CASS
Sentenza 10 novembre 2023
Sentenza 10 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2023, n. 45312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45312 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TE LE, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 15-12-2022 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altro giudice. Penale Sent. Sez. 3 Num. 45312 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 21/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 21 gennaio 2021, la Corte di appello di Napoli rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di LE TE, in relazione alla detenzione patita prima in carcere dal 28 aprile al 7 maggio 2009, poi agli arresti domiciliari fino all'8 giugno 2009, con riferimento a tre ipotesi di concorso nel reato di falso attribuite allo stesso in qualità di funzionario del Genio civile di Caserta, in merito all'attestazione di conformità alla normativa antisismica di un progetto per la realizzazione di una centrale termica in Pignataro Maggiore. Da tali accuse, per alcune delle quali veniva esclusa la gravità indiziaria già in sede cautelare, TE veniva assolto con formula ampiamente liberatoria dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Caserta, mentre per un'ipotesi di corruzione inizialmente ascrittagli, interveniva provvedimento di archiviazione. Con sentenza n. 15198 del 16 febbraio 2022, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione annullava l'ordinanza impugnata e rinviava alla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio, censurando in particolare il giudizio sulla colpa grave del richiedente. Con ordinanza resa in data 15 dicembre 2022, la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, rigettava di nuovo l'istanza di riparazione avanzata da LE TE. 2. Avverso la nuova ordinanza della Corte di appello partenopea, TE ha proposto, tramite i suoi difensori di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando un unico e articolato motivo, con il quale la difesa eccepisce la violazione degli art. 314 e 315 cod. proc. pen., rimarcando la mancata adesione ai dettami delineati dalla sentenza rescindente da parte del Giudice del rinvio, laddove, omettendo di valutare se la richiesta indennitaria sia stata avanzata solo per profili di ingiustizia sostanziale (in merito alle ipotesi di corruzione e di falso di cui al capo 3) o anche per profili di ingiustizia formale (per via dell'annullamento dell'ordinanza dispositiva da parte del Giudice del riesame per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza riguardo gli ulteriori titoli cautelari), non ha rilevato che la pronuncia assolutoria era intervenuta sulla base del medesimo sostrato probatorio già considerato nella fase cautelare, senza che possa imputarsi una qualsiasi rilevanza all'eventuale comportamento colposo del ricorrente;
l'ordinanza impugnata, inoltre, avrebbe mancato totalmente di confrontarsi con il provvedimento di archiviazione del reato di corruzione, inizialmente addebitato a TE, che, come evidenziato nella sentenza rescindente, ha attestato "l'assoluta estraneità dello stesso al proposito corruttivo atteso che era risultato che la somma di denaro sequestrata era diretta a soddisfare una distinta intrapresa criminale (il corrispettivo di un tentativo di estorsione)". Difetterebbe poi nel caso di specie la spiegazione in ordine all'eventuale incidenza del comportamento colposo che si assume tenuto dal ricorrente (ossia il consiglio fornito a un imprenditore) sull'adozione della misura cautelare, che peraltro era stata fondata su un presupposto erroneo, ovvero la destinazione ai funzionari del Genio civile della somma sequestrata, circostanza questa esclusa dai giudici di merito. ?-2 Oggetto di censura è in tal senso il ragionamento seguito dal giudice del rinvio a sostegno dell'attribuzione del profilo di colpa in capo a TE, avendo la Corte territoriale omesso di specificare quale sia stato ex ante il rapporto intercorrente tra la presunta condotta colposa (indebito suggerimento agli imprenditori) e l'adozione della misura cautelare, fondata piuttosto su ipotesi di accusa (reati di falso quali estrinsecazione di un accordo corruttivo), poi dimostratasi insussistente;
