Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/03/2001, n. 3496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3496 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
O L 4 7 L 3 O . B N E , C 034 9 6 / 0 1 1 E A 9 N 9 O 1 I I - Z 1 D A 1 - R E 1 T C S 2 I I UBBLICA ITALIANA . G L D E U 9 R I 3 A G E IN NOME DEL POPOLO ITALI, NO D E 6 E 4 T N . . N T T E T S S SSAZIONE CORT R E I Oggetto A собено в орие IONE SECONDA CIVILE Jefessionale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G.N. 402/99 - Dott. Ugo RIGGIO Consigliere- 1976/99 Cron.7233 Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Exp Rep. Dott. Matteo IACUBINO -- Consigliere - Ud. 29/11/00 ha pronunciato la seguente SENTENZA シE sul ricorso proposto da: RL IE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F CONFALONIERI 1, presso lo studio dell'avvocato D'AGOSTINO LU, che la difende, giusta delega in atti;
-· ricorrente-
contro
DEL AL LU;
intimato - e sul 2° ricorso n° 01976/99 proposto da: DEL AL LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell'avvocato PECORA 2000 FRANCESCO, che lo difende unitamente all'avvocato DEL 1950 -1- AL CARMINE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
RL IE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F CONFALONIERI 1, difesa dall'avvocato D'AGOSTINO LU, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 558/98 del Giudice di pace di PESCARA, depositata il 23/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato D'AGOSTINO Luigi, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale;
udito l'Avvocato PECORA Francesco, difensore del resistente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 17 dicembre 1997 AN HE convenne in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Pescara, l'avv. Luigi DE LL perché si accertasse essere costui suo creditore, per prestazioni professionali in due controversie giudiziali, della somma di £.
1.112.954 senza interessi. e non di al- tra, maggiore, indebitamente pretesa dal legale che non aveva considerato il pre- giudizio economico conseguente alla negligenza di quelle prestazioni.. A seguito del ricorso monitorio del professionista il giudice di pace di Chieti con decreto ( del 26 novembre 1997) notificato il 29 dicembre successivo, ingiunse alla HE di pagare immediatamente al ricorrente la somma di £. 4.172.482, comprensive del credito professionale, delle spese di precetto e del pro- ६ cedimento monitorio. Al decreto si oppose la HE eccependo fra l'altro la litispendenza e/ o la continenza, eccezioni queste disattese, poi, con altre, dal quel giudice di pace che, con sentenza del 15 aprile 1998, successivamente appellata dinanzi al tribunale di Chieti, rigettò l'opposizione. La HE, attrice nel procedimento dinanzi al giudice di Pescara, re- sistita dal professionista il quale sollecitò il rigetto della domanda di costei, chiese allo stesso giudice la sospensione del giudizio fino all'esito del giudizio di opposi- zione a decreto ingiuntivo pendente in grado di appello dinanzi al tribunale di Chie- ti. Con sentenza del 23 settembre 1998 il giudice di pace di Pescara ha di- sposto la sospensione, ai sensi del II comma dell'art. 337 c.p.c., del procedimento 3 fino all'esito di quello di opposizione a decreto ingiuntivo ed ha condannato Tan- gherlini AN alla rifusione in favore dell'avv. Luigi DE LL delle spese pro- cessuali liquidate in complessive £.
1.635.000. Secondo il giudice del merito era evidente la connessione tra il procedi- mento iniziato con la citazione della HE e quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal DE LL, pendente in appello dinanzi al tribunale di Chieti, avuto riguardo all'identità dell'oggetto e dei soggetti le cui posizioni processuali, sebbene formalmente diverse, si rivelavano tuttavia identiche sotto il profilo so- stanziale poiché il professionista aveva con il procedimento monitorio chiesto al giudice di pace di Chieti il pagamento del compenso delle prestazioni svolte a se- guito dell'incarico della HE e costei aveva chiesto in via ordinaria, al giudi- ce di pace di Pescara, l'accertamento negativo della misura del credito vantato "ex E adverso". Queste considerazioni inducevano alla sospensione, ai sensi del II comma dell'art. 337 c.p.c., del procedimento il cui esito dipendeva da quello pendente in grado di appello dinnanzi al tribunale di Chieti. Per la cassazione di detta pronunzia ricorre, sulla base di un motivo di do- glianza, la HE;
