Sentenza 17 settembre 2010
Massime • 1
La riqualificazione del fatto in imputazione, a differenza degli interventi di modifica, non è preclusa al pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria.
Commentario • 1
- 1. Giudizio abbreviato e integrazione probatoria: nuovi limiti alla fluidità della imputazioneFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 20 maggio 2020
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 13 febbraio 2020, n. 5788, Carcano Presidente – De Crescienzo Relatore – Iacoviello P.G. (conf.) In caso di giudizio abbreviato sottoposto ad integrazione probatoria, il pubblico ministero può modificare o integrare la contestazione soltanto laddove tale esigenza si manifesti come necessario adeguamento agli esiti istruttori. ABSTRACT La sentenza nega, nel caso di giudizio abbreviato sottoposto ad integrazione probatoria, la facoltà dell'accusa di modificare o integrare l'imputazione sulla base di materiale già noto. La previsione del potere di modifica (art. 423 c.p.p.) è un'eccezione rispetto alla regola enunciata dall'art. 441, comma 1, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/09/2010, n. 35350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35350 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2010 |
Testo completo
35350 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Filiberto Pagano - Presidente UDIENZA PUBBLICA
DEL 17.9.10 Dott. Matilde Cammino - Consigliere R.G. N. 45118/09
Dott. Alberto Macchia - Consigliere SENTENZ
N. Dott. Margherita Taddei - Consigliere
Dott. Antonio Manna - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RC CO, avverso la sentenza 23.6.08 della Corte d'Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 23.6.08 la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa il 21.2.07 all'esito di rito abbreviato dal GUP del
Tribunale di Torre Annunziata, riduceva la pena nei confronti di RC CO per il delitto di riciclaggio di un'autovettura ad anni tre di reclusione ed euro
2.000,00 di multa, confermando nel resto le statuizioni di prime cure.
Tramite il proprio difensore il RC ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per un unico motivo, qui di seguito riassunto nei limiti prescritti dall'art. 173 co. 1° disp. att. c.p.p., con il quale - coltivando una censura già invano sollevata in appello - lamentava inosservanza dell'art. 441 c.p.p. in relazione all'art. 423 c.p.p. perché, all'udienza camerale del 30.1.07, prima di rassegnare le proprie conclusioni il PM aveva modificato il capo di imputazione h
contestando il delitto p. e p. ex art. 648 bis c.p. in luogo di quello, originariamente ascritto, di cui all'art. 648 c.p., il tutto nonostante che l'art. 441 c.p.p. non consentisse, in ipotesi di rito abbreviato non condizionato (come quello chiesto dal ricorrente) modifiche dell'imputazione ex art. 423 c.p.p.; né – contrariamente a quanto statuito dalla Corte territoriale - tale modifica poteva giustificarsi con il fatto che il più grave delitto di riciclaggio era stato contestato in base alla stessa ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato nel corso dell'interrogatorio reso in sede di convalida, atteso che l'art. 423 c.p.p. poteva applicarsi, nel rito abbreviato, solo nel modello condizionato o in caso di integrazioni probatorie disposte dal giudice ex art. 441 co. 5° c.p.p. ove non fosse stato possibile decidere allo stato degli atti, ipotesi entrambe estranee a quanto avvenuto nel processo de quo.
1- Il ricorso è da rigettarsi perché infondato, rettificandosi ex art. 619 co. 1°
c.p.p. - nei termini che seguono - la motivazione della sentenza d'appello.
Osserva questa S.C. che il PM si è limitato ad una mera modifica del riferimento normativo e all'aggiunta di un'ulteriore specificazione che, in realtà, sostanzialmente nulla aggiungeva al tenore del capo di imputazione formulato nel decreto che disponeva il giudizio immediato (cui, poi, aveva fatto seguito l'istanza dell'odierno ricorrente di avvalersi del rito abbreviato), capo d'accusa già ab origine assolutamente chiaro nel delineare una fattispecie di riciclaggio (e non di ricettazione) nel momento in cui rappresentava la sostituzione degli identificativi dell'auto ad opera del RC, operazione questa
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pacificamente ricondotta da costante giurisprudenza di questa S.C. a violazione dell'art. 648 bis c.p. (cfr., ex aliis, Cass. Sez. II n. 38581 del 25.9.07, dep.
18.10.07, rv. 237989; Cass. Sez. II n. 44305 del 25.10.05, dep. 5.12.2005, rv.
232770; Cass. Sez. II n. 9026 dell'11.6.97, dep. 3.10.97, rv. 208747; Cass. Sez. I
n. 3373 del 14.5.97, dep. 21.6.97, rv. 207850; Cass. Sez. I n. 7558 del 29.3.93,
dep. 3.8.93, rv. 194767).
Ora, è noto che la ratio dell'art. 441 co. 1° c.p.p. è quella di evitare di esporre l'imputato ad una fluidità dell'accusa incompatibile con la rinuncia alla prova che si cristallizza irretrattabilmente con la richiesta di abbreviato non condizionato.
Infatti, qualsivoglia modifica dell'impianto dell'accusa, intervenuta dopo la scelta del rito, che non si riduca ad una mera differente qualificazione giuridica di un fatto altrimenti immutato esporrebbe il prevenuto alle conseguenze di una 3
scelta processuale maturata in relazione ad un diverso contesto accusatorio, senza poter più recuperare il proprio diritto costituzionale di difendersi (anche) provando.
In altre parole, lealtà processuale (valore consacrato nell'art. 111 Cost.) vuole che non muti la cornice di riferimento entro la quale è stata operata una scelta così impegnativa come quella di rinunciare al dibattimento.
Tale esigenza non sussiste, invece, laddove la modifica dell'accusa effettuata dal PM si limiti in sostanza al solo nomen iuris, posto che nel momento in cui sceglie il rito a prova contratta l'imputato ha l'onere di valutare il materiale probatorio già acquisito alla luce di ogni possibile qualificazione giuridica del reato che il giudice potrà dare, a prescindere da quella eventualmente diversa ipotizzata dal PM.
D'altronde, che l'art. 423 co. 1° c.p.p. non si applichi alla mera modifica del nomen iuris emerge dallo stesso tenore letterale della norma ("Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ...”), che evoca un riferimento fattuale e non di mera qualificazione tecnico-giuridica.
Dunque, nel caso in esame la puntualizzazione effettuata dal PM, lungi dall'integrare modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 423 c.p.p., non ha comportato fluidità alcuna dell'imputazione né modifica dei suoi lineamenti essenziali, ma semplice rettifica del nomen iuris del reato, del tutto neutra rispetto al preesistente e permanente potere del giudice di dare al fatto una qualificazione giuridica anche più grave, potere di cui la parte deve tenere conto nel momento in cui opta per il rito abbreviato non condizionato.
8 In breve, tale scelta cristallizza il materiale probatorio ed il fatto oggetto di accusa, ma non certo l'individuazione della fattispecie astratta in esso ravvisabile, che rientra nel potere del giudice al di là delle eventualmente difformi prospettazioni delle parti.
--Né è appena il caso di ricordarlo - l'esercizio di tale potere contrasta con la giurisprudenza della CEDU (v. sentenza 11.12.2007, Drassich c. Italia, ricorso n.
25575/04) in tema di qualificazione giuridica più grave data d'ufficio dal giudice, perché in siffatta evenienza la Corte di Strasburgo richiede solo che l'imputato abbia poi la possibilità di interloquire a riguardo, anche in successivi gradi di giudizio, cosa che senz'altro l'odierno ricorrente ha avuto agio di fare. +
2- Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 17.9.10.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott Filiberto Pagano Dott. Antonio Manna
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