la condotta posta in essere dal ricorrente risulterebbe, infatti, oltre che giuridicamente lecita, anche totalmente irrilevante ai fini dell'emissione di un titolo cautelare per la contestazione dei reati di corruzione e falso in atto pubblico;
del resto, aggiunge la difesa, i reati di falso ipotizzati non potevano essere integrati, in quanto TE non aveva attestato, né peraltro avrebbe potuto farlo, la conformità del progetto alla classe di rischio 4, attività demandata ad altro Ufficio e a una fase ampiamente successiva del procedimento, ma si era limitato ad apporre, conformemente alle mansioni a lui assegnate nell'Ufficio Depositi del Genio civile, il semplice timbro attestante la completezza della documentazione dichiarata dal committente in sede di deposito del progetto. Né infine sanerebbe il denunciato vizio logico-giuridico della motivazione il riferimento al contegno assunto, in sede di interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., dall'allora indagato, il quale aveva riferito di non aveva avuto il tempo di accorgersi della difformità della veste formale e il contenuto del progetto, non integrando ciò profili di colpa tali da escludere il diritto all'equa riparazione, ove si consideri che il ricorrente non negò la circostanza dell'accordo corruttivo, ma escluse di avervi preso parte, come è stato del resto accertato nel decreto di archiviazione, negando le condotte di falso ascrittegli, che sono state parimenti ritenute insussistenti dalla pronuncia assolutoria di merito, per cui il comportamento tenuto da TE in sede di interrogatorio si è rivelato corretto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Al fine di circoscrivere l'ambito valutativo del presente giudizio, occorre innanzitutto premettere che, con la sentenza rescindente, la Quarta Sezione di questa Corte, nell'annullare il primo provvedimento della Corte di appello, aveva censurato il riconoscimento della colpa grave in capo al richiedente come elemento ostativo alla concessione dell'indennizzo, osservando che a tal fine era stato valorizzato un solo elemento di fatto riconducibile a TE, ossia il suggerimento tecnico da questi dato al presentatore del progetto, in assenza tuttavia di un'adeguata contestualizzazione di tale condotta con le originarie contestazioni mosse al ricorrente e con le valutazioni operate dai giudici di merito per escluderne la valenza indiziante, essendo in ogni caso mancata nel primo provvedimento la necessaria verifica sulla relazione causale tra il suggerimento dato e l'adozione della misura cautelare adottata nei confronti dell'indagato, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza di una condotta deontologicamente scorretta. glg Inoltre, il giudice della riparazione non aveva considerato il fatto che, in relazione a due delle contestazioni inizialmente mosse a TE (ossia i reati di falso di cui ai capi K ed L), già il Tribunale del Riesame aveva escluso la gravità indiziaria, mentre, rispetto all'accusa di corruzione, era intervenuta ordinanza di archiviazione, con cui era stata rimarcata l'assoluta estraneità del ricorrente rispetto al proposito corruttivo, essendo risultato che la somma di denaro sequestrata era diretta a soddisfare una distinta intrapresa criminale (il corrispettivo di un tentativo di estorsione), per cui anche in relazione a tale fattispecie non era stata adeguatamente delineata né la materialità della condotta colposa riconosciuta a TE, né la rilevanza causale che la stessa possa avere svolto ai fini dell'adozione e del mantenimento della misura custodiale applicata. Quanto ai profili di colpa ravvisati in capo al richiedente in relazione al capo J della rubrica, è stato rimarcato l'errore logico in cui era incorso il giudice distrettuale, che, dopo avere escluso l'intento di TE di eludere il rispetto della disciplina antisismica vigente al momento della presentazione del progetto e dopo avere riconosciuto che il suggerimento di annotare nel progetto il rispetto della "classe 4" era diretto a semplificare il lavoro degli organi deputati al controllo, laddove una diversa dicitura avrebbe potuto essere considerata non più attuale, ne ha sottolineato il carattere di inosservanza deontologica, tale da ingenerare un indizio di reità, senza considerare che l'esatta interpretazione del comportamento del ricorrente andava operata alla luce delle