Sentenza 15 novembre 2006
Massime • 1
L'obbligo dell'imputato maggiorenne di pagamento delle spese processuali conseguente alla condanna non può essere riferito alle spese dell'intero procedimento, ma soltanto a quelle che sono state affrontate per il reato, o i reati, per cui è stata inflitta la pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2006, n. 4129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4129 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI RG - Presidente - del 15/11/2006
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 1433
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO RG - Consigliere - N. 015024/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZI BR N. IL 09/11/1963;
2) ZI MA AN N. IL 08/09/1967;
3) ZI OL N. IL 29/03/1973;
4) ZI IE N. IL 08/09/1967;
5) ZI SA N. IL 29/03/1973;
6) PE TT N. IL 21/07/1980;
7) PE SA N. IL 17/11/1977;
8) LI IE GI N. IL 13/04/1965;
avverso SENTENZA del 06/12/2005 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSINI GIANGIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. FEBBRARO GIUSEPPE che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di PE IC e di LI GI e per il rigetto degli altri ricorsi;
Uditi i difensori:
avv. ARICÒ Giovanni per NZ MA e, in sostituzione dell'avv. Merluzzi, per NZ BR avv. CODA Pio per NZ BR, NZ IC, NZ RO e NZ TO avv. PAOLITTO Pasquale per NZ IC e NZ TO avv. ZANCAN Giampaolo per PE IC e PE TO.
FATTO
Il dispositivo della sentenza impugnata.
La Corte d'appello di Torino con sentenza 6.12.2005, in parziale riforma della sentenza 27.9.2004 del gip del Tribunale di Torino, riduceva la pena inflitta a:
1. ZI BR ad anni 9 e mesi 4 di reclusione (capi D, E, F, G, P, Q, A1 e B1);
2. ZI MA FR ad anni 18 e mesi 4 di reclusione (capi A, D, E, F, G, H, I, N, P, Q, V, W, A1 e B1);
3. ZI IC ad anni 6 e mesi 8 di reclusione (capi B, C, P, e Q);
4. ZI RO ad anni 6, mesi 10 e giorni 20 di reclusione (capi D, E, F, G, P e Q);
5. ZI TO ad anni 9 di reclusione (capi A, B, C, D, E, F, G, N, P e Q);
6. PE IC ad anni 4 di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa (capo Q) e la assolveva per non aver commesso il fatto dal reato di cui al capo P);
7. PE TO ad anni 11 e mesi 10 di reclusione (capi B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, 0, P, Q, A1 e B1);
e confermava la stessa sentenza nei confronti di:
8. LI GI condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa (capo U).
I reati contestati:
A) porto di esplosivo;
B) porto di esplosivo;
C) minaccia aggravata ex art. 339 c.p.;
D) porto e detenzione di fucile;
E) ricettazione dello stesso fucile;
F) furto di un'autovettura BMW;
G) furto della targa di altra autovettura;
H) detenzione e porto di esplosivo;
I) tentato omicidio con uso di esplosivo di CA TO (22.12.2000);
L) detenzione di una pistola da guerra;
M) porto della stessa pistola;
N) cessione di cocaina;
O) cessione di cocaina;
P) associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;
Q) acquisto, trasporto, detenzione e cessione di stupefacenti;
U) detenzione di stupefacenti a fine di spaccio;
V) rapina alla Biverbanca di Viverone;
W) porto di pistola;
A1) detenzione porto d'armi;
B1) tentato omicidio con armi di CA TO (29.7.2000). La motivazione della sentenza impugnata.
L'impianto accusatorio, secondo la sentenza impugnata, si fonda su due "pilastri probatori", l'uno rappresentato dall'esito di intercettazioni telefoniche e ambientali relative alle indagini sul tentato omicidio di CA TO, l'altro dalle dichiarazioni rese da RD NI, prima informatore di polizia coperto dall'anonimato e poi collaboratore di giustizia.
A ciò si aggiungono alcune ammissioni degli imputati circa il commercio di sostanze stupefacenti.
In ordine alle modalità delle intercettazioni e ai loro esiti la stessa sentenza rileva che non vi sono contestazioni da parte delle difese, mentre sulla credibilità del dichiarante RD ribadisce la valutazione del primo giudice che, pur a fronte di un non favorevole giudizio sulla sua personalità, ne ha ritenuto la attendibilità intrinseca anche in base a riscontri esterni. I reati contestati sono raggruppati, dalla sentenza impugnata, secondo un ordine logico che ha come punto di riferimento i ripetuti tentativi di sopprimere CA TO (ritenuto dagli imputati colpevole dell'omicidio di tale GI, persona legata al PE anche per motivi famigliari); considera poi alcuni reati svincolati da questo intento;
infine analizza le imputazioni relative alle sostanze stupefacenti.
Procedendo a ritroso nel tempo, un gruppo di reati è relativo ai fatti avvenuti la notte fra il 17 e il 18 marzo 2002 (capi D, E, F, G), preliminari a una spedizione punitiva (deliberata in casa NZ alla presenza dello stesso RD) in danno del CA. La sentenza ritiene le dichiarazioni del RD riscontrate dalle osservazioni dirette dei carabinieri, da alcune intercettazioni telefoniche e ambientali, e dal sequestro di un fucile sull'auto di IN AL, convivente di PE IC.
