Sentenza 23 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/12/2002, n. 18262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18262 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
1826 2 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR M. Oggetto SEZ ONE S. ONDA CIVILE revoca di disparizini Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Testamentarie Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G. N. 7059/00 Cron. 43043 Consigliere Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere NAPOLETANO Dott. Giandonato Rep. 4810 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Ud.09/07/02 Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: CAMPI GIOVANNI, CAMPI NATALE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALESSANDRIA 119, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CICCHIELLO, che li difende unitamente all'avvocato GIOVANNI ORGERA, giusta delega in atti;
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- ricorrenti -
в и contro ч MO IA, ng. erede e successore a titolo universale di MO ANNUNZIATA, in persona del suo proc. gen. ord. negotia Sig. PRIMO SCARSI per atto a rogito Notaio FRANCSCO RIZZO di Viareggio in data 2002 6/2/98 rep. n. 223325, elettivamente domiciliato in 1111 -1- ROMA VIA PORTA PINCIANA 4, presso 10 studio dell'avvocato ANTONELLA TERRANOVA, difeso dall'avvocato TINO GOGLINO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 15/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 11/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
1'Avvocato PANARITI BENITO PIERO, che depositaudito delega rilasciata dall'Avvocato GOGLINO TINO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. т и в и ч -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Annunziata RG, con atto di citazione notificato il 12 settembre 1988, convenne innanzi al Tribunale di Alessandria GI e AL PI, chiedendo il rilascio a suo favore di beni immobili (nel corso del giudizio i beni sarebbero stati individuati negli immobili di cui al fg. 5, mappale 934, sub. 2/3/7, e mappale 387) siti in Arquata Scrivia, con i frutti dalla data della domanda ed il risarcimento dei danni, adducendo che tali beni, compresi nell'asse ereditario di LO PI, deceduto in Arquata Scrivia il 21 marzo 1966, erano stati attribuiti alla moglie del PI IR GA, nominataLO, erede universale con testamento olografo del 16 novembre 1965. Precisò l'attrice che la proprietà degli stessi ит beni era а lei pervenuta per via ereditaria, в essendo, essa, erede del marito RN IA da, и a sua volta erede della sorella IR, come si è ч detto, erede universale del PI LO. I convenuti, costituendosi in giudizio, resistettero alla domanda, opponendo che, con altri, precedenti testamenti olografi del 16 novembre 1961 e del 3 settembre 1964, il de cuius 3 aveva legato alla moglie tutti i beni mobili esistenti nella sua abitazione e l'usufrutto dell'intero suo patrimonio, nominando eredi, in parti uguali, essi convenuti per i beni siti in Arquata Scrivia, alla via fib nn. cc. 202, 204 e 206. L'adito tribunale rigettò la domanda, ma a seguito di gravame interposto dalla RG Annunziata, la Corte d'Appello di Torino, con sentenza resa in data 11 gennaio 2000, l'ha parzialmente accolta, condannando gli appellati, GI e AL PI, a rilasciare a AR RG, costituitasi in luogo della madre Annunziata, deceduta nel corso del giudizio d'appello, gli immobili di cui al fg. 5, mappale 934, sub. 2/3/7, e mappale 987, con i frutti percetti e percipiendi dalla data della domanda. . т е Interpretando il contenuto dei tre testamenti в и olografi del de cuius succedutisi nel tempo, al fine di cogliere l'esatta natura delle relative ж disposizioni (se eseguite a titolo universale quindi, e per pervenire, particolare) revoca delle dell'eventuale all'accertamento disposizioni testamentarie operate a favore degli am appellati, GI e AL PI, Vl'olografo del 4 3 settembre 1964, il giudice d'appello ha osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo disposizioni costituivano dettegiudice, designazione del PI GI e del PI natale, al dellaPari IR IAda, come eredi del testatore, non già come semplici legatari. A tale convincimento la corte di merito pervenuta sul rilievo che i termini "lascio" ed "altro lascito" usati dal testatore, essendo analoghi al termine "lascio" usato con l'ultimo testamento