circostanze del caso concreto e della stessa sentenza assolutoria, che poneva in rilievo, da un lato, i dubbi interpretativi degli stessi funzionari del Genio civile in ordine alla specifica normativa applicabile e, dall'altro, l'assenza da parte di TE dell'intento di favorire un progetto imprenditoriale privo dei requisiti richiesti dalla legge, tanto più che il progetto avrebbe rispettato i requisiti più stringenti della nuova normativa, attenendo il suggerimento del richiedente all'enunciazione nell'istanza di un elemento formale. In definitiva, nella prima ordinanza del giudice della riparazione, secondo la sentenza rescindente, era del tutto mancata "una corretta individuazione del profilo di colpa ascritto al ricorrente", il che ha imposto l'annullamento con rinvio del provvedimento, ciò in applicazione, tra gli altri, del principio (cfr. Sez. Un., n. 51779 del 28/11/2013, Rv. 257606, ricorrente Nicosia), secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratto" solidaristica che è alla base dell'istituto. 2. Orbene, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata non si sia posta nel solco delle indicazioni ermeneutiche provenienti dalla sentenza rescindente. Ed invero, il giudice del rinvio ha dapprima ripercorso in sintesi la vicenda cautelare e processuale, che ha riguardato la costruzione in Pignataro Maggiore di un impianto di produzione di energia qualificabile come opera strategica di livello nazionale, opera cui era interessata la società Biopower, che aveva presentato a tal fine due progetti al Genio civile territorialmente competente, dove operava l'architetto LE TE. È stata così richiamata la sentenza assolutoria di merito, in cui è stato evidenziato che il responsabile della società, BO, aveva ricevuto da TE il consiglio di indicare come categoria di rischio sismico, nel frontespizio della pratica depositata, la classe 4 in luogo della classe 2, maggiormente corrispondente alle relazioni strutturali, per cui una dichiarazione menzognera vi era stata, sia pure non per aggirare il rispetto della normativa antisismica, ma per prevenire eventuali obiezioni da parte degli organi di controllo, atteso che la classe 4 comportava controlli sistematici e non a campione. Ciò premesso, il giudice del rinvio, rimarcata l'irrilevanza dell'archiviazione del procedimento per il delitto di corruzione, stante l'oggettiva esistenza del falso, ha osservato che il richiedente, pur non avendo rilasciato alcuna attestazione di conformità, tuttavia si era lasciato andare a suggerire indebitamente a BO di indicare falsamente sul progetto la classe 4 del D.M. 2008 al fine di evitare che i lavori potessero essere fermati dalla Commissione di valutazione nel momento in cui la stessa si fosse resa conto che il progetto presentava una classe di rischio diversa, essendo stata ritenuta tale iniziativa, per quanto suscettibile di sottoporre il cantiere a maggiori controlli di sicurezza, gravemente colposa, perché macroscopicamente imprudente, avendo con ciò TE contribuito a determinare l'apparenza della sua penale responsabilità agli occhi del giudice della cautela, che infatti ha ragionevolmente ritenuto TE concorrente morale della falsità documentale compiuta da BO. A ciò è stato aggiunto il rilievo che il richiedente, in sede di interrogatorio di garanzia, ha riferito al G.I.P. la propria versione dei fatti in modo non veritiero, riferendo di non avere avuto il tempo di accorgersi della difformità tra la veste formale e il contenuto del progetto, mentre in realtà egli ebbe modo di rendersi conto della falsità della indicazione della classe di rischio, che egli aveva addirittura suggerito, non avendo in ogni caso TE alcuna ragione per preoccuparsi di verificare la coerenza tra la classe dichiarata e quella reale, avendo in tal modo il richiedente contribuito a consolidare il pur erroneo convincimento del giudice della cautela circa il fatto che l'indagato stesse cercando di fornire versioni contraddittorie e illogiche, nel tentativo di trovare un'accettabile via di uscito rispetto a una contestazione che egli sapeva evidentemente corrispondere al vero. 2.1. Ciò posto, come osservato correttamente dal Procuratore generale, deve rilevarsi che il giudice di riparazione della fase rescissoria abbia reiterato il vizio di motivazione che