Il CA era stato vittima di due attentati, l'ultimo dei quali risalente al 22 dicembre 2000 (capi H e I) e compiuto mediante l'applicazione di esplosivo sotto il furgone di sua proprietà, con le precise modalità indicate dal RD. Il racconto de relato di questi, secondo la sentenza impugnata, è riscontrato non solo dalla esplosione effettivamente avvenuta (idonea a causare la morte del conducente se avesse viaggiato a velocità superiore), ma anche da una conversazione intercettata fra NZ TO e un non meglio identificato ON, in cui si menziona espressamente NZ MA, e da un contatto telefonico ingiustificato fra lo stesso MA e il PE in ora notturna.
Il precedente attentato, risalente al 29 luglio 2000 (capi A1 e B1), nei confronti del CA che fu attinto da 15 colpi di arma da fuoco, vede ancora come fonte de relato il RD. Il riscontro è dato, secondo l'impugnata sentenza, dai motivi di rancore degli NZ e del PE (come dimostrato dai due successivi episodi) verso la vittima e dal fatto che gli stessi imputati opposero un netto rifiuto alla prova del DNA relativa a un guanto di gomma trovato sul luogo dell'attentato.
Il reato di cui al capo A) è ritenuto sempre finalizzato all'omicidio del CA, e le prove si fondano sulle dichiarazioni del RD, sugli esiti di intercettazioni telefoniche, e sull'osservazione diretta della P.G. degli spostamenti di NZ MA (unitamente al RD) in Valle d'Aosta.
I reati di cui ai capi B e C, finalizzati a intimidire ER LO, risultano provati dalle dichiarazioni del RD e dalle intercettazioni telefoniche.
Quanto ai reati contestati al solo PE, di cui ai capi L ed M, la sentenza impugnata si fonda sulle indicazioni del RD e sul reperimento delle sue impronte papillari su di una busta di plastica contenente una mitraglietta sequestrata al cugino CH. Vi sono infine i reati di cui ai capi V e W, relativi alla rapina in danno della Biverbanca di Viverone, addebitati al solo NZ MA (compiuta in concorso con il PE, giudicato separatamente per gli stessi reati). La dichiarazione de relato del RD trova riscontro in una telefonata intercorsa fra NZ MA e il PE da un bar antistante la banca un attimo prima dell'azione criminosa.
Per quanto riguarda i reati attinenti alle sostanze stupefacenti (capi N, O, P, Q e U) vi sono - secondo la sentenza impugnata - oltre le dichiarazioni del RD, i sequestri effettuati fra il novembre 2002 e il maggio 200 di cocaina (per un totale di oltre 20 gr.) in vari nascondigli nei dintorni del Comune di Scarmagno;
le parziali ammissioni di NZ TO, IC, RO e BR, e di PE TO e IC); le dichiarazioni di alcuni clienti del PE (Verlezza, Meneghetti e Montrucchio); gli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali. In particolare per quanto concerne il reato associativo (capo P), la sentenza impugnata evidenzia come non sia necessaria una particolare struttura organizzativa, essendo sufficiente, come nel caso, l'uso di veicoli, telefonini, depositi clandestini, oltre la consapevolezza di essere partecipi di un progetto criminoso, protratto nel tempo e con suddivisione di compiti. La attività svolta su larga scala, la durata nel tempo dello smercio, la possibilità di scelta fra più canali di rifornimento per ottenere il miglior prezzo, la struttura verticistica del commercio (con a capo NZ MA), la diversa distribuzione dei profitti, le regole prefissate nei rapporti economici con i clienti, vengono assunti come indici propri di una struttura associativa criminosa. Dalla quale rimangono estranei lo LI (cliente abituale come sub spacciatore, talvolta insolvente) e PE IC.
I ricorsi.
1. ZI MA FR:
(in proprio) Il primo motivo attiene alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa l'attendibilità del collaborante RD, il quale avrebbe riferito (falsamente) come ricevuta da altri una circostanza significativa relativa al capo C), ossia il posizionamento del candelotto esplosivo sotto il veicolo del ER, ed escluso il suo coinvolgimento diretto nel traffico di stupefacenti.
