Sentenza 18 maggio 2023
Massime • 2
Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, il ricorso fissa gli elementi individuanti l'azione esperita, sicchè non è consentito mutare la "causa petendi" né al richiedente, in assenza di consenso o di acquiescenza dell'altra parte, né al giudice, d'ufficio, senza che il controinteressato sia posto in grado di interloquire in merito. (Fattispecie relativa a domanda di riparazione proposta ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., in cui la Corte ha escluso che il giudice potesse accoglierla per la diversa fattispecie legale prevista dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen.) (Conf.: n. 1514 del 1992, Rv. 194083-01).
In tema di ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, può valorizzare anche i comportamenti deontologicamente scorretti del richiedente, ove configurino, unitamente ad altri elementi, una situazione obiettiva idonea a evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/05/2023, n. 21167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21167 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2023 |
Testo completo
lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p.del PG in persona del Sostituto PG SA FI che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato e dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha chiesta dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21167 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Trieste, con ordinanza dell'i/ 2/ 2022, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, AS LO, subita dal 16/6/2017 al 4/7/2017 in regime di custodia cautelare in carcere, in quanto indagato per il reato di corruzione propria in concorso con CO EN e ER RO (artt. 81 co. 2, 110, 319 e 321 cod. pen.), consistito da parte del LO, nel corso di una verifica fiscale nei confronti della società BURLMEC S.p.a., di cui lo Schnei- der era legale rappresentante, nel mettersi a disposizione del verificato e nel far concludere la verifica con rilievi minimali e con una conduzione mite, a fronte della assunzione in BURIMEC spa del figlio del CO e in alcune cene in ristoranti di lusso. Il reato sarebbe stato poi riqualificato in sede di avviso di conclusioni delle indagini con riferimento agli artt. 110, 319 quater cod. pen. (capo a) e 110 cod. pen. e 3 I. 1383/1941 (capo b). In data 4/7/2017 il Tribunale del riesame annullava l'ordinanza applicativa della misura cautelare disponendo la remissione in libertà del LO. Con sentenza del 20/12/2018 il Tribunale di Venezia si dichiarava incompe- tente in favore del Tribunale di Udine. Trasmessi gli atti alla Procura della Repubblica di Udine, a seguito di ulteriori indagini, il PM chiedeva l'archiviazione del procedimento relativo al LO, in ragione della insufficienza degli elementi indiziari acquisiti per sostenere l'accusa in giudizio. Il Gip di Udine, con decreto del 12/9/2020, accoglieva la richiesta e disponeva l'archiviazione del procedimento. 2. Sulla base di tale pronuncia, il LO avanzava richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione subita, evidenziando come l'ingiusta detenzione gli aveva cagionato non solo una restrizione della libertà per 18 giorni, ma pregiudizi alla carriera (essendo egli un ufficiale della Guardia di Finanza, all'epoca dei fatti con posizione di comando operativo), alla serenità del suo nucleo familiare ed al patri- monio familiare, essendo stato costretto di trasferirsi in Sardegna, a Cagliari, in località molto distante da quella di provenienza, senza alcun recupero delle spese sostenute per il trasferimento e con perdita dei maggiori guadagni che era in pro- cinto di godere nel corso dell'originario percorso professionale. Il giudice della riparazione, come in precedenza ricordato, rigettava la richie- sta. 2 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il LO, deducendo i motivi di seguito enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo si deduce violazione di legge per l'erronea estensione del requisito di non aver dato causa all'ingiusta detenzione per dolo o colpa grave, previsto per l'ipotesi di cui all'art. 314, c. 1, cod. proc. pen. all'ipotesi di cui al comma 2, essendo stato negato l'indennizzo per una presunta colpa, nonostante l'accertata insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura. Il ricorrente, dopo aver riportato un ampio tratto della motivazione dell'impu- gnato provvedimento, ripercorre la vicenda giudiziaria evidenziandone i tratti sa- lienti. In particolare, pone l'accento sul fatto che il tribunale del riesame ha rite- nuto non sorretta da gravità indiziaria l'originaria imputazione di corruzione, sulla scorta degli stessi elementi valutati dal GIP che aveva emesso la misura;