resiste il DE LL, che con il controricorso eccepisce l'inammissibilità del ricorso ed espone due motivi di ricorso incidentale ai quali la HE resiste con controricorso. Entrambe le parti depositano memorie illustrative Motivi della decisione Preliminarmente, i due ricorsi, quello principale, della HE, e quello incidentale, del DE LL, in quanto impugnazioni separatamente proposte avverso la medesima sentenza, debbono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in un uni- co procedimento. Preliminare alla disamina della fondatezza del ricorso principale è la verifi- ca della sua ammissibilità che il resistente nega sotto il profilo dell' inosservanza dell'art.365 c.p.c. Il ricorso, secondo il professionista, sarebbe inammissibile per non essere il suo autore, l'avv. Luigi D'Agostino, munito della necessaria procura speciale “ad litem": in questa, rilasciata a margine dell'atto di impugnativa, mancherebbero il riferimento alla pronunzia impugnata, la menzione del giudizio che si intendeva in- staurare, nonchè la certezza della data, in quanto non indicata, di conferimento in un tempo successivo a quella pronunzia. La questione va risolta nel senso dell'ammissibilità del ricorso principale. Rammenta in proposito la corte che la procura “ad litem", la quale sia stata rilasciata “in calce” o “a margine” del ricorso per cassazione deve considerarsi, sal- va diversa volontà in essa espressa, conferita per detto giudizio, anche se priva di specifici riferimenti al giudizio di legittimità Ciò in ragione della sua connessione topografica e logica con l'atto di im- pugnativa, che il giudizio al quale essa accede è diretto a provocare: così che può ritenersi soddisfatta l'esigenza del requisito della sua “specialità”. L'assenza, poi, nella procura "ad litem" della data del suo conferimento è di per sè inidonea ad escluderne la “specialità” non essendo questa indicazione ri- 5 chiesta dagli artt.365 e 366 c.p.c.: infatti la giuridica certezza del rilascio di detta procura in una data successiva alla decisione che si intende impugnare si evince dalla connessione logica con il ricorso cui essa materialmente accede e nel quale vi sia, secondo quanto dispone il n° 2 dell'art 366 c.p.c., l'indicazione di quella deci- sione. Il conferimento della procura “ad litem" in una data certamente non suc- cessiva a quella della notificazione del ricorso per cassazione si desume, quanto meno in via logica, dalla sua presenza nella copia consegnata all'intimato ( in pro- posito vedansi le pronunzie di questa corte nn 7422/99 e 5249/99). Nella specie, la disamina del ricorso principale rivela che la procura “ad li- tem” è stata dalla HE rilasciata “a margine” dell'atto di impugnativa “della sentenza del giudice di pace di Pescara n° 558 depositata il 23 settembre 1198” all'avv. Luigi D'Agostino che l'ha sottoscritto: dal che deve trarsi la giuridica cer- tezza dell'essere stata detta procura conferita in epoca successiva alla pubblicazio- ne del provvedimento impugnato con il contestuale ricorso per cassazione. *(Inoltre, il tenore letterale di detta procura - " delego a rappresentarmi e di- fendermi nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione” – rende palese la volontà della ER di conferirla per il giudizio di legittimità. Infine, avendo nel controricorso il DE LL rilevato, sulla scorta della co- pia consegnatagli dall'ufficiale giudiziario, la mancata indicazione della data di conferimento della procura “ad litem” a margine del ricorso (principale) della Tan- gherlini, deve ritenersi certa l'esistenza stessa di detta procura nella copia dell'atto 6 consegnata all'intimato e, pertanto, certo anche il suo conferimento in una data anteriore a quella della notifica stessa del ricorso. Con l'unico motivo la ricorrente principale in relazione al n° 4 dell'art.360 c.p.c. denunzia la nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell'art.91 c.p.c. La sospensione del procedimento fino all'esito del giudizio originariamente instaurato dall'odierno intimato dinanzi al giudice di pace di Chieti - sostiene la ri- corrente avrebbe dovuto essere adottata con ordinanza e non con sentenza, con- clusiva di un giudizio, poiché questo avrebbe dovuto essere riassunto:conseguenze erano l'impossibilità di provvedere al regolamento delle spese e di configurare una soccombenza essendo questa eventuale e solamente rinvenibile all'esito del giudi- zio Il motivo ( che esaurisce il ricorso principale), concernendo l' inosservanza di una norma processuale nel giudizio di “equità sostitutiva”, è proponibile in que- sta sede (vedasi in proposito la pronunzia della ss.uu. n° 716/99). Inutilmente il resistente ne eccepisce l'inammissibilità nel rilievo che, inve- stendo la censura una pronunzia sull'ordine processuale" la quale, sebbene resa dal giudice di pace in una controversia del valore non eccedente lire duemilioni, esulerebbe dall'ambito della "equità sostitutiva" propria delle "decisioni"( art. 113, II comma, c.p.c.), il mezzo di impugnazione apprestato dalle legge dovrebbe iden- tificarsi non nel ricorso per cassazione ma nell'appello, non operando la preclusio- ne del III comma dell'art.339 c.p.c.. 7 E' sufficiente in proposito considerare che il motivo di doglianza investe il capo della pronunzia del giudice di pace concernente la condanna al rimborso delle 66 66spese processuali, il quale dalla sentenza mutua i caratteri della decisorietà e della irretrattababilità nonchè l'operatività del III comma dell'art 339 c.p.c., in re- lazione al II comma dell'art. 113 c.p.c., che espressamente esclude l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità. Il motivo è fondato. Invero, essendo anche il giudice dell'equità sostitutiva tenuto all'osservanza delle norme processuali, come è dato desumere dalla formula dell'art. 311 c.p.c.