Sentenza 28 gennaio 2016
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di rinvio che, a seguito di annullamento di sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 limitatamente al trattamento sanzionatorio - per illegalità della pena conseguente alla modifica normativa che ha trasformato in reato autonomo la precedente fattispecie circostanziale - abbia rideterminato la pena all'interno dei nuovi più favorevoli limiti edittali, tenendo conto degli effetti sanzionatori della contestata recidiva che, nel primo giudizio, era stata ritenuta soccombente con la previgente circostanza ad effetto speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2016, n. 13952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13952 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2016 |
Testo completo
1395 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Elisabetta Rosi - Presidente - Sent. n. гив Angelo Matteo Socci UP 28/01/2016 Aldo Aceto R.G.N. 2466/2015 Emanuela Gai - Relatore - Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LL UG, nato a [...] l'[...] avverso la sentenza del 03/07/2014 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 7 luglio 2014, la Corte d'appello di Torino pronunciandosi in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 4980/2014, ha rideterminato la pena nei confronti di DI LL in anni due mesi due e giorni 20 di reclusione e € 2.333,00 di multa. : DI LL era stato condannato in concorso con Ba AM e EY LY non ricorrenti - per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto a fini di spaccio n. 15 ovuli di cocaina per un peso complessivo di grammi 5,773, con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, ad una pena dichiarata illegale dalla citata sentenza della Corte di Cassazione che aveva annullato la precedente sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Torino, per un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio e sulla sospensione condizionale della pena, alla luce della modifica normativa della pena edittale per le ipotesi di reato sussumibili nella fattispecie astratta di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, stabilita nella misura della reclusione da uno a cinque anni dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.10, che aveva, anche, trasformato la circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in ipotesi autonoma di reato.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. Alessandro Gasparini, difensore di fiducia di DI LL, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, quale unico motivo, la violazione della legge processuale di cui all'art. 597 cod.proc.pen. avendo la corte territoriale, applicato, nel giudizio di rinvio, gli effetti sanzionatori di una recidiva già soccombente nel giudizio di bilanciamento effettuato ai sensi dell'art. 69 cod.pen. Il giudice d'appello avrebbe così violato il divieto di reformatio in peius, pur a fronte di una quantificazione in termini complessivamente inferiori a quelli stabiliti dalla sentenza impugnata.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è infondato. Con l'unico motivo di ricorso il difensore lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius per avere la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio, applicato gli effetti sanzionatori della recidiva che era stata ritenuta soccombente, nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen. rispetto alla circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. а ж 9 ottobre 1990, n. 309, in allora circostanza attenuante ad effetto speciale. Premesso che il divieto di reformatio in pejus opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello ( Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652), rileva, nel caso di cui ci si occupa, la verifica del suo rispetto in presenza di modifica legislativa di favore. P Ciò posto, a seguito della modifica normativa della pena edittale per le ipotesi di reato sussumibili nella fattispecie astratta di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, stabilita nella misura della reclusione da uno a cinque anni dal d.l. 2 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.10, e della trasformazione della circostanza attenuante di cui al comma 5 cit, in fattispecie autonoma di reato, la Corte di appello di Torino è stata chiamata a rideterminare la pena inflitta a DI LL, poiché divenuta illegale. Nel provvedere in tal senso la Corte territoriale, dopo aver ribadito l'applicazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha evidenziato che trattandosi, ora, di ipotesi autonoma di reato, non doveva più farsi luogo al bilanciamento, ex art. 69 cod.pen., con la recidiva contestata e ritenuta in sentenza da parte dei giudici di merito. Fatta questa premessa e ribadita la mutata natura del fatto lieve, la corte territoriale, ha rideterminato la pena. In primo luogo, richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod.pen., e segnatamente il quantitativo di droga, pari a oltre grammi 5 di cocaina, già suddivisa in ovuli e dunque pronta per lo smercio, quantitativo non esiguo sì da ritenere il fatto di offensività tale da non giustificare il minimo edittale della pena, e la pericolosità