Sentenza 9 febbraio 1999
Massime • 3
In tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di cui all'art 606 comma 1 lettera d) cod. proc. pen. (mancata assunzione di una prova decisiva) si configura come la denunzia di una sorta di "error in procedendo" che si verifica solo nel caso in cui l'assunzione della prova, richiesta e non effettuata, avrebbe potuto determinare una diversa valutazione da parte del giudicante. Occorre dunque fare riferimento alle motivazioni sviluppate in motivazione e verificare se i fatti che costituiscono l'oggetto della prova non ammessa siano idonei ad inficiare i dati posti a base del convincimento del giudice di merito. (Nella fattispecie, la Corte ha rilevato che la condanna del giornalista per il delitto di diffamazione a mezzo stampa non era fondata sul fatto che il giudice avesse erroneamente ritenuta falsa la notizia relativa al coinvolgimento della persona offesa in un'inchiesta giudiziaria (e, dunque, era irrilevante che il ricorrente fosse ammesso a produrre atti relativi a tale indagine), ma aveva alla base la accertata non veridicità di quanto dall'imputato riferito nel suo articolo circa la costituzione, il capitale sociale e la attività di una società, nella quale la persona offesa era interessata, società che si assumeva creata "ad hoc" per ottenere appalti di favore).
In tema di nomina di difensore, la revoca delle precedenti nomine, che risultino in eccedenza rispetto al numero consentito, può avvenire anche attraverso "comportamento concludente". Invero, non essendo prevista come obbligatoria la adozione di determinate forme, in base ai principi generali di manifestazione della volontà, qualora la parte, pur senza revocare espressamente il mandato conferito a precedente difensore, ne abbia nominato un altro e di questo solo, in concreto, si sia avvalsa (affidando a lui ogni atto ed adempimento in modo che l'incarico risulti espletato direttamente ed autonomamente da tale professionista), deve riconoscersi la sussistenza di un'inequivocabile volontà dell'assistito, diretta a revocare il precedente mandato.
L'esercizio del diritto di querela rientra tra i compiti del legale rappresentante di una società, senza necessità di specifico mandato. In particolare, ai sensi degli articoli 2384 e 2487 cod. civ., gli amministratori, che hanno la rappresentanza di una società di capitali, possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale(salve le limitazioni derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo); gli stessi possono, dunque, anche curare la presentazione di un atto di querela a tutela dell'immagine della società, trattandosi di attività funzionale al raggiungimento degli scopi sociali.
Commentari • 2
- 1. La nomina fiduciaria nel giudizio penaleAccesso limitatoSaverio Zippo · https://www.altalex.com/ · 16 agosto 2022
- 2. Reato prescrivere medicine da banco per naturopata (Cass. 16626/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 ottobre 2020
Il chiropratico, il naturopata e l'iridologo sono liberi di svolgere la loro attività ma qualificandosi come tali, e non possono ingenerare nel pubblico l'opinione che essi siano dei medici e senza esercitare competenze che spettano soltanto a chi è laureato in medicina e chirurgia. Reato per chi non è medico compiere atti propri e tipici della professione medica, rilasciare ricette e prescrivendo farmaci, e che tiene tale comportamento in un contesto organizzativo ed operativo tale da accreditare l'opinione che egli fosse in possesso di una qualificazione professionale in campo medico che in realtà non possiede. Il rilascio di ricette e la prescrizione di farmaci non perdono il loro …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/1999, n. 3549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3549 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 9.2.99
1. Dott. Renato Calabrese Consigliere SENTENZA
2. " Giuliana Ferrua " N. 266
3. " Giuseppe Sica " REGISTRO GENERALE
4. " Aniello Nappi " N. 26697/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'Avvocato Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila; dagli imputati CI LO nato in [...] il [...] e UR NO nato in [...] il 252- 61; da OL AN, legale rappresentante della s.r.l. servizi Associati parte civile.