mentre le ulteriori e diverse imputazioni di induzione indebita e collusione tra militari ve- nivano archiviate perché insussistenti. Ci si duole che i giudici della riparazione non abbiano tenuto in considerazione tali esiti processuali. Nell'ampia ed esaustiva ricostruzione dei fatti, che riporta testualmente l'or- dinanza del tribunale del riesame, si sottolinea l'insussistenza ab origine dei pre- supposti per l'emissione della misura, poi confermata dal decreto di archiviazione. Il tribunale del riesame affermava l'assoluta mancanza di prova che il Nicchi- niello avesse percepito qualche utile così come che lo stesso avesse compiuto atti contrari al proprio dovere. Si rileva che a seguito dell'ordinanza del riesame la Procura di Venezia modi- ficava le imputazioni elevando due contestazioni diverse rispetto a quella di cor- ruzione ritenuta insussistente in sede di riesame. Le due imputazioni erano: a. induzione indebita, che sarebbe consistita nell'assicurare all'imprenditore ER che non sarebbero stati svolti approfon- dimenti su un appunto informativo relativo ad un'operazione sospetta del 2013. Ciò in cambio dell'assunzione del figlio del collega CO e di qualche cena di lusso che per il LO in realtà era soltanto una;
b. collusione ex art. 3 L. 1383/1941 consistita nel non aver messo a disposizione dei militari verificatori l'appunto informativo di cui sopra, al fine di frodare la finanza. Il ricorrente, rilevato che il procedimento era stato trasferito alla Procura di Udine a seguito della sentenza di incompetenza territoriale resa dal Tribunale di Venezia, riporta gli esiti delle indagini e gli elementi emersi evidenziando che nes- suna irregolarità veniva rilevata nella verifica fiscale condotta nei confronti della 3 Burimec. Smentisce, quindi, le valutazioni rese dai giudici della riparazione su un presunto atteggiamento soft del LO nella conduzione della verifica, che definisce mere illazioni. Si lamenta che la Corte triestina non solo abbia omesso di considerare l'ac- certata, in sede di riesame, insussistenza originaria dei presupposti per l'emissione della misura, ma ha aggiunto l'ulteriore elemento di una parziale ammissione del LO in sede di interrogatorio, rendendo inverosimile l'ordinanza di annul- lamento del riesame. Inoltre, ci si duole, che il giudice della riparazione abbia valutato in maniera non aderente alle risultanze processuali elementi irrilevanti ai fini della riparazione come il presunto mancato approfondimento dell'appunto informativo. Questo elemento riguarderebbe esclusivamente le imputazioni elevate dopo l'annullamento della misura e la valutazione di insussistenza dell'originaria impu- tazione. Si contesta, poi, l'affermazione che il Gip abbia ritenuto non chiaro tale aspetto in quanto, dalle indagini svolte dalla Procura di Udine, è emerso che l'ap- punto informativo fu messo a disposizione della pattuglia e valutato nella verifica. Del resto, si ricorda, che il PM, nella richiesta di archiviazione, dava atto che la tesi accusatoria fondata sulla sottrazione dell'appunto informativo era stata con- futata. In relazione agli elementi relativi al contenuto delle telefonate riportate nell'ordinanza cautelare e ai rapporti con il CO, il ricorrente evidenzia, che gli stessi sono stati valutati in sede di riesame giungendo a conclusioni opposte ri- spetto al Gip e ritenendo insussistenti i presupposti per l'emissione della misura. Pertanto, si ritiene, che gli stessi non potevano essere considerati ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione. Si richiama sul punto la sentenza a Sezioni Unite n. 32383 del 27/5/2010, nonché diversi precedenti di questa Corte che affermano la rilevanza della con- dotta sinergica dell'indagato soltanto nel caso in cui la valutazione dell'insussi- stenza delle condizioni di applicabilità della misura sia avvenuta sulla base di ele- menti diversi da quelli esaminati dal giudice della cautela, ma non nel caso in cui sia avvenuta sulla base degli stessi elementi. Con un secondo motivo si deducono violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento di elementi di prova in relazione alla sussistenza di una presunta colpa grave basata su un'erronea valutazione degli elementi di prova. Ci si duole che la Corte triestina abbia ritenuto provate una serie di circo- stanze, mentre in realtà le indagini della Procura avevano avuto esito opposto, determinando l'archiviazione del procedimento. 4 Ciò in particolare, laddove il giudice della riparazione ha ritenuto che: a. il LO si sarebbe adeguato alle richieste del CO attivandosi per affret- tare la verifica con un esito favorevole per la Burimec;
b. la verifica sarebbe stata particolarmente soft;
