Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/2003, n. 10413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10413 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
E N IO Z 1 04 1 3 /03 A BBLICA ITALIANA R T IS G " E E 7 1 R 3 9 . A RT. D N DELL'A E 7 T 6 9 N -1 E IN NOME DEL POP O ITA I -5 S S "E N 3 SE E I G A LA CORTE SUPREM DI G E L SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11556/00 Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Cron.23283 Rel. Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rep. Consigliere Dott. Renato RORDORF Consigliere Ud. 17/01/2003 Dott. Aldo CECCHERINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMMINISTRAZONE COMUNALE L'AQUILA, in persona del Vice Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI MONTE SANTO 64, presso l'avvocato CLAUDIO FERRAZZA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANO TORELLI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
GERIT SPA, ROVO ZENO;
- intimati avverso la sentenza n. 63/99 del Pretore di L'AQUILA, 2003 depositata il 08/04/99; 85 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 17/01/2003 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Torelli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e deposita delibera della Giunta Comunale n. 551/99; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1 Rovo Zeno, con ricorso 14 ottobre 1998, proponeva opposizione dinanzi alla Pretura di l'Aquila, avversO una cartella esattoriale con la quale gli era stato chiesto il pagamento di sanzioni amministrative pecu- niarie. Deduceva che i verbali di accertamento non ri- sultavano sottoscritti dal vigile che aveva proceduto agli accertamenti. Il Comune di L'Aquila si costituiva deducendo che i verbali non risultavano sottoscritti dal vigile accertatore perché stampati con procedurre informatizzate. Non si costituiva l'esattore G.E.R.I.T., al quale anche il ricorso era stato notifi- cato. Il Pretore, con sentenza depositata il giorno 8 arile 1999, accoglieva l'opposizione. Avverso la sentenza ha proposto ricorso a questa Corte il Comune di L'Aquila, con atto notificato al Ro- 2 vo il 24 maggio 2000, formulando tre motivi di impugna- zione. La parte intimata non ha controdedotto. Ques ta Corte, all'udienza del 5 luglio 2002, disponeva 1'integrazione del contraddittorio nei confronti della GERIT s.p.a., che veniva effettata aeffet ata cura del ricor- rente in data 17 ottobre 2002, nel termine all'uopo as- segnato. La GERIT non ha presentato difese. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denunciano la violazione dell'art. 385, comma 3, del d. P. R. n. 495 del 1992 e dell'art. 3 del d. lgs. n. 39 del 1993, nonché l'omesso esame di un punto decisivo. Si deduce al riguardo che, secondo quanto risulta dai verbali di contestazione ed é stato dimostrato a mezzo di certificazione ammini- omesso dal giudice di strativa - il cui esame é stato i verbali di contestazione furono redatti sul- merito - la base dei dati risultanti dai verbali di non immedia- ta contestazione, facendo ricorso a una procedura in- formatizzata, compilando atti dai quali risultano gli organi che hanno proceduto all'accertamento. In tal ca- So, come già é stato ritenuto dalla giurisprudenza, la sottoscrizione del verbale di contestazione non é ne- cessaria, secondo il disposto degli artt. 383 e 385 del regolamento di attuazione del codice della strada e il d.lgs. n. 39 del 1993. 3 Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata affermato che dai verbali non risulterebbe la prove- nienza di tali atti, sulla quale nessun motivo di oppo- sizione era stato proposto. Con il terzo motivo si denunciano vizi motiva- zionali, per avere la sentenza impugnata affermato che i verbali erano stati redatti con procedure informati- che, senza spiegare per quale ragione sarebbe stata ne- cessaria, anche in tal caso, la loro sottoscrizione. Il ricorso é fondato in relazione al primo e al secondo motivo, con assorbimento del terzo. Va innanzitutto accolto il secondo motivo, relati- vo alla violazione dell'art. 112 c.p.c, avendo 1'opponente dedotto, con l'atto di opposizione, la man- cata sottoscrizione del verbale da parte del vigile ac- certatore, senza mettere in discussione la provenienza dei verbali dal Comune di L'Aquila, come invece fa la sentenza impugnata, così pronunciando extra petita. Quanto al primo motivo, esso é fondato, dovendosi al riguardo riaffermare il principio, erroneamente ne- gato dalla sentenza impugnata, secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di contestazione priva della sottoscrizione autografa de- gli accertatori, deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto "con sistema meccanizzato o di elabora- zione dati", in conseguenza del disposto degli artt. 383, comma 4 e 385, comma 3 e 4 del regolamento di ese- cuzione e di attuazione del codice della strada e dell'art. 3, comma 2, del d.lgsl. n. 39 del 1993, se- condo il quale, nella redazione degli atti amministra- tivi la firma autografa é sostituita, a tutti gli ef- fetti, "dall'indicazione a stampa, sul documento pro- dotto dal sistema automatizzato, de l nominativo del soggetto responsabile" (Cass. 6 marzo 1999, n. 1923; 10 luglio 2002, n. 10015). Ne deriva che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio - essendo stato al Tribunale de l'Ufficio del Pretore soppresso L'Aquila che decidendo sull'opposizione farà applica- zione del su detto principio di diritto e deciderà an- che sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso in relazione al primo e al secondo motivo, con assorbimen- to del terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia an- che per le spese al Tribunale de L'Aquila. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2003, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. segirslice esterine Il Presidente н Эконано завітаi 5 9. Losauro CANCELLIERE Vidrea Blanch