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila il 18-3 98.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Galgano che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso della parte civile e per il rigetto degli altri.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Rampioni Roberto che si riporta alle conclusioni depositate.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. Con sentenza 12-4-97 il Tribunale di Pescara dichiarava CI LO e UR NO colpevoli di diffamazione a mezzo stampa ai danni di OL AN, amministratore delegato della "Servizi associati s.r.l." e di NE UC, indicato come presidente o comunque ad essa interessato;
reati contestati in relazione ad articoli redatti dal CI e pubblicati (il 3-4-6-22 ottobre 92) sul quotidiano "Il Centro", di cui il UR era direttore responsabile, nei quali si davano notizie circa la costituzione della società e la sua consistenza non rispondenti al vero e tali da ingenerare dubbi sulla legalità delle attività svolte e sulla liceità dei rapporti intercorsi tra questa e la Regione Abruzzo. Con le attenuanti generiche i predetti venivano condannati a pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili. A seguito di gravame dei prevenuti la Corte di Appello di L'Aquila, con pronuncia 18-3-98, dichiarava non doversi procedere per i reati di diffamazione ai danni dell'OL per difetto di valida querela, eliminando le disposizioni civili in suo favore;
confermava nel resto l'impugnata decisione e riduceva la pena inflitta.
La sentenza del Giudice di secondo grado è stata ora impugnata con ricorso per Cassazione - nei termini che infra veranno descritti - dall'Avvocato Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila, dall'OL e dagli imputati, i quali inoltre con apposita memoria hanno denunciato avvenuta revoca della costituzione di parte civile e comunque inammissibilità del relativo ricorso.
Procedendo in ordine logico vanno innanzitutto esaminate queste ultime deduzioni.
In particolare è stato assunto che l'Avv. Quintili, il quale aveva rappresentato e difeso l'OL, era il terzo difensore incaricato per cui la sua nomina ai sensi dell'art. 24 delle norme di attuazione del c.p.p., in mancanza di revoca delle precedenti, era improduttiva di effetti: la svolta attività e le conclusioni da lui proposte non potevano pertanto essere riferite al citato soggetto, con la conseguenza che la costituzione di parte civile secondo il disposto dell'art. 82 c.2 c.p.p. doveva intendersi revocata. Siffatti rilievi sono infondati.
La disposizione di cui all'art 24 dip. att., secondo cui la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle precedenti che sono in eccedenza rispetto al numero consentito, non esclude che la revoca de qua possa avvenire - in base ai principi generali in materia di manifestazione della volontà ed in assenza di previsione di forma vincolata - attraverso comportamento concludente. Ne deriva che qualora la parte, pur senza revocare espressamente il mandato rilasciato ad un precedente difensore, ne abbia nominato un altro e di questo solo in concreto si sia avvalsa, concentrando su di lui la propria scelta ed affidandogli ogni atto nonché adempimento in modo che l'incarico risulti espletato dallo stesso direttamente ed autonomamente, deve riconoscersi la sussistenza di un inequivocabile volontà dell'assistito diretta a revocare il precedente mandato (Cass.13-8-98 n. 0 9478 RV. 211451) Nella fattispecie, essendo stata ogni attività difensiva e di rappresentanza posta in essere esclusivamente dall'avv. Quintili, si è verificata una situazione del genere e pertanto è da escludersi la conclusione che gli imputati ricollegano a diverso contesto. Tanto premesso, risulta invece inammissibile il ricorso ora avanzato dal difensore della parte civile la cui nomina, come sopra esposto, era da intendersi revocata ed al quale non risulta conferito all'uopo nuovo mandato: il rilievo è comunque privo di pratica incidenza a fronte di analoga impugnazione dell'Avvocato Generale. Ricorso dell'Avv. Gen..
- Violazione di legge in ordine all'affermato difetto di valida querela. Il motivo è fondato.
La querela fu proposta dall'OL quale presidente del consiglio di amministrazione della s.r.l. Servizi Associati e la Corte territoriale ha escluso la di lui legittimazione all'atto per mancanza di apposita delega da parte del suddetto consiglio, precisando altresì che non poteva valere la circostanza che al presidente fosse stata attribuita facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative.
Siffatta valutazione non può essere condivisa.
L'esercizio del diritto di querela rientra tra i compiti del legale rappresentante della società senza necessità di specifico ed apposito mandato: invero gli amministratori che hanno la rappresentanza di una società di capitali possono ai sensi degli artt 2384 e 2487 c.c. compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo, non essendo d'altro canto dubitabile che la presentazione di una querela a tutela dell'immagine della società costituisca atto funzionale rispetto al raggiungimento degli scopi di quest'ultima. (Cass.18-9-91 n.0 9714 RV.188226; Cass. 8-5-97 n.0 4081 RV. 207401).
