Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 1
La legittimazione a proporre impugnazione da parte dell'ufficio del pubblico ministero si determina avendo riguardo all'ufficio funzionante presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, salvo deroghe espresse; anche se, proposta l'impugnazione stessa, legittimato a compiere i relativi atti nella fase di gravame è l'ufficio funzionante presso il giudice dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale avverso un decreto della Corte di appello con il quale era stato rigettato un reclamo da essa Procura della Repubblica presentato avverso l'avvenuta omologa di delibera assembleare societaria modificativa dell'atto costitutivo di una s.r.l.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2003, n. 12236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12236 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. DE CHIARA RL - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO;
- ricorrente -
contro
IA LO TO, ON SPA;
- intimati -
avverso il decreto della Corte d'Appello di TORINO, depositato il 31/08/00 (n. 94/00 R.V.G.). udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2002 dal Consigliere Dott. RL DE CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ricorre, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto 31 agosto 2000 con cui la locale Corte di appello ha respinto il reclamo del suo ufficio contro il decreto del Tribunale che, su parere contrario del Pubblico Ministero, aveva omologato una delibera assembleare modificativa dell'atto costitutivo della s.r.l. ON. La Corte, sul conforme parere della Procura generale, ha ritenuto inammissibile il reclamo perché pervenuto alla sua cancelleria il 21 luglio 2000, quindi oltre il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 740 c.p.c., essendo datato 30 giugno 2000 e dovendosi, dunque, presumere che, pur nella mancanza agli atti del biglietto di cancelleria contenente la comunicazione del provvedimento del Tribunale al P.M., quest'ultimo avesse ricevuto la comunicazione prima della data del reclamo stesso.
Il ricorso è articolato in due motivi. Gli intimati s.r.l. ON e notaio RL LB IA non svolgono difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, e non dalla Procura generale presso la Corte di appello. Questa Corte ha, infatti, già avuto occasione di chiarire che dal disposto dell'art. 70 dell'ordinamento giudiziario - a norma del quale le funzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di Cassazione e presso le Corti di appello sono esercitate da Procuratori generali della Repubblica e presso i Tribunali da Procuratori della Repubblica - deriva che la legittimazione dell'ufficio del pubblico ministero si determina con riferimento al giudice competente a conoscere della domanda e spetta a quello funzionante presso tale giudice, e che la legittimazione ad operare nel singolo processo si trasferisce, nelle fasi d'impugnazione, all'ufficio del pubblico ministero funzionante presso il giudice del gravame. Pertanto, salvo deroghe espressamente previste (il ricorso nell'interesse della legge e le impugnazioni nei casi previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 72 c.p.c.), legittimato a proporre l'impugnazione è l'ufficio del pubblico ministero funzionante presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, anche se, proposta l'impugnazione, chi deve poi compiere i relativi atti nella fase di gravame è l'ufficio funzionante presso il giudice dell'impugnazione (Cass. 6856/1995, in fattispecie in cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale avverso una sentenza della Corte di appello). Non vi è luogo a deliberare sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003