aveva portato all'annullamento della prima ordinanza, nel senso che, anche in tal caso, il profilo di colpa grave ostativo al riconoscimento dell'indennizzo non è stato individuato in maniera adeguatamente specifica, all'esito del necessario confronto con le risultanze delle decisioni che hanno escluso la rilevanza penale dei fatti. z La Corte territoriale, infatti, nel valorizzare nuovamente l'indebito suggerimento rivolto dal funzionario del Genio civile TE all'imprenditore BO, presentatore del progetto, non ha considerato, come sarebbe stato doveroso, il contesto in cui tale consiglio è stato fornito, non potendosi sottacere che l'iniziativa del richiedente, da quanto si evince dalla lettura del provvedimento impugnato, è risultato privo di finalità corruttive e da intenti fraudolenti, posto che l'obiettivo della sostituzione della classe di rischio era quello di implementare e non di ridurre i controlli di sicurezza sul cantiere. Ma, soprattutto, non si comprende bene in che modo l'iniziativa del richiedente si sia rivelata idonea a giustificare non solo l'applicazione, ma anche il mantenimento del regime cautelare, venendo in rilievo un'iniziativa che sembra essere stata estemporanea e sganciata da un previo accordo illecito con l'autore materiale del falso, tanto più ove si consideri che, almeno in quella fase, l'ufficio cui era preposto TE non era tenuto a verificare la conformità al vero della documentazione amministrativa presentata. Ora, non ignora il Collegio la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 21167 del 14/03/2023, Rv. 284689 - 02 e Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Rv. 268685), secondo cui, in tema di ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, può valorizzare anche i comportamenti deontologicamente scorretti del richiedente;
tuttavia, come specificato nelle stesse pronunce appena richiamate, ciò può legittimamente avvenire soltanto ove tali comportamenti scorretti configurino, unitamente ad altri elementi, una situazione obiettiva idonea a evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato. Nella vicenda in esame, il comportamento deontologicamente scorretto dell'arch. TE è stato biasimato più in quanto tale, che in quanto volto a prefigurare una pur erronea apparenza di colpevolezza, non essendo stato chiarito in che modo una tale condotta, risultata scevra da tornaconti personali, abbia potuto ingenerare nell'Autorità giudiziaria il pur erroneo convincimento circa o la rilevanza penale dell'iniziativa del richiedente, o comunque la contiguità dell'indagato rispetto a scenari illeciti, essendo cioè mancata nell'ordinanza impugnata una valutazione unitaria dei dati indiziari disponibili, riferiti non solo alla condotta individuale stigmatizzata, ma all'intero contesto della vicenda. Anche il richiamo all'interrogatorio di TE non appare dirimente, non solo perché di esso è riportato un singolo passaggio, senza una compiuta esposizione della linea difensiva tenuta dal ricorrente, ma anche perché la stessa affermazione richiamata, ovvero quella con cui l'indagato ha spiegato, nel respingere gli addebiti a suo carico, di non aver avuto il tempo di accorgersi della difformità tra la veste formale e il contenuto del progetto, non è stata posta in relazione né con le risultanze investigative cristallizzate nell'ordinanza cautelare, né con gli esiti dei giudizi di merito, per cui non è dato cogliere l'effettiva pregnanza della dichiarazione difensiva rispetto al mantenimento della misura cautelare applicata al richiedente, dovendosi sul punto ribadire che, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021, dep. 2022, Rv. 282564 e Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Rv. 280082), in tema di riparazione per l'ingiusta e detenzione, le dichiarazioni mendaci rese dall'indagato in sede di interrogatorio, pur essendo espressione del diritto di difesa, possono sì assumere rilievo, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, ma solo nel caso in cui, a fronte di un quadro indiziario di per sé significativo, abbiano contribuito a rafforzare il convincimento della colpevolezza del dichiarante, verifica quest'ultima che nel caso di specie non può ritenersi adeguatamente compiuta. 3. