Sentenza 6 aprile 2011
Massime • 1
In tema di arresti domiciliari, il provvedimento di diniego (o di concessione) dell'autorizzazione ad assentarsi durante la giornata dal luogo di restrizione è inoppugnabile, per assenza di previsione di legge, e non è nemmeno ricorribile per cassazione, trattandosi di provvedimento che non decide sulla libertà personale ma si limita a regolare le modalità di esecuzione della misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2011, n. 27020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27020 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe - Presidente - del 06/04/2011
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 813
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 49799/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
CI AR n. Cerignola il 30 maggio 1973;
avverso l'ordinanza emessa il 2 dicembre 2010 dal Tribunale di Genova;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, sost. proc. gen. Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 2 dicembre 2010 il Tribunale di Genova, in sede di appello, confermava l'ordinanza emessa il 28 ottobre 2010 dalla Corte di appello di Genova con la quale veniva rigettata nei confronti di IA AR - sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine ai reati di concorso in rapina, sequestro di persona e lesioni personali, commessi il 20 novembre 2008 - l'istanza di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari per svolgere l'attività lavorativa di macellaio nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13,30 e dalle ore 16,20 alle ore 20,30 al fine di provvedere al mantenimento del nucleo familiare composto dal padre, da due fratelli di cui uno minorenne, e da tale AZ CE, tutti disoccupati. Il IA era stato giudicato in primo grado, a seguito di giudizio abbreviato, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova ed era stato condannato ad una pena ridotta con la sentenza della Corte di appello di Genova, emessa il 16 giugno 2010, ad anni cinque di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.
Avverso la predetta ordinanza il IA ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione.
Con il ricorso si deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 284, 299 e 274 c.p.p., e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in quanto il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto incompatibile la tipologia del lavoro offerto al Marciano con la misura coercitiva applicata senza tener conto: a) dello stato, documentato, di indigenza del nucleo familiare;
b) del fatto che l'offerta di lavoro non comportava contatti con il pubblico ed era a tempo indeterminato, con conseguente possibilità di agevoli controlli;
c) del comportamento dell'imputato rispettoso delle prescrizioni inerenti gli arresti domiciliari;
quanto allo stato di disoccupazione degli altri componenti del nucleo familiare, era un dato di fatto che costoro non lavoravano e non risultava che avessero rifiutato immotivatamente proposte di lavoro.
Il ricorso è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte il provvedimento di diniego (o di concessione) all'indagato che si trovi agli arresti domiciliari dell'autorizzazione ad assentarsi durante la giornata dal luogo degli arresti domiciliari è inoppugnabile non essendone prevista l'impugnazione e non potendosi nemmeno ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento che non decide sulla libertà personale ma si limita a regolare le modalità di esecuzione della misura cautelare (Cass. Sez. 6 2 novembre 1995 n. 3942, Matragrano;
sez. 1 1 dicembre 2006 n. 103, Cherchi). Nondimeno nel caso in esame il Tribunale si è pronunciato sull' appello dell'imputato il quale avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso per cassazione, che deve essere ritenuto inammissibile anche perché tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti all'apprezzamento degli elementi posti a sostegno dell'appello che sono rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.
Nella motivazione dell'ordinanza impugnata il giudice di merito si è soffermato infatti. prima ancora che sulla compatibilità dell'attività lavorativa che l'istante intendeva svolgere con il grado di intensità delle esigenze cautelari, sulla preliminare questione della sussistenza delle condizioni per concedere l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa e, in particolare, della situazione di assoluta indigenza che ne costituisce il presupposto. Il giudice di appello ha al riguardo ineccepibilmente osservato che il nucleo familiare del IA era composto, oltre che dall'istante, da quattro persone di cui tre, come evidenziato anche dalla difesa, in condizioni di svolgere attività lavorativa e che risultavano infatti disoccupate dal 26 novembre 2010 (IA OS e IA CR) e dal settembre 2009 (AZ CE). Quanto al rilievo difensivo concernente lo stato di disoccupazione degli altri componenti del nucleo familiare, secondo il quale "allo stato non è noto se gli stessi abbiano rifiutato immotivatamente proposte di lavoro, unica circostanza questa che si renderebbe rilevante ai fini che qui occupano", la Corte osserva che correttamente il giudice di merito ha tenuto conto della capacità lavorativa dei familiari del IA e non del loro momentaneo stato di disoccupazione, in mancanza di notizie sulla loro qualificazione professionale e su eventuali tentativi infruttuosi di cercare un qualunque lavoro che consentisse di provvedere all'adempimento quanto meno dell'obbligo alimentare nei confronti del congiunto in stato di restrizione della libertà personale. Gli ulteriori rilievi difensivi circa la compatibilità dell'attività lavorativa che l'imputato intendeva svolgere e il suo "comportamento cautelare" costituiscono l'oggetto di valutazione in ordine logico successiva rispetto a quella circa la sussistenza della situazione di assoluta indigenza in presenza della quale il giudice "può" autorizzare l'imputato ad allontanarsi nel corso della giornata dal luogo degli arresti domiciliari. Il giudice di merito, con argomentazioni razionali e non contraddittorie, ha escluso la situazione di assoluta indigenza dell'imputato e detta conclusione, adeguatamente motivata, non è comunque censurabile in sede di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011