Il secondo motivo denuncia lo stesso vizio relativamente ai reati di cui ai capi D), E), F), G) per non avere il collaborante fornito elementi qualificanti il fatto noto, essendo questi compatibili con altre tipologie di reato e non necessariamente riferibili a NZ MA, oltre ad essere il suo racconto incongruente in più punti (come l'indicazione dell'utilizzo di un'auto a due porte, la conformazione logistica del centro del Comune di Strambino, la conoscenza dei fatti avvenuti la notte fra il 17 e il 18 marzo 2002). Nonché relativamente ai reati di cui ai capi H, I), A1) e B1), per essere le dichiarazioni del RD "de relato" prive di verifica e per essere stata travisata la frase dell'NZ MA che "le pistole spariscono". E comunque, stante il limitato contesto territoriale, per essere le notizie "notorie" o trapelate dalle indagini. Ed ancora per non aver alcun significato probatorio il rifiuto di sottoporsi alla prova del DNA ed essere invece rilevante l'erronea indicazione del tipo di arma usata nell'agguato. Per quanto concerne il capo A) per non essere provato che gli incontri gli incontri fossero finalizzati al prelievo di esplosivo. In relazione ai capi V) E W) per non essere provato che la telefonata immediatamente precedente la rapina in banca con il PE dovesse necessariamente avere come interlocutore l'NZ. Sul capo N) i riscontri alle dichiarazioni del RD desunti da una serie di telefonate sarebbero smentiti dal fatto che il P.M. non ha mai proceduto in ordine ai fatti emersi da tali conversazioni. Sui capi P) e Q) non vi sarebbe prova del delitto associativo, tanto meno della posizione apicale dell'NZ, ne' del commercio di stupefacenti.
Il terzo motivo attiene alla entità della sanzione e alla limitata riduzione di pena per le attenuanti generiche.
(avv. Aricò) Il difensore ripercorre l'iter dei motivi proposti personalmente dall'imputato.
2. ZI BR:
(in proprio) I motivi di ricorso sono sostanzialmente eguali a quelli proposti personalmente dal fratello MA FR per quanto concerne le imputazioni comuni ad entrambi.
Identico è il primo motivo.
Altrettanto è a dirsi per il secondo relativamente ai capi D), E), F) e G), salvo aggiungersi alcune circostanze incompatibili con la ricostruzione prospettata dalla sentenza impugnata circa gli orari e l'assenza di sospetti dei carabinieri nei suoi confronti;
e relativamente ai capi A1) e B1) e ai capi P) e Q).
Infine il terzo motivo attiene ugualmente alla entità della pena, con riguardo alla sua personale posizione.
(avv. Coda). Le prime due censure del difensore si appuntano sul reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, non esistendo i requisiti obiettivi dell'accordo criminoso, ne dell'uso di mezzi comuni, ne' della fonte di approvvigionamento unica, ne' del fondo comune per l'acquisto dello stupefacente;
e neppure il requisito soggettivo del dolo di partecipazione.
La terza censura ribadisce la violazione dell'art. 192 c.p.p. stante l'inattendibilità del collaborante RD.
3. ZI IC:
(avv. Paolitto) Il primo motivo denuncia l'inosservanza dell'art. 192 c.p.p. e il difetto di motivazione relativamente ai reati di cui ai capi B) e C). Si contesta la mancata risposta alle doglianze difensive contenute nell'atto di appello e la ritenuta attendibilità del RD con particolare riferimento agli esiti delle perquisizioni, alla provenienza del candelotto esplosivo, al valore probatorio dei risultati delle intercettazioni.
Gli stessi vizi, unitamente alla violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, vengono denunciati con il secondo motivo in relazione al reato di cui al capo Q), laddove la condotta rilevata a carico dell'imputato si limita a un numero limitato di episodi e a quantità minime di stupefacente.
Con il terzo motivo si denunciano i medesimi vizi, oltre la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per quanto concerne il capo P), non emergendo elementi probanti dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato associativo.
(avv. Coda) Questo difensore propone le stesse argomentazioni sviluppate nell'interesse di NZ BR.
4. ZI TO:
(avv. Paolitto) Il primo motivo di ricorso, pur concernendo capi di imputazione - A), B), C), D), E), F) e G) - soltanto parzialmente coincidenti, è del tutto analogo a quello di NZ IC. Altrettanto è a dirsi per i successivi, ossia il secondo relativo ai capi N) e Q), e il terzo relativo al capo P). Un quarto motivo lamenta la confisca di un'autovettura BMW, in quanto la stessa non era strumentale all'attività delittuosa.
(avv. Coda) Questo difensore ripropone i medesimi argomenti a sostegno dell'impugnazione di NZ BR e NZ IC.
5. ZI RO (avv. Coda):
Le censure sono uguali a quelle relative a NZ BR, NZ IC e NZ TO, proposte dal medesimo difensore.
6. PE TO (avv. Zancan):
La difesa denuncia la carenza, contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai capi A1) e B1) desumibile da una confidenza del PE al RD, secondo cui il ricorrente avrebbe detto "se c'ero io non lo sbagliavo"; nonché in relazione al capo P) desumibile da altra affermazione secondo cui il PE disponeva di clienti propri, a nulla rilevando che il ricorrente avrebbe detto a un suo cliente che non gli forniva stupefacente se prima non avesse saldato il debito con NZ TO;
infine in relazione ai residui capi per quanto concerne l'entità della pena inflitta.
7. PE IC (avv. Zancan):
La doglianza si limita all'ingiustificata applicazione di una pena superiore al minimo edittale.
8. LI GI (avv. Cravero):
La difesa denuncia il vizio di motivazione sulla base delle dichiarazioni rese dai presunti cessionari delle sostanze stupefacenti.
