Sentenza 29 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/10/2002, n. 15222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15222 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 modifiche al sistema penale REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE152 22/ 02 Oggetto Seusione SEZIONE PRIMA CIVILE amministrativn Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 25681/00 Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente - Rel. Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Cron. 35481 Dott. Mario ADAMO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Ud.04/04/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MA, domiciliatA in ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PIERLUIGI DI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTURA DI SIENA;
- intimata - avversO la sentenza n. 141/00 del Tribunale di SIENA, depositata il 08/03/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 734 udienza del 04/04/2002 dal Consigliere Dott. Giovanni F LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Siena con sentenza pubblicata 1'8 marzo 2000 rigettava l'opposizione ex art. 22 legge 689/1981 proposta da MA IN contro l'ordinanza del Prefetto di Siena a lei notificata il 24 agosto 1999 che le aveva ingiunto il pagamento di L.
1.195.200 a titolo di sanzione amministrativa (e spese) per la violazione di cui all'art. 142 codice della Strada ac- certata il 2 novembre 1998 in località Ponte Macereto (dove l'autovettura di proprietà della IN era transitata alla velocità di 127 Km/h in tratto di stra- da con limite di 70 Km/h). Con riferimento a specifici motivi della opposizio- il Tribunale in particolare rilevava che nel verba-ne, le di contestazione era stato indicato “inequivocabilmente" il luogo della accertata violazio- ne, documentata anche dalla fotografia, e cioè la loca- lità Ponte a Macereto, attraversata dalla strada stata- le Siena-Grosseto; e che la omessa contestazione imme- diata delle infrazioni accertate con il dispositivo "autovelox" "connaturata" alla natura stessa della iosend 2 violazione ed è consentita dal regolamento al Codice della Strada. Contro questa decisione MA IN ha proposto ricorso per cassazione argomentando tre motivi di impu- gnazione. L'intimato Prefetto di Siena non ha svolto difese in questa fase. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorren- te IN denuncia violazione del disposto dell'art. 383, comma 1 e 4, del Regolamento di esecuzione e at- tuazione del Nuovo Codice della Strada, nonchè difetto di motivazione sul punto della incompleta indicazione nel verbale di accertamento - del luogo della contesta- ta violazione (fatto oggetto della opposizione alla or- dinanza-ingiunzione del Prefetto di Siena) e censura la decisione per avere il Tribunale di Siena ritenuto la validità del verbale di constatazione benchè non con- forme al modello VI - 1 (allegato allo stesso Regola- mento) perchè la località della avvenuta violazione vi era indicata con il solo toponimo di Ponte a Macereto, senza il necessario riferimento cioè nè al Comune e alla provincia nè alla qualifica della strada, così da "praticamente impossibile" larendere ricerca dell'automobilista sulla localizzazione del fatto adde- loland bitato. 3 Costituirebbe per altro incongrua motivazione l'argomento svolto dal Tribunale secondo cui la foto- grafia scattata dalla apparecchiatura "autovelox" rende inoppugnabile la localizzazione della violazione. Il motivo così formulato (che argomenta due profili di censura) è infondato. Se è vero, infatti, che nella specie il verbale di accertamento non indica il luogo del fatto contestato con tutti gli analitici elementi di identificazione previsti nel "modello VI 1" allegato al Regolamento, - si deve rilevare che la inosservanza delle prescritte modalità di redazione del "verbale" può dirsi che com- porti la invalidità della contestazione se abbia in concreto compromesso le facoltà difensive del destina- tario presunto trasgressore, non consentendogli di CO- noscere un elemento essenziale del fatto che gli è ad- debitato. E se vero altresì che le circostanze ambientali rappresentate nella fotografia scattata dall'autovelox non valgono di per sè a identificare a rendere cioè - riconoscibile il luogo della violazione, la stessa fotografia che riprende per certo 1'autovettura della IN integra tuttavia il verbale e avvalora l'accertamento ivi descritto dal vigile urbano con la 1050 efficacia probatoria che è propria degli atti pubblici. 4 Sicchè deve concludersi che l'apprezzamento del Tribunale al riguardo pur succintamente motivato non si espone a censura là dove 10 stesso Tribunale ha escluso che la irregolarità di redazione del verbale non abbia consentito alla IN di riconoscere il luogo del fatto così accertato, frustrando il suo di- ritto di difesa. La opponente non ha negato, infatti, di avere percorso con la propria autovettura il 2 no- vembre 1998 - la strada statale Siena Grosseto che attraversa la località Ponte a Macereto posta in comune di MU (come risultava per certo, pur se indiretta- mente, dalla provenienza del verbale, fatto notificare dal Comando della Polizia Municipale, appunto, del Co- mune di MU) e ha sviluppato ulteriori e specifiche ragioni difensive nel merito.
2. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione del disposto di cui all'art. 384 del Regola- mento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada per mancata immediata contestazione della violazione e cri- tica la motivazione della decisione perchè inadeguata sul punto, per non avere il Tribunale sanzionato di nullità l'accertamento che riflette i modi stessi in cui il Comando dei vigili urbani aveva organizzato il servizio di vigilanza "inviando suoi luoghi un solo agente di polizia municipale" "intento a controllare il 5 corretto funzionamento" dello strumento di rilevamento "autovelox" (come era riferito nel verbale a giustifi- care la mancata contestazione immediata). Il motivo non può essere condiviso. Questa Corte con costanti pronunce (per tutte Cass. n. 451 del 2001) ha negato che il controllo giuri- sdizionale sui provvedimenti sanzionatori in tema di il- leciti amministrativi per violazione dei precetti di circolazione stradale possa spingersi fino a mettere in discussione le modalità con cui la pubblica amministra- zione abbia organizzato i servizi di vigilanza e accer- tamento, che rientrano nella sua insindacabile discre- zione tecnico-amministrativa. Su una tale ineccepibile premessa si deve osservare che, se impropria per la sua acritica formulazione gene- rale è l'affermazione del Tribunale secondo cui la na- tura stessa del mezzo di rilevamento (l'apparecchiatura autovelox) non consentirebbe in assoluto la contesta- zione immediata (come solo di massima e in via esempli- ficativa prevede l'art. 384 sub e. del Regolamento), vero tuttavia, come ammette la stessa ricorrente, che nella specie il verbale di accertamento indicava le ra- gioni in concreto che avevano reso impossibile la imme- diata contestazione (per effetto delle modalità con cui 6otavl era stato organizzato il servizio attraverso l'impiego 6 di un solo accertatore), essendo stato perciò osservato il disposto dell'art. 202, comma 1, Nuovo Codice della Strada.
3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorren- te infine censura l'omesso esame di "uno dei punti" del- la sua opposizione, e cioè la asserita dedotta mancanza di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione che costitu- rebbe ragione di nullità del provvedimento. -Così formulato, il motivo è -per genericità inam- missibile, perchè, contro il principio di autosuffi- cienza del ricorso, non riproduce nè il tenore testuale dell'ordinanza prefettizia, nè la fornmulazione del mo- tivo di opposizione che avrebbe denunciato l'assoluto difetto di motivazione del provvedimento opposto. Sic- chè non è dato di valutare in questa sede di legittimi- tà la rilevanza della censura, giacchè, se, come sembra desumersi da una proposizione che si legge in altra parte del ricorso (pag. 6), l'ordinanza - ingiunzione avesse fatto riferimento al verbale di accertamento e al rapporto dell'organo accertatore (art. 17 legge 689/1981 e art. 203, comma 2, Nuovo Codice della Stra- da), tanto basterebbe a integrare il requisito della motivazione (art. 204 stesso codice) che ben può essere soddisfatto con l'esplicito richiamo dunque per rela- Calend tionem ad altri atti o provvedimenti noti al tra- sgressore da lui conoscibili (in tal senso, tra le molte conformi, Cass. 7186/2000).
4. Il ricorso, affidato a censure in parte infonda- te e in parte inammissibili, deve essere perciò riget- tato. Poichè il Prefetto di Siena
- intimato -
non ha svolto difese in questa fase, non v'è luogo a provvede- re in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 4 aprile 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosario a/Musis Giovanni Losavio sirann losavio кашро CANCELLERIA 29 OTT.2002 IN DEPOSITATA IL CANCELLIERE E NCELLIER AR Di ZZ Oggi, Mane Di NuoreNivors i ZZ CA D IL блого ari M В ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 modifiche al sistema penale 0 0 8