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli (in diversa composizione) per nuovo giudizio, da compiere alla luce dei criteri interpretativi esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 21/09/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altro giudice. Penale Sent. Sez. 3 Num. 45312 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 21/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 21 gennaio 2021, la Corte di appello di Napoli rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di LE TE, in relazione alla detenzione patita prima in carcere dal 28 aprile al 7 maggio 2009, poi agli arresti domiciliari fino all'8 giugno 2009, con riferimento a tre ipotesi di concorso nel reato di falso attribuite allo stesso in qualità di funzionario del Genio civile di Caserta, in merito all'attestazione di conformità alla normativa antisismica di un progetto per la realizzazione di una centrale termica in Pignataro Maggiore. Da tali accuse, per alcune delle quali veniva esclusa la gravità indiziaria già in sede cautelare, TE veniva assolto con formula ampiamente liberatoria dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Caserta, mentre per un'ipotesi di corruzione inizialmente ascrittagli, interveniva provvedimento di archiviazione. Con sentenza n. 15198 del 16 febbraio 2022, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione annullava l'ordinanza impugnata e rinviava alla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio, censurando in particolare il giudizio sulla colpa grave del richiedente. Con ordinanza resa in data 15 dicembre 2022, la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, rigettava di nuovo l'istanza di riparazione avanzata da LE TE. 2. Avverso la nuova ordinanza della Corte di appello partenopea, TE ha proposto, tramite i suoi difensori di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando un unico e articolato motivo, con il quale la difesa eccepisce la violazione degli art. 314 e 315 cod. proc. pen., rimarcando la mancata adesione ai dettami delineati dalla sentenza rescindente da parte del Giudice del rinvio, laddove, omettendo di valutare se la richiesta indennitaria sia stata avanzata solo per profili di ingiustizia sostanziale (in merito alle ipotesi di corruzione e di falso di cui al capo 3) o anche per profili di ingiustizia formale (per via dell'annullamento dell'ordinanza dispositiva da parte del Giudice del riesame per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza riguardo gli ulteriori titoli cautelari), non ha rilevato che la pronuncia assolutoria era intervenuta sulla base del medesimo sostrato probatorio già considerato nella fase cautelare, senza che possa imputarsi una qualsiasi rilevanza all'eventuale comportamento colposo del ricorrente;
l'ordinanza impugnata, inoltre, avrebbe mancato totalmente di confrontarsi con il provvedimento di archiviazione del reato di corruzione, inizialmente addebitato a TE, che, come evidenziato nella sentenza rescindente, ha attestato "l'assoluta estraneità dello stesso al proposito corruttivo atteso che era risultato che la somma di denaro sequestrata era diretta a soddisfare una distinta intrapresa criminale (il corrispettivo di un tentativo di estorsione)". Difetterebbe poi nel caso di specie la spiegazione in ordine all'eventuale incidenza del comportamento colposo che si assume tenuto dal ricorrente (ossia il consiglio fornito a un imprenditore) sull'adozione della misura cautelare, che peraltro era stata fondata su un presupposto erroneo, ovvero la destinazione ai funzionari del Genio civile della somma sequestrata, circostanza questa esclusa dai giudici di merito. ?-2 Oggetto di censura è in tal senso il ragionamento seguito dal giudice del rinvio a sostegno dell'attribuzione del profilo di colpa in capo a TE, avendo la Corte territoriale omesso di specificare quale sia stato ex ante il rapporto intercorrente tra la presunta condotta colposa (indebito suggerimento agli imprenditori) e l'adozione della misura cautelare, fondata piuttosto su ipotesi di accusa (reati di falso quali estrinsecazione di un accordo corruttivo), poi dimostratasi insussistente;
la condotta posta in essere dal ricorrente risulterebbe, infatti, oltre che giuridicamente lecita, anche totalmente irrilevante ai fini dell'emissione di un titolo cautelare per la contestazione dei reati di corruzione e falso in atto pubblico;
