, che l'abnormità dell'atto può riguardare tanto il profilo strutturale (quando l'atto si pone al di fuori del sistema normativo) quanto il profilo funzionale (quando, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo).
Orbene quest'ultima ipotesi si verifica nel caso in esame atteso che l'erroneità della soluzione adottata dal Giudice ha determinato una stasi del processo non rimediabile altrimenti ed ha altresì provocato una regressione non consentita del processo alla fase delle indagini preliminari.
Come già affermato in una recente decisione di questa medesima sezione (sentenza 15 ottobre 2003 n. 18917, Granato) la correttezza della soluzione adottata dal giudice è da escludere. Il giudice non ha fornito una specifica giustificazione del suo orientamento ma è da ritenere che la sua valutazione sia fondata sul disposto dell'art. 2, comma 1, del d. l.vo 28 agosto 2000 n. 274 nella parte in cui stabilisce che "per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale ... ". Dunque il giudice di pace ha ritenuto applicabile al procedimento davanti a lui instaurato la norma di cui trattasi.
Il primo rilievo attiene alla compatibilità dell'adempimento previsto dall'art. 415 bis citato con i fini deflattivi e con le esigenze di celerità connaturati al procedimento davanti al giudice di pace non tanto per l'avviso di per sè considerato quanto per lo sviluppo di ulteriori attività investigative o d'indagine cui l'avviso può dar luogo.
Sotto il profilo formale deve invece osservarsi che l'art. 20 lett. f prevede che la citazione contenga l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria;
questa disciplina non è incompatibile con quella prevista dall'art. 415 bis ma è da rilevare che la tesi criticata comporterebbe la parziale duplicazione degli adempimenti. In ogni caso la norma sembra dimostrare che, in un'ottica di contemperamento delle esigenze di celerità e di quelle di garantire appieno il diritto di difesa, l'assetto ricordato sembra delineare una decisa opzione del legislatore per la garanzia differita di conoscenza degli atti delle indagini preliminari.
Ma un ulteriore argomento di carattere logico può trarsi sia dalla disciplina dei riti speciali improntati a caratteristiche di speditezza (giudizio immediato, direttissimo e per decreto) per i quali non è previsto l'avviso in questione sia dal testo dell'art. 550 comma 1 c.p.p. che, nel caso di citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica, neppure prevede la piena l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'art. 415 bis ma solo "in quanto compatibili", a dimostrazione dell'intendimento del legislatore di aver voluto graduare l'applicabilità della norma. Del resto la Corte costituzionale, esaminando il contiguo problema dell'applicabilità dell'art. 415 bis al procedimento per decreto, ha ribadito che "il dettato costituzionale, da un lato, non impone che il contradditorio si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e, soprattutto, che debba sempre essere collocato nella fase iniziale del procedimento stesso ... ". E ciò conforta l'interpretazione proposta anche sotto il profilo della legittimità costituzionale essendo, nel procedimento davanti al giudice di pace, soltanto posposto l'esercizio più ampio delle garanzie difensive. Alle considerazioni in precedenza svolte consegue l'accoglimento del ricorso con l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Giudice che l'ha pronunziato.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Firenze per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2004