Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/1999, n. 3549
CASS
Sentenza 9 febbraio 1999

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In tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di cui all'art 606 comma 1 lettera d) cod. proc. pen. (mancata assunzione di una prova decisiva) si configura come la denunzia di una sorta di "error in procedendo" che si verifica solo nel caso in cui l'assunzione della prova, richiesta e non effettuata, avrebbe potuto determinare una diversa valutazione da parte del giudicante. Occorre dunque fare riferimento alle motivazioni sviluppate in motivazione e verificare se i fatti che costituiscono l'oggetto della prova non ammessa siano idonei ad inficiare i dati posti a base del convincimento del giudice di merito. (Nella fattispecie, la Corte ha rilevato che la condanna del giornalista per il delitto di diffamazione a mezzo stampa non era fondata sul fatto che il giudice avesse erroneamente ritenuta falsa la notizia relativa al coinvolgimento della persona offesa in un'inchiesta giudiziaria (e, dunque, era irrilevante che il ricorrente fosse ammesso a produrre atti relativi a tale indagine), ma aveva alla base la accertata non veridicità di quanto dall'imputato riferito nel suo articolo circa la costituzione, il capitale sociale e la attività di una società, nella quale la persona offesa era interessata, società che si assumeva creata "ad hoc" per ottenere appalti di favore).

In tema di nomina di difensore, la revoca delle precedenti nomine, che risultino in eccedenza rispetto al numero consentito, può avvenire anche attraverso "comportamento concludente". Invero, non essendo prevista come obbligatoria la adozione di determinate forme, in base ai principi generali di manifestazione della volontà, qualora la parte, pur senza revocare espressamente il mandato conferito a precedente difensore, ne abbia nominato un altro e di questo solo, in concreto, si sia avvalsa (affidando a lui ogni atto ed adempimento in modo che l'incarico risulti espletato direttamente ed autonomamente da tale professionista), deve riconoscersi la sussistenza di un'inequivocabile volontà dell'assistito, diretta a revocare il precedente mandato.

L'esercizio del diritto di querela rientra tra i compiti del legale rappresentante di una società, senza necessità di specifico mandato. In particolare, ai sensi degli articoli 2384 e 2487 cod. civ., gli amministratori, che hanno la rappresentanza di una società di capitali, possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale(salve le limitazioni derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo); gli stessi possono, dunque, anche curare la presentazione di un atto di querela a tutela dell'immagine della società, trattandosi di attività funzionale al raggiungimento degli scopi sociali.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/1999, n. 3549
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3549
Data del deposito : 9 febbraio 1999

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