Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2016, n. 13952
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Sentenza 28 gennaio 2016

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Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di rinvio che, a seguito di annullamento di sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 limitatamente al trattamento sanzionatorio - per illegalità della pena conseguente alla modifica normativa che ha trasformato in reato autonomo la precedente fattispecie circostanziale - abbia rideterminato la pena all'interno dei nuovi più favorevoli limiti edittali, tenendo conto degli effetti sanzionatori della contestata recidiva che, nel primo giudizio, era stata ritenuta soccombente con la previgente circostanza ad effetto speciale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2016, n. 13952
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13952
    Data del deposito : 28 gennaio 2016

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