In secondo luogo lamenta il difetto di motivazione relativamente alla determinazione della pena e all'aumento di essa per la continuazione. Infine si duole della condanna alle spese processuali del grado nonostante la sua estraneità ai più gravi episodi delittuosi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il punto nodale dell'impianto accusatorio, come riconosce la sentenza impugnata, è costituito dalle dichiarazioni di RD NI, prima in qualità di "informatore di polizia" coperto dall'anonimato, poi come "collaboratore di giustizia" con dichiarazioni rese in forme processuali corrette.
Basandosi soltanto su queste ultime la sentenza impugnata - pur con la diffidenza necessaria di fronte a un soggetto che prima partecipa ad azioni criminose e in un secondo tempo si dissocia denunciando i correi - si fa carico di verificare se sussistano riscontri alle dichiarazioni accusatorie, peraltro rese da persona che conosce direttamente i fatti per avervi partecipato. Tali riscontri vengono evidenziati soprattutto sulla base degli esiti delle intercettazioni e di osservazioni dirette di polizia, oltre al filo "logico" che conduce insistentemente alla volontà di porre fine alla vita di CA TO, avversario dichiarato del "clan" facente capo agli NZ, attraverso una serie di attentati sviluppatisi, con diverso esito, in un lungo arco di tempo.
La conclusione, cui perviene la sentenza impugnata, è quella della attendibilità del RD, in relazione alla quale le censure difensive non incrinano il percorso logico sviluppato nella motivazione, come oltre si vedrà nel dettaglio.
2. Gli attentati, realizzati o soltanto programmati, in danno del CA sono tre in ordine di tempo:
- il primo è del 29 luglio 2000 (capi A1 e B1), in cui il CA venne attinto da 15 colpi di arma da fuoco, per il quale sono stati ritenuti responsabili NZ BR, NZ MA FR e PE TO;
- il secondo è del 22 dicembre 2000 (capi H e I), mediante l'applicazione di un candelotto esplosivo sotto un furgone di sua proprietà, per il quale sono stati ritenuti responsabili NZ MA FR e PE TO;
- il terzo (soltanto programmato) si colloca nella notte fra il 17 e il 18 marzo 2002 (capi D, E, F, G) quando l'intervento dei carabinieri ne impedì l'attuazione: fatti per cui sono stati ritenuti responsabili NZ BR, NZ MA FR, NZ RO, NZ TO e PE TO.
3. Sul primo episodio i ricorsi di eguale tenore degli NZ, MA FR e BR, appaiono infondati.
Le dichiarazioni del RD corrispondono esattamente all'evento verificatosi (laddove il CA fu attinto da 15 colpi di arma da fuoco) e trovano riscontro logico nell'accanimento (riscontrato dai successivi attentati in danno dello stesso).
Non solo, ma la prova logica risultante dalla vera e propria persecuzione posta in essere nei confronti del CA trova riscontro altrettanto logico nella circostanza che il CA veniva ritenuto responsabile dell'omicidio di GI, legato per ragioni famigliari al PE e per motivi di interesse (criminale) agli NZ.
D'altro lato il rifiuto di sottoporsi alla prova del DNA relativa al guanto di gomma reperito sul luogo dell'attentato appare estremamente significativo e probante.
Soltanto le operazioni peritali che comportano misure che incidono sulla libertà personale (come il prelievo ematico coattivo) sono illegittime (sent. 9.7.1996, n. 238 Corte Cost.). Nel caso in cui non vi sono conseguenze relativamente alla libertà personale non solo l'operazione è lecita, ma può essere legittimamente valutato, come elemento di prova integrativo, il rifiuto ingiustificato dell'imputato a sottoporsi al prelievo necessario per l'esame comparativo del DNA, in quanto tale rifiuto può essere liberamente apprezzato dal giudice nella formazione del suo convincimento e anche utilizzato come riscontro individualizzante alla chiamata di correo (fra le altre, Cass., sez. 1^, 20.9.2002, Peddio, Rv 222.527). Ipotesi che, nella specie, si è verificata.
4. Per quanto concerne il secondo attentato, la sentenza impugnata appare adeguatamente motivata essendo basata sul duplice riscontro delle dichiarazioni del RD. Il primo è costituito dalla esatta descrizione delle modalità con cui venne legato l'esplosivo sotto il veicolo della vittima. Il secondo, considerato di maggior valore probatorio, è dato da una frase sintomatica risultante da una conversazione intercettata fra i due NZ, quando NZ TO subito dopo il fallito attentato conferma l'affermazione del fratello TO che "le pistole spariscono", sottintendendo che altri strumenti offensivi (come appunto il candelotto usato) lasciano tracce.
5. Infine sul terzo episodio - non giunto a conclusione per l'intervento dei carabinieri - la sentenza impugnata ripercorre il complesso iter attraverso cui gli investigatori (su precise indicazioni del RD che aveva partecipato a una riunione in casa della madre degli NZ nella quale si era decisa l'uccisione del CA) poterono seguire i movimenti degli appartenenti alla famiglia NZ (BR, MA FR, RO, TO), intercettarne le conversazioni anche notturne, individuare il veicolo di provenienza furtiva e le targhe falsificate ad esso applicate, procedere al sequestro delle armi.