c. il LO era a conoscenza dell'obiettivo del CO di far assumere il figlio come ammesso nell'interrogatorio di garanzia;
d. la con- dotta del LO avrebbe favorito la consumazione del reato di corruzione da parte del CO, ponendosi in rapporto di causalità con l'adozione della misura;
e. in sede di verifica non veniva approfondito il contenuto dell'appunto informativo oggetto delle nuove imputazioni contestate in sede di cognizione;
f. permaneva il sospetto che il LO avesse occultato l'appunto informativo ai verificatori. In realtà, dall'esito del procedimento sarebbe emerso: a. che non vi era alcun profilo di criticità o irregolarità nello svolgimento della verifica e non vi era stata alcuna ingerenza del LO per il suo buon esito;
b. che dall'esame delle intercettazioni il LO non era a conoscenza delle intenzioni del CO sull'assunzione del proprio figlio e la circostanza non è mai stata riferita nell'inter- rogatorio;
c. che il CO non poneva in essere alcuna corruzione, tanto che è stato poi contestato il solo reato di induzione indebita, archiviato per quanto ri- guarda il ricorrente;
e. che il contenuto dell'appunto informatico fu approfondito dai verificatori e che lo stesso appunto non fu mai occultato. Di conseguenza, i giudici della riparazione avrebbero evidentemente travisato gli elementi di prova ignorando il contenuto dell'ordinanza di annullamento del riesame e del decreto di archiviazione. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ex art. 623 cod. proc. pen. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 15/9/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi ap- plicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen. 5 (1)ye' Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita. Al contrario l'art. 646, co. 3 cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che av- verso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro de- ducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si deduceva vio- lazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte). 3. Il proposto ricorso, al primo motivo, si palesa infondato in quanto fa que- stione di c.d. ingiustizia formale della subita detenzione (art. 314 co. 2 cod. proc. pen.), mentre, come si evince dall'istanza di riparazione per ingiusta detenzione del 24/8/2021 a firma degli Avv. Giuseppe Cannpeis e Vino Nuzzilese con quella si era fatta unicamente questione di ingiustizia sostanziale (art. 314 c.1 cod. proc. pen.). Lo si evince chiaramente dalle pagg.
4-5 dell'istanza, ove i difensori ricor- renti si soffermano sull'asserita assenza di colpa, anche lieve, in capo al Nicchi- niello e richiamano a sostegno delle proprie tesi sentenze di questa Corte di legit- timità (Sez. 4 n. 10793/2016 e Sez. 3 n. 45593/2017) tutte afferenti a casi di c.d. ingiustizia sostanziale. Questa Corte di legittimità ha già in passato chiarito -e va qui ribadito- che nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, che è una procedura attinente interessi economici e pecuniari di natura civilistica inserita per ragioni di sedes materiae e di opportunità nel codice di procedura penale, una volta fissati, tramite il ricorso, gli elementi individuanti l'azione esperita, non è consentito, né alla parte, nel difetto di consenso o d'acquiescenza dell'altra, né al giudice d'ufficio, modificare la "causa petendi", senza che il controinteressato sia stato posto in grado di interloquire al riguardo. Sicché, quando l'attore abbia posto a fondamento della richiesta la fattispecie legale di cui al comma primo dell'art. 314 cod. proc. pen., il giudice non può accogliere la domanda sulla base di altra "causa petendi", quale l'ipotesi di illegittima detenzione, di cui al comma secondo della predetta disposizione di legge (così Sez. 4, n. 1514 dei 17/12/1992, dep. 1993, Malentac- chi. Rv. 194083). 6 4. Ricondotte le doglianze al devoluto al giudice della riparazione, ovvero ad un'ipotesi di ingiustizia c.d. sostanziale ex art. 314 co. 1 cod. proc. pen., va evi- denziato -e da qui l'infondatezza anche del secondo motivo di ricorso- che il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637), Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'Autorità Giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della li- bertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 7 In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione dei provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni). 