Con specifico riferimento al caso in esame va puntualizzato che è certo ed incontestato - nonché evidenziato nel provvedimento impugnato - che l'OL avesse, a norma dello statuto, la legale rappresentanza della s.r.l.; a ciò aggiungasi che espressamente gli era stato conferita la facoltà di promuovere "istanze giudiziarie", tale essendo la querela. (Cass. 23-1 -86 n.00 744 RV. 171637):
illegittimamente dunque fu dichiarata la improcedibilità dell'azione penale per i reati ai danni del citato soggetto, ,quale amministratore delegato della s.r.l. Servizi Associati per cui tale pronuncia va annullata con rinvio per il giudizio.
1- Mancata assunzione di prova decisiva con riguardo al rigetto dell'istanza di acquisizione degli atti relativi all'indagine penale apertasi sulla vicenda narrata negli articoli. Manifesta illogicità di motivazione.
Le censure sono infondate.
Il vizio di cui all'art. 606 c. 1 lett. d ) consiste in una sorta di "error in procedendo" ravvisabile solamente quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni adottate a sostegno della decisione, risulti tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa valutazione: il che si verifica quando il fatto o i fatti che ne costituscono l'oggetto siano idonei ad inficiare i dati posti a base del convincimento manifestato dai giudici di inerito.(ex plurimis: Cass. 9-3-95 n.0 2380 RV.200980; Cas. 5-9-97 n.0 8189 RV. 208559). Orbene nel caso in esame, contrariamente all'assunto del ricorrenti, la responsabilità di questi ultimi è stata individuata non già in relazione alla falsità della notizia di un coinvolgimento del NE in un'inchiesta, ma con riguardo alla obiettiva non veridicità di quanto narrato sulla s.r.l. "Servizi assocati": sua recente costituzione, sua inattività, capitale sociale di soli 20 milioni;
il tutto a dimostrazione di una "creazione ad hoc" onde il NE, "nipotino rampante " di AN e titolare della stessa o in ogni caso avente in essa delle interessenze, ricevesse, tramite attribuzione di appalto da parte della Giunta Regionale, "un regalo" di 158 milioni ( risalendo invece la costituzione all'82, con capitale versato pari a lire 100 milioni
D'altro canto occorre considerare che l'esistenza di indagini a carico di taluno non autorizza ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare, o a sostituire gli organi investigativi nella individuazione di vicende penalmente rilevanti e soprattutto non giustifica conclusioni e giudizi autonomamente offensivi. (Cass 7-7- 98 n.0 8036 RV. 211487; 7-7-98 n.0 8031 RV.211635) Sotto codesto profilo nel provvedimento impugnato è stato evidenziato il carattere denigratorio delle espressioni usate nonché la circostanza che gli imputati ebbero ad operare una propria ricostruzione della vicenda basata comunque su dati falsi (quelli di cui sopra), innestandovi poi una critica gratuita ed obiettivamente denigratoria.
Alla luce di quanto esposto deve dunque escludersi che l'acquisizione invocata potesse avere valenza decisiva nel senso sopra riportato, al contrario palesandosi essa non atta ad incidere sulle ragioni fondamentali della decisione;
al contempo è da negarsi ricorrenza di vizio motivazionale, poiché l'impianto argomentativo di quest'ultima di per sè giustifica il mancato accoglimento dell'istanza de qua.
2- Violazione degli artt.51 e 59 c.p. per l'esclusa ricorrenza, sotto il profilo putativo, della scriminante del diritto di critica. Manifesta illogicità di motivazione.
Le deduzioni sono inammissibili : invero esse si traducono in una valutazione delle emergenze, in ordine alla buona fede dell'autore dell'articolo, diversa da quella operata dai giudici di merito in termini congrui e conseguenziali rispetto alla esposta analisi degli scritti incriminati, con conseguente insidacabilità della stessa in sede di legittimità. A ciò aggiungasi che i ricorrenti anche sul punto omettono di considerare che la valutazione della Corte territoriale ha avuto riguardo non solo alla notizia sull'inchiesta, ma altresì alle altre informazioni.
S'impone pertanto il rigetto dei ricorsi degli imputati, con loro condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte,
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per i reati di diffamazione ai danni di OL AN e rinvia per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Rigetta i ricorsi proposti da CI LO e UR NO che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 1999