del resto, aggiunge la difesa, i reati di falso ipotizzati non potevano essere integrati, in quanto TE non aveva attestato, né peraltro avrebbe potuto farlo, la conformità del progetto alla classe di rischio 4, attività demandata ad altro Ufficio e a una fase ampiamente successiva del procedimento, ma si era limitato ad apporre, conformemente alle mansioni a lui assegnate nell'Ufficio Depositi del Genio civile, il semplice timbro attestante la completezza della documentazione dichiarata dal committente in sede di deposito del progetto. Né infine sanerebbe il denunciato vizio logico-giuridico della motivazione il riferimento al contegno assunto, in sede di interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., dall'allora indagato, il quale aveva riferito di non aveva avuto il tempo di accorgersi della difformità della veste formale e il contenuto del progetto, non integrando ciò profili di colpa tali da escludere il diritto all'equa riparazione, ove si consideri che il ricorrente non negò la circostanza dell'accordo corruttivo, ma escluse di avervi preso parte, come è stato del resto accertato nel decreto di archiviazione, negando le condotte di falso ascrittegli, che sono state parimenti ritenute insussistenti dalla pronuncia assolutoria di merito, per cui il comportamento tenuto da TE in sede di interrogatorio si è rivelato corretto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Al fine di circoscrivere l'ambito valutativo del presente giudizio, occorre innanzitutto premettere che, con la sentenza rescindente, la Quarta Sezione di questa Corte, nell'annullare il primo provvedimento della Corte di appello, aveva censurato il riconoscimento della colpa grave in capo al richiedente come elemento ostativo alla concessione dell'indennizzo, osservando che a tal fine era stato valorizzato un solo elemento di fatto riconducibile a TE, ossia il suggerimento tecnico da questi dato al presentatore del progetto, in assenza tuttavia di un'adeguata contestualizzazione di tale condotta con le originarie contestazioni mosse al ricorrente e con le valutazioni operate dai giudici di merito per escluderne la valenza indiziante, essendo in ogni caso mancata nel primo provvedimento la necessaria verifica sulla relazione causale tra il suggerimento dato e l'adozione della misura cautelare adottata nei confronti dell'indagato, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza di una condotta deontologicamente scorretta. glg Inoltre, il giudice della riparazione non aveva considerato il fatto che, in relazione a due delle contestazioni inizialmente mosse a TE (ossia i reati di falso di cui ai capi K ed L), già il Tribunale del Riesame aveva escluso la gravità indiziaria, mentre, rispetto all'accusa di corruzione, era intervenuta ordinanza di archiviazione, con cui era stata rimarcata l'assoluta estraneità del ricorrente rispetto al proposito corruttivo, essendo risultato che la somma di denaro sequestrata era diretta a soddisfare una distinta intrapresa criminale (il corrispettivo di un tentativo di estorsione), per cui anche in relazione a tale fattispecie non era stata adeguatamente delineata né la materialità della condotta colposa riconosciuta a TE, né la rilevanza causale che la stessa possa avere svolto ai fini dell'adozione e del mantenimento della misura custodiale applicata. Quanto ai profili di colpa ravvisati in capo al richiedente in relazione al capo J della rubrica, è stato rimarcato l'errore logico in cui era incorso il giudice distrettuale, che, dopo avere escluso l'intento di TE di eludere il rispetto della disciplina antisismica vigente al momento della presentazione del progetto e dopo avere riconosciuto che il suggerimento di annotare nel progetto il rispetto della "classe 4" era diretto a semplificare il lavoro degli organi deputati al controllo, laddove una diversa dicitura avrebbe potuto essere considerata non più attuale, ne ha sottolineato il carattere di inosservanza deontologica, tale da ingenerare un indizio di reità, senza considerare che l'esatta interpretazione del comportamento del ricorrente andava operata alla luce delle circostanze del caso concreto e della stessa sentenza assolutoria, che poneva in rilievo, da un lato, i dubbi interpretativi degli stessi funzionari del