5. Nel provvedimento impugnato si ricorda come dagli atti risulti che l'odierno ricorrente era stato incaricato, negli ultimi mesi del 2015, dAt iiprocedere ad una verifica fiscale presso la BURIMEC spa, di cui era legale rappresentante ER 8 RO. Questi, iniziata la verifica, si era rivolto ad un suo buon conoscente, il te- nente colonnello CO EN, in forza presso la Guardia di Finanza di Vene- zia, per evitare che la indagine tributaria potesse pregiudicare l'impresa. Il Cor- rado, a sua volta, era buon conoscente del LO, avendo lavorato con lo stesso presso la Guardia di Finanza di Gorizia sin dall'anno 1998, ed avendo man- tenuto negli anni rapporti di amicizia e di frequentazione, pur non assidua, anche in virtù del comune profilo professionale. Una serie di intercettazioni telefonicheo- (riportate analiticamente nella ordi- nanza applicativa della misura, che xEr sul punto il giudice della riparazione inte- gralmente richiama), avevano consentito agli inquirenti di accertare che CO, in più occasioni, aveva telefonato ai LO rappresentandogli come fosse in- teressato alla verifica alla BURIMEC spa, il cui responsabile era un suo buon amico;
che desiderava che non si esagerasse nel corso della verifica;
che il suo interlocu- tore nel parlare con il responsabile doveva dire una frase in modo da far capire che conosceva il CO e metterlo in tal modo in tranquillità; che LO doveva fare tutto quello che CO gli aveva chiesto, in quanto lui aveva un interesse particolare per quella impresa. Di fronte a tali richieste, come il giudice della riparazione ricorda emergere dagli atti, LO non si opponeva, non riferiva il fatto ai suoi superiori, si adeguava alle richieste del CO, procurando che la verifica terminasse in un tempo molto ristretto, (non più di 30 giorni), con un esito molto favorevole alla BURIMEC spa, la quale si vedeva contestato un maggior imponibile di soli 7.000 euro, con una imposta maggiore di euro 350. Significativo viene ritenuto il fatto che nel corso dei colloqui telefonici con lo ER il CO lo rassicurava sul fatto che i suoi conoscenti, (che CO chiamava con l'appellativo di "architetti"), gli avevano rassicurato che le operazioni di verifica sarebbero state molto rapide e che gli esiti non sarebbero stati pesanti per la BURIMEC spa, circostanze puntualmente verificatesi. La natura indebita dei rapporti tra CO e LO emerge per la Corte triestina anche dal fatto che il primo, nel rivolgersi al LO, usava sempre farsi criptiche, alludendo alla verifica ed alla importanza che LO operasse secondo le sue indicazioni, con giri di parole e con impiego di termini allusivi e mai diretti. L'esito della attività in esame, secondo l'interpretazione che il giudice della riparazione dà degli esiti delle indagini, era una verifica fiscale - particolarmente soft per la BURIMEC spa, ripagata con l'assunzione del figlio del AD presso la società verificata con rapporto di lavoro dipendente a partire dalla data del 1.2.2016, precedente di pochi giorni al completamento della verifica, avvenuto in data 6.2.2016". 9 6. Orbene, è vero che, dalla richiesta di archiviazione del PM di Udine e dal successivo decreto del GIP di Udine si è ritenuto che: "...la notizia di reato in ordine all'ipotesi di cui all'art. 319-quater c.p. non ha trovato riscontro. L'oggetto dell'in- debita prestazione illecita è stato individuato nell'assunzione del figlio di EN AD presso la ditta verificata, in cambio di un più benevolo trattamento da parte dei verificatori. Non è emersa prova che LO fosse al corrente di tale richiesta del CO e delle trattative illecite incorse con la verificata. Sono emersi elementi generici di sospetto, forse una non particolare solerzia nello spronare l'attività di verifica rispetto ad altre verifiche, ma si tratta di meri sospetti e sen- sazioni di difficile valutazione in sede penale. Le intercettazioni d'altro canto non hanno fornito risconti in ordine a una qualche collusione tra LO e CO. D'altro canto, non risulta che LO abbia beneficiato di vantaggi tali da giu- stificare la commissione di un così grave reato (si parla di una cena offerta dal titolare della ditta verificata). Il quadro offerto pertanto non consente di sostenere l'accusa in giudizio". E, ancora, che: "Quanto al reato di cui agli arti. 110 c.p. e 3 I. 1383/1941 va premesso che deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordina- rio in forza del dettato dell'art. 13 co. 2 c.p., procedendosi per connessione con il più grave reato di cui all'art. 319-quater c.p. Non è sostenibile l'accusa in giudizio in ordine a detto capo in quanto dalle dichiarazioni rese dal M. C. Sandro Sadooun (...) e dal Cap. Paolo Sini (f. 589) è emerso che, pur in circostanze non del tutto chiare, i documenti che originariamente si ipotizzava fossero stati occultati, erano stati prodotti e inseriti nel fascicolo". Tuttavia, non occorre confondere il piano della responsabilità penale (esclusa, altrimenti non vi sarebbero stati in radice i presupposti per la richiesta di ripara- zione per ingiusta detenzione) con quello della sussistenza di comportamenti col- posi individuali in capo al richiedente l'indennizzo ed ostativi al riconoscimento dello stesso. Va ricordato, in proposito, che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione, atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fon- danti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto diffe- renti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la riva- lutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. lo E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un. 26/6/2002, Di Benedictis). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa Sez. 4, n. 45418/2010). 7. Orbene, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto -e che si sottrae, pertanto, alle proposte censure di legittimità- la Corte triestina evidenzia che il LO ha tenuto, poco prima del suo arresto una condotta se non altro gravemente connivente con la condotta illecita del CO, che favoriva la consumazione del reato di corruzione da parte di quest'ultimo e che si pone, per ciò solo, in rapporto di causalità con l'applicazione in capo al ricorrente della misura cautelare per la quale si procede. Ininfluente, ai fini del diniego, pare la circostanza, contestata dal ricorrente e, come visto, ritenuta dal giudice della riparazione, che la verifica fiscale sia stata oltremodo veloce e soft. Circostanza in ogni caso dirimente nell'escludere il diritto alla riparazione è stato logicamente ritenuto che la condotta del LO era anche deontologi- camente non corretta, in quanto, di fronte alla indebita ingerenza del collega ed amico, non opponeva la riservatezza dell'attività funzionale a lui demandata, ri- spetto alla quale CO non aveva nulla a che vedere, non invitava l'interlocutore 11 a desistere dalle sue ingerenze, né denurciava il fatto ai superiori, ma si manife- stava collaborativo con il CO, fornendogli informazioni sulla durata della ve- rifica e sui suoi esiti, in modo che questi potesse a sua volta informare il verificato ed ottenere, in tal modo, dallo stesso l'assunzione del figlio. L'ordinanza impugnata, pertanto, opera un buon governo della condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di ingiusta de- tenzione, per la valutazione della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per la custodia cautelare sofferta, il giudice di merito può valoriz- zare anche scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri ele- menti, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato (vedasi sul punto Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016 dep. 2017, Farina, Rv. 269034 relativa ad un caso in cui la Corte ha ritenuto integrativa della colpa grave la condotta dell'imputato, pubblico ammini- stratore, che, avendo ricevuto denaro e regalie da imprenditori locali per finalità politiche al di fuori dei canali istituzionali, aveva generato una situazione di ambi- gua commistione tra amministrazione locale ed imprenditoria;
conf. Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685, nella quale la Corte ha ritenuto inte- grativa della colpa grave la condotta dell'imputato, Ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso un Centro di Identificazione ed Espulsione, il quale - violando le disposizioni regolatrici dell'attività della Polizia di Stato - aveva intrattenuto rap- porti sessuali con persone che, essendo trattenute nella predetta struttura, si tro- vavano in una posizione di soggezione nei suoi confronti). Peraltro, costituisce ius receptum anche il principio che, pur ritenuti non suf- ficienti gli elementi acquisiti per pervenire al suo rinvio a giudizio, mancando la prova della partecipazione attiva all'agire delittuoso, possa integrare la colpa grave un comportamento quantomeno di connivenza, del tutto adeguato ad indurre il giudice per le indagini preliminari a ritenere sussistente a sua carico il presupposto della gravità indiziaria necessario per l'emissione della misura della custodia cau- telare (cfr. ex multis (Sez. 4, n. 8993 del 15/1/2003, Lushay, Rv. 223688). 8. Al rigetto del ricorse consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pa- gamento delle spese processuali. Viceversa, ritiene il Collegio, conformemente ai dictum di Sez. Un., n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello che ci occupa;
vedasi anche Sez. Un., n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264) che, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella de- positata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, 1 2 non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso in Roma il 14 marzo 2023 Il Cor igliere estensore Il Pr nte ,