quello del 16 novembre 1965 per nominare erede universale la moglie IR, erano stati adoperati in senso atecnico e stavano ad т и indicare soltanto che il de cuius aveva disposto con testamento dei suoi beni. E, pertanto, doveva в и ritenersi che con i due olografi del 1961 e del ч 1964 il testatore avesse inteso designare tre eredi, nelle persone della moglie e dei nipoti GI e AL PI, con la conseguenza che, designando, con l'ultimo testamento-quello del 1965 la moglie come sua erede universale, egli aveva revocato implicitamente, ai sensi dell'art. 682 cod. civ., le precedenti disposizioni operate a favore dei due nipoti, divenute incompatibili con la disposizione contenuta nell'ultimo olografo. 5 Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso GI e AL PI, adducendo due motivi. Resiste con controricorso la RG AR. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 682 e 588 cod. civ., adducendo che una corretta interpretazione del testamentarie avrebbe contenuto delle varie schede dovuto condurre ad escludere che con le disposizioni del 16 novembre 1965 il testatore avesse inteso revocare le precedenti disposizioni a favore di essi ricorrenti. Invero, sostengono i ricorrenti, col testamento del 3 settembre 1964, il de cuius, in attuazione l, l u dell'intento preannunziato col testamento del 16 G novembre 1961, col quale aveva designata sua erede la moglie, dopo aver confermata tale nomina, dispose a favore di essi ricorrenti di alcuni beni immobili specificatamente individuati. E la particolare espressione della volontà testamentaria al riguardo impone di ritenere che siasi trattato di attribuzione a titolo particolare e, quindi, di l'ultimo testamento, recante lalegati. Sicché, 6 data del 16 novembre 1965, meramente confermativo della nomina ad erede della IAda IR, non poteva ritenersi incompatibile con le disposizioni testamentarie operate a favore di essi ricorrenti col testamento del 3 settembre 1964, trattandosi, appunto, di attribuzioni a titolo particolare. La diversa interpretazione cui, invece, pervenuta la Corte d'Appello viola, ad avviso dei ricorrenti, le disposizioni di cui agli artt. 588 e 682 cod. civ.. La prima norma risulterebbe violata per avere, il giudice d'appello, omesso di considerare, non solo le espressioni "lascio" e "lascito" usate dal testatore nelle schede testamentarie del 3 settembre 1964, ma anche e soprattutto la т specificazione ben determinata dell'oggetto delle и disposizioni a favore dei ricorrenti. в и deriverebbe La seconda violazione д dall'inesistenza della rilevata incompatibilità, non essendo inconciliabile la nomina ad erede della IAda IR con le disposizioni a titolo particolare operate a favore dei ricorrenti con l'olografo del 1964. Col secondo motivo, i ricorrenti denunciano che, in considerazione dell'intimo collegamento col 7 esaminato congiuntamente allo primo, può essere ricorrenti denunciano omessa, stesso, i insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevando, in primo luogo, che la sentenza impugnata contraddittoria nella parte in cui, mentre ritiene che con le disposizioni testamentarie del 3 settembre 1964 sarebbero stati designati tre eredi nelle persone di essi ricorrenti e della IAda IR, non si avvede che, in tal modo, sarebbe revocata la nomina ad erede implicitamentestata IAda IR operata col unica della testamento del 1961. ricorrenti, dopo aver In secordo luogo, l'interpretazione di una scheda premesso che testamentaria deve scaturire da un esame globale т и di essa e può avvalersi, nei casi dubbi, anche di в и elementi estrinseci alla scheda, quali la cultura, ч la mentalità e 1'ambiente di vita del testatore, potendo pervenire, in tal modo, ad attribuire alle espressioni usate un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando risulti evidente che esse sono state adoperate in senso diverso, perché non contrastante ed antitetico, rilevando che nel caso in esame la ricerca della volontà del 8 testatore stata sotto vari aspetti lacunosa. Sarebbe stato trascurato, ad avviso dei ricorrenti, che: dal testamento del 1961 emergeva la volontà iniziale del de cuius di disporre di alcuni beni a favore di altri soggetti, che si riservava di designare;