( vedasi in proposito la giurisprudenza di questa corte consolida- tasi dopo la indicata pronunzia delle ss.uu.), è palese la denunziata violazione dell'art.91 c.p.c., il quale dispone " il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra e ne liquida l'ammontare ....". Non si è avveduto il giudice del merito della giuridica incompatibilità della pronunzia sulle spese con il carattere meramente “ordinatorio del processo" del provvedimento (erroneamente reso nella forma della sentenza) il quale ne dispone, ai sensi del II comma dell'art.337 c.p.c., la sospensione ( non la “chiusura”), né che, implicando questa, per sua definizione, il prosieguo della lite, non potesse as- solutamente configurarsi nemmeno l'attualità di una soccombenza. Risolvendosi la pronunzia impugnata in un eccesso nell'esercizio del pote- re decisorio del giudice del merito, questa deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'ultimo inciso del III comma dell'art.382 c.p.c. 8 Con i due motivi del ricorso incidentale il DE LL in relazione ai nn.3, 4 e 5 dell'art.360 c.p.c. denunzia la nullità del provvedimento dispositivo della so- spensione del giudizio conseguente all'inosservanza degli artt. 39, 40 e 337 c.p.c., la violazione dell'art. 2697 c.c. nonché il vizio di motivazione. --Non avrebbe considerato il giudice di pace - il professionista che nella specie esulano le ipotesi della litispendenza e della continenza fra due di- stinti procedimenti instaurati dinnanzi a giudici diversi, poiché in concreto quelli ri- spettivamente introdotti dinanzi ai giudici di pace di Pescara e di Chieti concerno- no rapporti giuridici diversi, il primo, da responsabilità professionale, il secondo da prestazione di opera professionale. Non avrebbe neppure considerato quel giudice di pace che a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo è funzionalmente competente il giudice che ha emesso l'ingiunzione. Palese sarebbe comunque il dissidio logico interno alle proposizioni del di- scorso argomentativo del giudice di Pescara ove si afferma l'esistenza della liti- spendenza e della continenza fra le due cause pendenti dinanzi a giudice di diversi e poi si ammette che le posizioni delle stesse parti sono in realtà differenti nei due giudizi. Infine, il giudice di pace di Pescara, ha sospeso il giudizio con palese inos- servanza dell'art. 337 c.p.c., poichè avrebbe dovuto rigettare la domanda della HE e condannarla definitivamente al pagamento delle spese processuali poiché, dopo averne con ordinanza del 9 maggio 1998 rigettato tutte le richieste i- struttorie, la pretesa di costei risultava priva di fondamento. Queste censure non sono ammissibili. Il provvedimento di sospensione del processo ai sensi del II comma dell'art.337 c.p.c., ancorché emesso in forma di sentenza dal giudice di pace in una causa di valore non eccedente lire duemilioni, non è sindacabile in cassazione ai sensi dell'art.360 c.p.c. attesa la sua natura ordinatoria del processo che trova giu- stificazione in un potere discrezionale del giudice del merito. Sotto altro profilo, va rilevato che i motivi censurano ragioni che il giudice E del merito non ha reso neppure per implicito ed altre esorbitanti l'economia argo- mentativa del provvedimento discrezionale di arresto temporaneo della causa (con- cernente la liquidazione del credito professionale che tenesse conto del pregiudizio causato dalla negligenza della prestazione) in attesa della definizione di altra con- cernente una questione pregiudiziale ( relativa alla liquidazione di quel credito sulla scorta della entità e della quantità della prestazione) oggetto di un giudizio di im- pugnazione. L'esito dei ricorsi induce alla soccombenza del DE LL ed alla conse- guente condanna di costui al rimborso, in favore della HE, delle spese del giudizio di legittimità. Queste sono liquidate come nel dispositivo.
p. q. m.
la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e cassa senza rinvio il capo della pronunzia impugnata concernente la condanna al pagamento delle spese del giudizio;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
condanna il ricorrente inci- 10 dentale a pagare alla ricorrente principale le spese del giudizio di cassazione che li- quida in £36 .000, oltre £.700.000 per onorari. Roma, il 29 novembre 2000. Il Presidente (dr Vincenzo Baldassarre) Il Consigliere estensore (dr Entice Spagna Musso) IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 0.9 MAR 2001 IL CANCELLIERE C O L 4 L 7 3 O . B N E ) , 1 E E 9 N C 9 O 1 A I - Z P 1 A 1 I - R 1 D T 2 S E I . G L C E I 9 R D 3 A U E I D 6 G E 4 T E . N T E N T S . T R E A S I ( 11