Di qui la contestazione e la condanna per i singoli reati commessi in concorso fra gli appartenenti alla famiglia NZ data la finalità comune di eliminare il CA (non concretatasi a livello di delitto tentato) e la piena adesione di ciascuno alla condotta degli altri.
Nè appaiono inficianti le censure mosse - in relazione ad alcune imprecisioni del racconto del RD e alla pretesa mancanza di elementi conoscibili soltanto da questi (perché esperto dei luoghi e al corrente dei fatti al pari di tutti in un ristretto contesto paesano) - poiché il racconto del RD appare in qualche modo superfluo alla luce degli accertamenti diretti dei carabinieri e dei sequestri effettuati.
6. Egualmente riscontrata appare l'accusa del RD in ordine al reato di porto di esplosivi da parte di NZ MA FR e NZ TO di cui al capo A), anch'esso finalizzato alla eliminazione del CA e collocato temporalmente in epoca anteriore all'ultimo degli attentati mancato.
La sentenza impugnata, infatti, evidenzia meticolosamente una serie di riscontri, costituiti da un viaggio in Valle d'Aosta per incontrarsi con il venditore (verificato dal telepass dell'autovettura del TO) non giustificato, data la breve durata, dall'affermazione di essersi recati a giocare al casinò di St. Vincent;
dai tabulati telefonici che indicano i contatti fra lo stesso RD e il presunto venditore dell'esplosivo, AI;
dal sequestro di un candelotto di dinamite sul veicolo del ER, utilizzato a fini intimidatori nei confronti di questi. Le contestazioni difensive sul punto si profilano come mere censure in fatto, volte a formulare una diversa valutazione dei fatti obiettivamente accertati.
7. In ordine ai reati di cui ai capi B) e C), la sentenza impugnata rileva come il RD sia fonte diretta e non de relato per avere egli in prima persona partecipato all'attentato in danno del ER mediante la collocazione sul suo furgone di un candelotto di dinamite che venne acceso, ma rimase inesploso.
Anche in questo caso la sentenza impugnata ravvisa i riscontri in una serie di intercettazioni telefoniche notturne fra gli imputati, che appaiono sintomatiche e assumono significato preciso se ricollegate all'episodio criminoso.
Anche in questo caso le censure difensive degli NZ si limitano alla proposizione di una interpretazione diversa dei fatti, con ciò restando sul terreno del merito la cui valutazione è necessariamente estranea al giudizio di legittimità.
8. Si è vedutamente tenuta distinta la posizione di PE TO, pur condannato in concorso con gli NZ per numerosi fra i reati di cui fin qui trattato, in ragione della particolarità del suo ricorso.
La difesa del PE, infatti, non contesta le condanne per i reati di cui ai capi B), C), D), E), F), G), H), I), L), M), O), Q), ma esclusivamente quella per i reati di cui ai capi A1) e B1) e quella relativa all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo P), oltre dolersi del trattamento sanzionatorio per tutti i reati.
9. In ordine alla condanna per i reati di cui ai capi A1) e B1), ossia l'attentato in danno del CA del 29 luglio 2000 mediante l'uso di armi da fuoco, l'unico motivo di ricorso di PE TO consiste nell'evidenziare una frase pronunciata dall'imputato "se c'ero io non lo sbagliavo", a significare la sua estraneità all'episodio.
Una prima considerazione riguarda il fatto che la frase - peraltro non riportata nella sentenza impugnata - viene citata dalla difesa estrapolandola evidentemente da un contesto più articolato, così che il suo significato complessivo non può essere in alcun modo valutato.
Peraltro il vizio denunciato attiene a un atto del processo la cui sottovalutazione inciderebbe sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. In quanto tale l'atto, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deve essere specificamente indicato nel motivo di gravame.
Al proposito la giurisprudenza di questa Corte (sez. 6^, 15.3.2006, Casula) ha precisato che la parte che invoca il vizio di cui si tratta ha l'onere di indicare l'atto processuale cui fa riferimento mediante la sua integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, o l'allegazione in copia, ovvero la precisa collocazione dell'atto nel fascicolo processuale.
Il motivo di ricorso difetta dunque di specificità.
Vi è di più. La sentenza impugnata, oltre fare riferimento alle dichiarazioni del RD, sulla cui base vengono ravvisati riscontri per la dichiarazione di responsabilità dei correi NZ BR e NZ MA FR, da contezza di un movente di notevole spessore, quale il fatto che il PE fosse parente del GI, persona uccisa pochi mesi prima e del cui omicidio il clan degli NZ, cui era legato il PE, fortemente sospettava esserne autore il CA.
Ed ancora, in tutti gli altri episodi diretti a sopprimere il CA di cui gli NZ sono stati dichiarati responsabili, il PE è a sua volta stato condannato con sentenza definitiva, posto che in relazione ad essi non ha proposto ricorso. Poiché la sentenza impugnata, con rigore logico, identifica un unico filo conduttore nei diversi attentati, non si comprende la ragione per cui questo filo logico dovrebbe essere spezzato con riferimento al solo PE.
