Sentenza 24 settembre 2010
Massime • 1
È ammissibile l'appello cautelare avverso i provvedimenti con cui vengono imposte o negate determinate prescrizioni in ordine all'esecuzione di una misura cautelare e che incidono in maniera più restrittiva sulla libertà personale. (Fattispecie relativa alla scelta del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari operata dal giudice che li aveva disposti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2010, n. 36204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36204 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 24/09/2010
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 1382
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 19918/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GU OM, nato il *24 giugno 1967*;
avverso l'ordinanza 26 gennaio 2010 del Tribunale del riesame di Catanzaro la quale, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. del Tribunale di Catanzaro avverso l'ordinanza 3 novembre 2009 del G.I.P. di Catanzaro, ha ripristinato l'originario luogo di esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere in S. Maria di Cedro;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Volpe Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
GI @G ricorre, a mezzo del suo difensore, l'ordinanza 26 gennaio 2010 del Tribunale del riesame di Catanzaro la quale, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. del Tribunale di Catanzaro avverso l'ordinanza 3 novembre 2009 del G.U.P. di Catanzaro, ha ripristinato l'originario luogo di esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere in S. Maria di Cedro. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Con un primo motivo di impugnazione si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, sotto il profilo che l'ordinanza del G.I.P. in punto di scelta del luogo degli arresti non era suscettibile di impugnazione.
Il motivo non può essere accolto per la sua palese infondatezza. Va rammentato infatti che, mentre l'art. 254 "quinquies" del codice abrogato consentiva di impugnare le ordinanze che decidevano in ordine alla "misura" degli arresti domiciliari, e, di conseguenza, in ordine all'applicazione ed alla revoca della misura stessa, con esclusione di ogni questione relativa alle prescrizioni imposte, l'art. 310 del codice vigente si riferisce in modo più lato all'impugnazione delle "ordinanze in materia di custodia cautelare", e cioè ad ogni provvedimento avente ad oggetto fa materia della libertà personale e quindi anche a quelli che, imponendo o negando determinate prescrizioni (ed il luogo degli arresti domiciliari integra appunto una "prescrizione"), finiscono con l'incidere in maniera più o meno restrittiva sulla privazione della libertà medesima (Cass. Pen. Sez. 1, 3104/1995 Rv. 202801). In relazione a tale principio è evidente che anche il luogo indicato dal giudice per l'esecuzione della attenuata misura cautelare degli arresti domiciliari non è affatto indifferente nell'economia generale della valutazione degli elementi favorevoli oppure sfavorevoli ad una determinata indicazione spazioterritoriale. Da ciò la censurabilità della decisione sul punto, impugnabile con il rimedio dell'appello di cui all'art. 310 c.p.p., avendo ad oggetto una modifica, non contingente, ma duratura e permanente delle modalità di esecuzione che tipicizzano la concreta misura cautelare coercitiva, la quale incide inevitabilmente sullo "status libertatis" del soggetto.
Tanto premesso va peraltro rilevata l'incensurabilità in questa sede della decisione di ripristino del giudice cautelare, posto che l'ordinanza impugnata, accogliendo l'appello del P.M. ha giustificato - in modo adeguato e non sindacabile per la sua correttezza e ragionevolezza - l'individuazione del luogo di esecuzione della misura in *Santa Maria del Cedro*, in quanto località diversa e distante da quella del Comune di *Amantea*, luogo invece di espressione elettiva delle dinamiche associative criminali di cui il GU\ aveva il ruolo di dirigente ed organizzatore. Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sotto il duplice profilo: della ritenuta compromissione dell'acquisizione delle prove, considerato che l'imputato risulta essere già stato giudicato con rito abbreviato;
della esigenza socialpreventiva, nella specie non sostenibile avuto riguardo alla vita anteatta del GU\.
Il motivo è radicalmente infondato.
Il Tribunale del riesame ha infatti chiaramente evidenziato la rilevanza del profilo probatorio, considerato che, pur concluso per il GU\ il giudizio abbreviato, è tuttora in corso - con tutte le necessarie implicazioni - il giudizio ordinario nei confronti dei coimputati.
Tanto basta per rendere assolutamente irrilevante la corrispondente censura.
Per ciò che attiene alla esigenza socialpreventiva vi è in atti - e persuasiva argomentazione del giudice cautelare, basata sulle emergenze processuali, alla quale il ricorso propone lettura alternativa, inammissibile in questa sede non essendo avvalorata da illogicità o travisamenti.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, attesa la palese verificata coerenza logico-giuridica ed adeguatezza della motivazione, quale proposta nella decisione impugnata. All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa della ammende che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorso al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 (mille) in favore della Cassa della ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. C.p.p..
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2010