Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2001, n. 505
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Sentenza 15 gennaio 2001

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Per il disposto degli artt. 34 e 35 della legge n. 392/78, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non è dovuta in caso di cessazione di un rapporto di locazione di un immobile adibito dal conduttore a deposito ed esposizione di mobili, non trattandosi di attività comportante contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, a meno che non sia fornita la prova da parte del conduttore, che nei locali a ciò adibiti il pubblico abbia libero accesso senza l'ausilio di intermediari o di accompagnatori, in tal caso integrandosi l'uso dell'immobile nell'attività aziendale, ancorché la vendita si concluda in locali vicini funzionalmente collegati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2001, n. 505
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 505
    Data del deposito : 15 gennaio 2001

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