Genio civile in ordine alla specifica normativa applicabile e, dall'altro, l'assenza da parte di TE dell'intento di favorire un progetto imprenditoriale privo dei requisiti richiesti dalla legge, tanto più che il progetto avrebbe rispettato i requisiti più stringenti della nuova normativa, attenendo il suggerimento del richiedente all'enunciazione nell'istanza di un elemento formale. In definitiva, nella prima ordinanza del giudice della riparazione, secondo la sentenza rescindente, era del tutto mancata "una corretta individuazione del profilo di colpa ascritto al ricorrente", il che ha imposto l'annullamento con rinvio del provvedimento, ciò in applicazione, tra gli altri, del principio (cfr. Sez. Un., n. 51779 del 28/11/2013, Rv. 257606, ricorrente Nicosia), secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratto" solidaristica che è alla base dell'istituto. 2. Orbene, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata non si sia posta nel solco delle indicazioni ermeneutiche provenienti dalla sentenza rescindente. Ed invero, il giudice del rinvio ha dapprima ripercorso in sintesi la vicenda cautelare e processuale, che ha riguardato la costruzione in Pignataro Maggiore di un impianto di produzione di energia qualificabile come opera strategica di livello nazionale, opera cui era interessata la società Biopower, che aveva presentato a tal fine due progetti al Genio civile territorialmente competente, dove operava l'architetto LE TE. È stata così richiamata la sentenza assolutoria di merito, in cui è stato evidenziato che il responsabile della società, BO, aveva ricevuto da TE il consiglio di indicare come categoria di rischio sismico, nel frontespizio della pratica depositata, la classe 4 in luogo della classe 2, maggiormente corrispondente alle relazioni strutturali, per cui una dichiarazione menzognera vi era stata, sia pure non per aggirare il rispetto della normativa antisismica, ma per prevenire eventuali obiezioni da parte degli organi di controllo, atteso che la classe 4 comportava controlli sistematici e non a campione. Ciò premesso, il giudice del rinvio, rimarcata l'irrilevanza dell'archiviazione del procedimento per il delitto di corruzione, stante l'oggettiva esistenza del falso, ha osservato che il richiedente, pur non avendo rilasciato alcuna attestazione di conformità, tuttavia si era lasciato andare a suggerire indebitamente a BO di indicare falsamente sul progetto la classe 4 del D.M. 2008 al fine di evitare che i lavori potessero essere fermati dalla Commissione di valutazione nel momento in cui la stessa si fosse resa conto che il progetto presentava una classe di rischio diversa, essendo stata ritenuta tale iniziativa, per quanto suscettibile di sottoporre il cantiere a maggiori controlli di sicurezza, gravemente colposa, perché macroscopicamente imprudente, avendo con ciò TE contribuito a determinare l'apparenza della sua penale responsabilità agli occhi del giudice della cautela, che infatti ha ragionevolmente ritenuto TE concorrente morale della falsità documentale compiuta da BO. A ciò è stato aggiunto il rilievo che il richiedente, in sede di interrogatorio di garanzia, ha riferito al G.I.P. la propria versione dei fatti in modo non veritiero, riferendo di non avere avuto il tempo di accorgersi della difformità tra la veste formale e il contenuto del progetto, mentre in realtà egli ebbe modo di rendersi conto della falsità della indicazione della classe di rischio, che egli aveva addirittura suggerito, non avendo in ogni caso TE alcuna ragione per preoccuparsi di verificare la coerenza tra la classe dichiarata e quella reale, avendo in tal modo il richiedente contribuito a consolidare il pur erroneo convincimento del giudice della cautela circa il fatto che l'indagato stesse cercando di fornire versioni contraddittorie e illogiche, nel tentativo di trovare un'accettabile via di uscito rispetto a una contestazione che egli sapeva evidentemente corrispondere al vero. 2.1. Ciò posto, come osservato correttamente dal Procuratore generale, deve rilevarsi che il giudice di riparazione della fase rescissoria abbia reiterato il vizio di motivazione che aveva portato all'annullamento della prima ordinanza, nel senso che, anche in tal caso, il profilo di colpa grave ostativo al riconoscimento dell'indennizzo