Ed ancora, la frase in questione appare essere oggetto di una dichiarazione de relato, così da assumere un valore non assoluto, specie se avulsa dal contesto, dalle circostanze e dalle modalità in cui venne pronunciata.
10. Passando a esaminare i reati concernenti le sostanze stupefacenti, occorre preliminarmente considerare quelli di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 addebitati, in varie circostanze agli NZ, a PE IC e a LI IE RG - posto che PE TO non è ricorrente in relazione ai reati di cui ai capi O) e Q).
È necessario comunque premettere che la sentenza impugnata da atto che NZ TO, NZ IC, NZ RO, NZ BR e PE IC hanno fatto parziali ammissioni. 11. Il reato di spaccio continuato commesso fra l'ottobre 2001 e il febbraio 2002, contestato a NZ MA FR e a NZ TO (capo N), è provato, secondo la sentenza impugnata, dalla chiamata in correità del RD, corredata da riscontri quali l'ammissione del secondo di avere spacciato cocaina e il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche (dettagliatamente riferite) - che costituiscono, oltre tutto, prova autonoma rispetto alla chiamata in correità.
Sul punto la doglianza di NZ MA FR è del tutto generica, limitandosi il ricorrente ad asserire apoditticamente (e contrariamente a quanto obiettivamente accertato) che le intercettazioni si riferirebbero a periodi antecedenti la contestazione e che una imputazione specifica in relazione a tali fatti non sarebbe mai stata elevata.
Quella di NZ TO, invece, non si appunta sulla sussistenza del fatto, salvo denunciare genericamente (al pari del fratello) la divergenza temporale fra le intercettazioni e la contestazione, ma essenzialmente sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Al proposito la sentenza impugnata appare puntuale, anche con riferimento a precedenti episodi, laddove si riscontra una continuità e abitualità nell'azione delittuosa, unita alla facilità di accesso alle fonti di approvvigionamento, che sono obbiettivamente tali da escludere la circostanza speciale del fatto di lieve entità. La relativa censura appare conseguentemente destituita di fondamento.
12. Il reato di spaccio continuato di cocaina di cui al capo Q), commesso fra il febbraio 2002 e il maggio 2003, è contestato a tutti gli NZ e a PE IC.
La sentenza impugnata evidenzia al proposito in primo luogo i sequestri di sostanza stupefacente, non sempre di esigua quantità come sostenuto dalle difese (quello del 6 maggio 2003 ha ad oggetto oltre 20 gr. di cocaina, di cui circa 14 gr. con principio attivo). In secondo luogo analizza una serie di telefonate intercettate fra NZ MA FR e NZ TO che consentono di risalire al loro fornitore (LO OM, alias "zio IC) e di accertare il loro coinvolgimento nel traffico, così come la partecipazione al traffico stesso di NZ RO, NZ IC e NZ BR, oltre PE IC, parzialmente confessa e comunque partecipe al traffico alla luce delle stesse intercettazioni.
Altre intercettazioni ribadiscono il coinvolgimento degli stessi imputati e consentono l'identificazione dei destinatari delle cessioni di cocaina.
A fronte dei dati probatori valorizzati dalla sentenza impugnata, le censure dei ricorrenti si appalesano infondate.
13. NZ MA FR, accomunando il motivo di ricorso avverso la condanna per il reato di cui al capo Q) di cui qui si sta trattando con quella di cui al capo P) che concerne il reato associativo, propone censure esclusivamente in ordine a quest'ultimo (di cui oltre si dirà), omettendo del tutto di articolare doglianze in relazione al reato di spaccio. Sul punto, quindi, il ricorso non soltanto si può definire generico, ma di fatto appare inesistente. Analoghe considerazioni valgono per NZ BR. Per
contro
NZ IC si duole non della responsabilità per il reato contestato, ma esclusivamente del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, facendo riferimento al solo dato ponderale, di per sè solo inconferente trattandosi del sequestro di oltre 20 gr. di cocaina in uno fra i plurimi sequestri, anche a prescindere dalla molteplicità degli episodi di cessione e dalle modalità di nascondimento della sostanza.
Il che vale anche per NZ TO e NZ RO che propongono il medesimo motivo di ricorso.
14. Diversa è la soluzione relativamente a PE IC per la esclusiva ragione dell'intervenuta modifica legislativa del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, dettata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 72,
convertito con modifiche dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. A differenza degli altri coimputati, la cui pena base è fissata in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (rimasta immutata a seguito della novella legislativa), la PE, assolta dal reato associativo con la sentenza impugnata, ha formulato una censura concernente l'entità della pena inflitta. Il che rende ammissibile il ricorso e pertanto consente l'applicazione di una pena detentiva inferiore a seguito della riforma legislativa. Tale riduzione non può essere effettuata in questa sede ai sensi dell'art. 619 c.p.p., comma 3, per non essere stata fissata la pena autonomamente e per doversi tenere conto dell'aumento per la continuazione.