sociale del LL, desunta dalla recidiva ex art. 99 comma 4 cod.pen., ha ritenuto adeguata la determinazione della pena base per il reato contestato ( e non contestabile nella materialità e attribuibilità al ricorrente per effetto del giudicato) di anni due di reclusione e € 2.100,00 di multa su cui ha operato l'aumento per la già ritenuta contestazione della recidiva ai sensi dell'art 99 comma 4 cod.pen. In relazione alla determinazione della pena base la Corte d'appello di Torino ha applicato il principio, già affermato dalla Corte di cassazione in tema di applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della mutata cornice normativa, secondo cui la nuova cornice normativa non impone al Giudice di appello un'automatica mitigazione della pena già inflitta (né a ciò lo obbliga l'eventuale annullamento con rinvio in punto di pena da parte della Corte di cassazione), allorquando egli, nel rispetto dei nuovi limiti edittali e dei criteri normativi connotanti il potere discrezionale di sua spettanza ritenga, con adeguata motivazione, abbia argomentato che detta pena sia proporzionata alla gravità della condotta. Il Giudice di rinvio, pertanto, dispone di una piena cognitio, sia pur nell'ambito dei (nuovi) limiti edittali e con il divieto della reformatio in peius ( Sez. 3, n. 43382 del 8/07/2015, Jitau, non massimata). La corte è pervenuta, così, correttamente a determinare la pena avuto riguardo alla pena base per il reato autonomo di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. ottobre 1990, n. 309, ed ha poi operato l'aumento di 2/3 per la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. La Corte d'appello ha correttamente aumentato al pena per effetto della recidiva i cui effetti, contrariamente a quanto sostiene il difensore, non potevano non operare tenuto conto che la stessa era stata ritenuta dal primo giudice come 3 espressione della maggior pericolosità sociale del ricorrente. Di fatti la Corte d'appello, giudicando in sede di rinvio, era tenuta ad applicare il relativo aumento di pena per la recidiva, non potendo più intervenire, per escluderne gli effetti, in ragione del giudicato formatosi giudicato sul punto per effetto della pronuncia di rigetto del ricorso di cui alla citata sentenza della Corte di Cassazione.
5. Neppure è prospettabile, come sostiene il ricorrente, la violazione del divieto di reformatio in peius con particolare riferimento ai principi affermati nell'arresto delle S.U. Morales. Nel caso in esame, si ripete, il giudice di rinvio, facendo espresso richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen., ha determinato la pena base in anni due di reclusione e € 2.100 di multa, pena superiore al minimo edittale, ma inferiore a quella inflitta dal giudice precedente ( di anni cinque e mesi quattro di reclusione, ridotta per la prevalenza dell'attenuante e per il rito alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e € 9000 di multa) e dunque non ha violato il disposto dell'art. 597 cod. proc.pen., ma anche tenendo conto dell'aumento per la recidiva, la pena complessiva è comunque inferiore a quella ritenuta illegale di anni due e mesi quattro di reclusione e € 9000 di multa. Dunque non sussiste alcuna violazione del disposto di cui all'art. 597 cod. proc.pen. La sentenza delle Sezioni unite citata nel ricorso (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005 - dep. 10/11/2005, William Morales, Rv. 232066) non prende in considerazione i casi in cui la più mite legge sopravvenuta riduca i limiti edittali, in ogni caso il principio secondo cui il divieto di reformatio in peius riguarda non solo l'entità della pena complessiva irrogata, ma tutti gli effetti autonomi che concorrono a alla sua determinazione, è comunque rispettato nel caso in esame re nel quale, per effetto dell'aumento secco della recidiva 99 comma 4 cod.pen., l'entità della pena complessiva irrogata non è superiore a quella precedentemente inflitta. La Corte d'appello di Torino ha rispettato i principi affermati dalla Corte di Cassazione avendo rimodulato la pena rendendola conforme ai "nuovi" e più favorevoli minimi edittali (Sez. 3, n. 31163 del 16/4/2014, Grano, Rv. 260255; Sez. 6, n. 15152 del 20/3/2014, Murgeri, Rv. 258748) nel rispetto del divieto di reformatio in peius come sopra evidenziato.
6. Deve pertanto ribadirsi il seguente principio di diritto secondo cui il divieto di reformatio in pejus opera anche nel giudizio di rinvio a seguito di rideterminazione della pena per effetto della modifica legislativa più favorevole 4 applicata e riguarda non solo l'entità della pena complessiva irrogata, ma tutti gli : effetti autonomi che concorrono alla sua determinazione e, nel caso di aumento secco per la recidiva, il divieto è rispettato se la pena complessivamente irrogata : è inferiore a quella irrogata dal giudice precedente.
7. Il ricorso dev'essere, pertanto, respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. T
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/01/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente EliotettoRes Emanuela Gaí Elisabetta Rosi DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 7 APR 2016 IL CANCELIVERE Luana Mariani 5