non è stato individuato in maniera adeguatamente specifica, all'esito del necessario confronto con le risultanze delle decisioni che hanno escluso la rilevanza penale dei fatti. z La Corte territoriale, infatti, nel valorizzare nuovamente l'indebito suggerimento rivolto dal funzionario del Genio civile TE all'imprenditore BO, presentatore del progetto, non ha considerato, come sarebbe stato doveroso, il contesto in cui tale consiglio è stato fornito, non potendosi sottacere che l'iniziativa del richiedente, da quanto si evince dalla lettura del provvedimento impugnato, è risultato privo di finalità corruttive e da intenti fraudolenti, posto che l'obiettivo della sostituzione della classe di rischio era quello di implementare e non di ridurre i controlli di sicurezza sul cantiere. Ma, soprattutto, non si comprende bene in che modo l'iniziativa del richiedente si sia rivelata idonea a giustificare non solo l'applicazione, ma anche il mantenimento del regime cautelare, venendo in rilievo un'iniziativa che sembra essere stata estemporanea e sganciata da un previo accordo illecito con l'autore materiale del falso, tanto più ove si consideri che, almeno in quella fase, l'ufficio cui era preposto TE non era tenuto a verificare la conformità al vero della documentazione amministrativa presentata. Ora, non ignora il Collegio la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 21167 del 14/03/2023, Rv. 284689 - 02 e Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Rv. 268685), secondo cui, in tema di ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, può valorizzare anche i comportamenti deontologicamente scorretti del richiedente;
tuttavia, come specificato nelle stesse pronunce appena richiamate, ciò può legittimamente avvenire soltanto ove tali comportamenti scorretti configurino, unitamente ad altri elementi, una situazione obiettiva idonea a evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato. Nella vicenda in esame, il comportamento deontologicamente scorretto dell'arch. TE è stato biasimato più in quanto tale, che in quanto volto a prefigurare una pur erronea apparenza di colpevolezza, non essendo stato chiarito in che modo una tale condotta, risultata scevra da tornaconti personali, abbia potuto ingenerare nell'Autorità giudiziaria il pur erroneo convincimento circa o la rilevanza penale dell'iniziativa del richiedente, o comunque la contiguità dell'indagato rispetto a scenari illeciti, essendo cioè mancata nell'ordinanza impugnata una valutazione unitaria dei dati indiziari disponibili, riferiti non solo alla condotta individuale stigmatizzata, ma all'intero contesto della vicenda. Anche il richiamo all'interrogatorio di TE non appare dirimente, non solo perché di esso è riportato un singolo passaggio, senza una compiuta esposizione della linea difensiva tenuta dal ricorrente, ma anche perché la stessa affermazione richiamata, ovvero quella con cui l'indagato ha spiegato, nel respingere gli addebiti a suo carico, di non aver avuto il tempo di accorgersi della difformità tra la veste formale e il contenuto del progetto, non è stata posta in relazione né con le risultanze investigative cristallizzate nell'ordinanza cautelare, né con gli esiti dei giudizi di merito, per cui non è dato cogliere l'effettiva pregnanza della dichiarazione difensiva rispetto al mantenimento della misura cautelare applicata al richiedente, dovendosi sul punto ribadire che, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021, dep. 2022, Rv. 282564 e Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Rv. 280082), in tema di riparazione per l'ingiusta e detenzione, le dichiarazioni mendaci rese dall'indagato in sede di interrogatorio, pur essendo espressione del diritto di difesa, possono sì assumere rilievo, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, ma solo nel caso in cui, a fronte di un quadro indiziario di per sé significativo, abbiano contribuito a rafforzare il convincimento della colpevolezza del dichiarante, verifica quest'ultima che nel caso di specie non può ritenersi adeguatamente compiuta. 3. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli (in diversa composizione) per nuovo giudizio, da compiere alla luce dei criteri interpretativi esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 21/09/2023.