15. LI IE RG risponde unicamente del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo U).
La sentenza impugnata evidenzia che egli era acquirente continuativo di cocaina dagli NZ e che gli acquisti erano destinati non solo al proprio consumo, ma - come rilevato dalla interpretazione delle intercettazioni - anche a quello di terzi, cui cedeva parte della sostanza.
Il ricorso dello LI da un lato si limita a riproporre una diversa lettura delle intercettazioni - così entrando nel merito della vicenda, il cui esame è precluso in sede di legittimità. Dall'altro si duole del difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena e all'aumento di essa in conseguenza della continuazione - temi attinenti squisitamente alla valutazione discrezionale del giudice di merito, sui quali il sindacato di questa Corte non può essere effettuato in presenza di una motivazione logica e coerente, posto che la motivazione della sentenza impugnata rileva l'applicazione di una pena prossima ai minimi edittali, la riduzione di essa nella massima estensione per effetto delle attenuanti generiche e il contenimento dell'aumento per la continuazione. Il terzo motivo attiene alla condanna alle spese del grado, in virtù della conferma della sentenza del primo giudice. La formula adottata dal giudice di appello è conforme alla previsione dell'art. 592 c.p.p. e, peraltro, essa va correlata al disposto dell'art. 535 c.p.p. da cui si evince senza ombra di dubbio che la sentenza di condanna "pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce", non quindi ad altre spese concernenti reati per i quali è esclusa la condanna (il che nel caso non è verificato) e, a maggior ragione, reati che non riguardano il condannato (posto che, nel caso, la condanna alle spese processuali non è pronunciata in solido con altri coimputati). L'argomentazione difensiva è suggestiva, ma non tiene conto di una pacifica giurisprudenza secondo cui l'obbligo del pagamento delle spese processuali non può essere riferito alle spese dell'intero procedimento, ma soltanto a quelle che sono state affrontate per il reato (o per i reati) per i quali è stata inflitta la pena (Cass. 8.10.1990, Ferrari, Rv. 185.618) - il che esclude, all'evidenza, che il condannato (o il solo appellante che vede confermata la decisione di condanna a suo carico a differenza dei coimputati) debba pagare le spese processuali per tutti. 16. Per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo P) sono stati condannati gli NZ (MA FR, TO, BR, RO e IC) e PE TO.
La sentenza impugnata si diffonde ampiamente sulla sussistenza del reato e sulla riferibilità a tutti i predetti, rammentando la giurisprudenza prevalente in ordine al minimo di organizzazione necessario, alla suddivisione di compiti, alle modalità di nascondimento delle sostanze con relativa disponibilità di luoghi, l'uso di linguaggio simulato nelle conversazioni fra i correi, l'utilizzo di mezzi sia pur minimi (dagli automezzi ai telefoni cellulari), i viaggi per l'approvvigionamento dello stupefacente, la stabilità del contributo da parte dei singoli associati, la durata dell'attività, la consapevolezza di partecipare ad un gruppo criminoso (sia pure strutturato a livello famigliare) con struttura "piramidale".
17. NZ MA FR, ritenuto promotore, organizzatore e dirigente dell'associazione criminosa contesta la sussistenza del reato associativo sia perché appare incompatibile con un unico contesto famigliare in cui le persone convivono e lavorano insieme, sia perché i mezzi usati (autovetture, telefoni cellulari) non sono usati indifferentemente dai vari soggetti, sia perché il nascondimento delle sostanze non è tipico dell'associazione. D'altra parte la pretesa struttura piramidale di cui l'imputato costituirebbe il vertice contrasta con la fungibilità dei ruoli. Infine la ricostruzione dei fatti, basata essenzialmente su intercettazioni telefoniche, attesterebbe la sussistenza del reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti.
Tali argomentazioni non appaiono decisive per superare l'assunto accusatorio. Innanzitutto l'esercizio prolungato nel tempo da parte dei componenti di un unico contesto famigliare non è un dato di per sè escludente il reato associativo (come pacificamente ritenuto in giurisprudenza); al contrario, nel caso in esame, proprio la comunanza di interessi e di attività (alcune delle quali lecite nell'ambito edilizio) attesta la sussistenza di legami particolarmente stretti fra gli appartenenti alla famiglia;
il rapporto fiduciario fra essi;
la possibilità di sostituirsi l'uno all'altro negli affari illeciti, dai rapporti con i fornitori a quelli con gli acquirenti della sostanza;
la consapevolezza che l'uso di determinati strumenti, pur appartenenti a ciascuno (automezzi, cellulari), sono utilizzati, a seconda delle esigenze, in modo convergente per realizzare le finalità associative consistenti nel commercio degli stupefacenti in maniera esclusiva e dominante in un determinato contesto territoriale.
Quanto alla posizione apicale di NZ MA FR, la sentenza impugnata da atto di circostanze di fatto dalle quali emerge da un lato il suo rapporto privilegiato con i fornitori, dall'altro il fatto di apparire come referente continuo per gli altri appartenenti alla famiglia. E, peraltro, non a caso NZ MA FR è il titolare dell'impresa presso cui gli altri componenti la famiglia svolgono attività lavorativa.