i ricorrenti erano destinatari di espresse disposizioni contenute Alle schede del 1964: nessun elemento, letterale, logico о extratestuale, del testamento del 1965 faceva ritenere la volontà di non più beneficiare i nipoti. I1 ricorso è infondato, poiché la sentenza impugnata, immune dagli errori di diritto denunciati dai ricorrenti, caratterizzata da che, sia pur concisa, espone conmotivazione т и sufficienza e coerenza logico giuridica le в и ragioni per le quali, in esito ad esaustiva Ч testamenti interpretazione del contenuto dei tre olografi, il giudice d'appello è pervenuto al convincimento che le disposizioni contenute nel testamento del 1964 a favore dei ricorrenti fossero state fatte a titolo universale e che, conseguentemente, la designazione della IAda IR ad erede unica contenuta nell'ultimo testamento fosse incompatibile con la volontà di 9 tener ferme le disposizioni del 1964. Correttamente i ricorrenti rimarcano l'esigenza un'interpretazione complessiva della scheda di testamentaria, che nel caso in esame può certamente intendersi anche come esigenza di tener conto del progressivo evolversi della volontà del testatore, manifestatasi con la redazione di ben tre successivi testamenti, nonché la possibilità di attribuire alle espressioni usate dal testatore un significato diverso da quello apparentemente desumibile dalla lettera di esse, ma è proprio a tali condivisi principi che la Corte d'Appello si è ispirata. Per vero, al convincimento, decisivo per la soluzione della controversia, che le attribuzioni a favore dei ricorrenti fossero state fatte, non già . t a titolo particolare, bensì a titolo universale, la s - e corte di merito perviene in esito ad una т h е л c comparazione delle espressioni usate nel testamento e M del 1964 con quelle contenute nel testamento del 1965 e correttamente, in considerazione della verificata analogia di esse, trae la conclusione che le espressioni "lascio" ed "altro lascito", ancorché apparentemente significative di disposizioni а titolo particolare, proprio perché 10 analoghe alla espressione "lascio" usata nell'ultimo testamento per designare erede la IAda IR, dovessero intendersi usate in senso improprio, come espressione della volontà di designare i ricorrenti come eredi. Né, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, tale intepretazione può ritenersi in contrasto con la disposizione di cui all'art. 588 cod. civ., essendo agevole osservare che proprio il cpv. di tale articolo conferisce fondamento adottata dalla corte positivo alla conclusione territoriale, dichiarando che "1'indicazione di beni determinati о di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia а titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del ит patrimonio". ив Nella specie, invero, tale volontà del ч testatore il giudice d'appello correttamente desume dalle espressioni usate, ritenute significative dell'intento di designare i ricorrenti, al pari della IAda IR, successori a titolo universale. f peraltro, In questa conclusione non ravvisabile la denunciata aporia, dal momento che, 11 al contrario di quel che vorrebbero fare apparire i ricorrenti, la sentenza impugnata non ritiene che dal testamento del 1961 emergesse 1'intento di designare come unica erede la moglie del testatore, avendo opportunatamente rimarcato che nello stesso era preannunciata la volontà di testamento designare "altri eredi" cui sarebbero stati attribuiti, con altro scritto", gli immobili. In tal modo correttamente qualificate le disposizioni a favore dei ricorrenti contenute nelle schede componenti l'olografo del 1964, l'ulteriore conclusione che la loro efficacia fosse incompatibile con la disposizione dell'ultimo testamento, designatrice come erede esclusiva del ит de cuius la moglie, diveniva ineludibile, essendo в evidente, al di là della mancanza nell'ultimo и testamento di una non necessaria precisazione in ч tal senso, l'oggettiva incompatibilità della coesistenza, con una esclusiva vocatio a titolo univer sale, di altre due designazioni allo stesso titolo. Resta, così, superata anche la denuncia di violazione dell'art. 682 cod. civ.. Conclusivamente, il ricorso va respinto. giusti motivi per Ricorrono, tuttavia, 12 compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, addì 9 luglio 2002, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. ye Previdente * Gelatore Vir Beldensane Wrappin IL CANCELLIERECT Francesco Catania DEPOSITATO CANCELLERIA 23 DIC 2002 IL CANCELLIERE C1 Roma 13