Sentenza 7 maggio 2015
Massime • 1
Non integra il delitto di peculato l'azione appropriativa della guardia giurata compiuta senza correlazione alle attività di custodia e vigilanza, in quanto tale soggetto non riveste la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico quando pone in essere condotte al di fuori delle proprie attribuzioni istituzionali. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come appropriazione indebita aggravata, ai sensi dell'art. 61, n. 11 cod. pen., l'appropriazione da parte di una guardia campestre di benzina spillata dall'autoveicolo di servizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2015, n. 34869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34869 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI AN - Presidente - del 07/05/2015
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 621
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 5485/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE AR IO N. IL 08/09/1954;
avverso la sentenza n. 1804/2006 CORTE APPELLO di BARI, del 28/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO V. che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. De RI AN impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Bari con la quale è stata data conferma alla condanna emessa in primo grado nei confronti del ricorrente dal Gup presso il Tribunale di Trani perché ritenuto colpevole del reato di peculato. Tanto perché, nella sua qualità di guardia campestre dipendente del Consorzio Guardie Campestri di Terlizzi, in tre diverse occasioni, ebbe ad appropriarsi di un quantitativo imprecisato di carburante, spillato dalle auto di servizio all'uopo utilizzate.
2. Nel ricorso si evidenzia violazione di legge avuto riguardo al disposto di cui all'art. 192 c.p.p. e art. 314 cod. pen. e vizio di motivazione.
La Corte ha ritenuto adeguatamente comprovato il dato della appropriazione sulla base del materiale indiziario in atti, pur in assenza della prova dei fatti in questione e trascurando peraltro il fatto che, con riferimento alla condotta del 26 gennaio 2004, anche un minimo quantitativo di benzina prelevato dall'auto non avrebbe consentito alle guardie di completare il turno di riferimento.
2.1 Si contesta poi la configurabilità del peculato sotto il versante della natura giuridica degli istituti di vigilanza, soggetti certamente privati e non espletanti una funzione pubblica della natura privata del rapporto di lavoro corrente tra l'ente di vigilanza e le guardie;
ancora, in considerazione del fatto che le guardie campestre, al pari delle guardie giurate, possono al più essere considerate incaricate di pubblico servizio solo quando svolgano attività complementare a quella loro istituzionalmente affidata si che, quando intervengono fuori dalle loro attribuzioni, deve escludersi la posizione qualificata;
infine perché il bene oggetto di appropriazione è certamente estraneo alla pertinenzialità della pubblica amministrazione, sì che l'appropriazione non da luogo ad alcun pregiudizio per la P. A.
3. Il ricorso merita l'accoglimento in punto alla esatta qualificazione del fatto, da ricondurre all'egida della appropriazione indebita aggravata ex art. 61 c.p., n. 11; reato procedibile d'ufficio, dunque, ma nel caso estinto per intervenuta prescrizione.
4. Quanto al primo motivo, se ne deve evidenziare la infondatezza. Per come emerge dalle decisioni di merito, la responsabilità del ricorrente risulta cristallizzata dalle immagini che lo descrivono nel mentre spilla dal serbatoio delle auto di servizio la benzina , riponendola attraverso un tubo, in una tanica.
È dunque probatoriamente incontroverso il dato della appropriazione, potendo rimanere incerto semmai quello afferente la quantità della benzina della quale ebbe ad appropriarsi nelle diverse occasioni oggetto di contestazione. La contestazione relativa al solo episodio del 26 gennaio si fonda, poi, su una mera asserzione verbale (se avesse effettivamente spillato benzina non sarebbe stato possibile completare il turno perché l'equipaggio non fece mai rifornimento nè prima ne dopo), non confortata dal tenore della sentenza ne' dalla indicazione degli elementi in fatto che, pretermessi dai giudici del merito, potrebbero nella specie supportarla.
5. Coglie, invece, nel segno, nei termini precisati di seguito, il tema afferente la configurabilità dei peculato avuto riguardo alla condotta a giudizio.
5.1. I Giudici distrettuali, compulsati sul punto dalla difesa dell'imputato hanno, infatti, fatto applicazione non puntuale e corretta dei principi espressi in materia da questa Corte di legittimità.
5.2. Si afferma in genere - ed in sentenza a tale orientamento si fa esplicito riferimento pur non traendosi, da tale sviluppo interpretativo, le giuste conseguente in tema di configurabilità del peculato - che le guardie giurate, categoria cui può ricondursi quella di appartenenza del ricorrente, anche se in servizio presso pubbliche amministrazioni, in quanto destinate alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali, rivestono la qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio esclusivamente in relazione allo svolgimento di attività che possano ritenersi ricomprese o comunque complementari a quelle istituzionalmente a loro affidate (Sez. 6, n. 46744 del 06/11/2013 - dep. 22/11/2013, Cammarota, Rv. 257277;Sez. 6, n. 45444 del 14/11/2008, dep. 05/12/2008, Rv. 241765; v., inoltre, Sez. 1, n. 8532 del 24/06/1996, dep. 19/09/1996, Rv. 205627). Siffatti soggetti, dunque, non rivestono la qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio avuto riguardo alle condotte poste in essere al di fuori delle loro attribuzioni istituzionali, con la conseguenza che non è configurabile, in siffatta ipotesi, il reato di cui all'art. 314 cod. pen. quando, come nella specie, l'azione appropriativa venga posta senza alcuna correlazione alle attività di custodia e vigilanza, non potendosi ascrivere all'agente la qualifica che ne costituisce l'indefettibile presupposto soggettivo.
6. Il fatto, in coerenza, andava quindi ricondotto all'egida dell'art. 646 cod. pen., fermi i profili in fatto destinati a cristallizzare la condotta appropriativa non qualificata. E tanto avrebbe imposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata per la rideterminazione della pena alla luce dei parametri edittali di riferimento della corretta ipotesi di reato da attagliare alla specie;
rinvio nel caso precluso dalla intervenuta prescrizione del reato (l'ultima delle condotte portate a giudizio risale al febbraio 2004 si che ad oggi i reati possono certamente ritenersi estinti per il decorso del tempo).
P.Q.M.
Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 646 e art. 61 c.p., n. 11 annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2015