13. Le considerazioni che precedono, escluse quelle che attengono al ruolo di promotore e organizzatore, devono essere ribadite nei confronti di NZ BR per quanto riguarda l'atto di ricorso redatto in proprio, che è modellato su quello del fratello MA FR.
Per quanto concerne l'atto di ricorso redatto dal difensore (avv. Coda), in esso si propone in primo luogo una considerazione di mero fatto - quale l'essere NZ MA FR referente per i fratelli anche per la gestione dei singoli episodi di spaccio solo in virtù del suo indiscutibile ruolo di comando nell'impresa edile di cui gli altri erano dipendenti. Tale considerazione, lungi dall'indebolire l'impianto accusatorio, finisce con il rafforzare l'assunto della sentenza impugnata, circa la sovrapponibilità della associazione di natura criminosa alla compagine lavorativa lecita nel settore edilizio.
Altrettanto irrilevanti sono i rilievi relativi ai mezzi "comuni" utilizzati. Dei cellulari e degli automezzi si è detto, quanto al deposito comune (un vaso di vetro depositato nei pressi di un traliccio elettrico), si tratta di una valutazione in fatto della sentenza impugnata, come tale non sindacabile in questa sede. D'altro lato l'individuazione della fonte comune di approvvigionamento in tale LO OM, peraltro condannato ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1975, art. 73 e confesso circa le cessioni (in quantità modeste) a NZ MA FR, non smentisce l'impianto accusatorio, posto che lo LO non è indicato come unico fornitore e che la condanna a lui relativa è sicuramente probante di rapporti commerciali non di acquisti per uso personale coinvolgenti l'intero gruppo famigliare (a prescindere dalla valutazione del giudice che ha pronunciato la condanna dello LO circa le quantità di sostanza).
Mera congettura si rivela la doglianza relativa alla carenza dell'elemento soggettivo del reato, a fronte della articolata motivazione della sentenza impugnata circa la solidarietà fra i fratelli NZ e lo svolgimento dell'azione delittuosa non solo per comune interesse, ma anche con fungibilità di ruoli. Infine non ha pregio la doglianza circa la pretesa inattendibilità del chiamante in correità RD, posto che la prova del reato è
essenzialmente dedotta sulla base degli esiti delle intercettazioni telefoniche.
19. La doglianza (avv. Paolitto) di NZ TO in ordine al reato associativo appare generica, limitandosi a considerazioni di carattere generale e astratto, mentre le altre (avv. Coda) ripercorrono alla lettera quelle mosse da NZ BR nei confronti della sentenza impugnata, così da essere superfluo ribadire le argomentazioni già svolte.
20. Anche le censure mosse dal difensore (avv. Coda) nei confronti della sentenza impugnata nell'interesse di NZ IC e di NZ RO sono del tutto sovrapponibili a quelle del medesimo difensore nell'interesse di NZ BR e di NZ TO, onde è superfluo ribadire quanto già evidenziato al proposito. Altrettanto è a dirsi per le censure di altro difensore (avv. Paolitto) in ordine al reato associativo, delle quali si è detto trattando sul punto della posizione di NZ TO ed essendo identiche le doglianze.
21. Sul mancato riconoscimento della attenuante di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, comma 6, in particolare da parte delle difese di NZ IC e NZ TO, le censure appaiono del tutto generiche e ignorano le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata sul reato associativo e sulla corresponsabilità in esso di tutto il nucleo famigliare.
22. Il motivo di ricorso della difesa di PE TO si colloca a sè rispetto a quello dei difensori degli altri concorrenti nel reato, perché tende a dimostrare che l'imputato, pur essendo per altri aspetti collegato agli NZ, tuttavia gestiva autonomamente il traffico di stupefacenti, con clienti propri.
La sentenza impugnata, invero, non ha ignorato questo aspetto riconoscendo che il PE gestiva anche in proprio il commercio, ma evidenzia un episodio sintomatico, quale l'avere lo stesso detto a un proprio cliente che non gli avrebbe fornito più niente se non avesse saldato il debito (per stupefacenti) con TO NZ. Il che non appare come una mera solidarietà fra spacciatori che si conoscono, specie alla luce delle più generali considerazioni svolte dalla sentenza di primo grado, integralmente richiamate da quella impugnata. Appare invece prova di un rapporto stretto, tale comunque da non escludere margini alla iniziativa "commerciale" individuale. Si tratta, in ogni caso, della valutazione di un dato obiettivo, che attiene al merito e non impinge sulla coerenza e logicità della motivazione della sentenza impugnata.
23. Una considerazione del tutto a parte riguarda i reati di cui ai capi V) e W), relativi alla rapina alla BIVERBANCA di Viverone e al connesso porto di pistola, commessi in concorso con PE TO, autore materiale del fatto nei cui confronti è stata pronunciata condanna in separato giudizio.
La fonte dell'accusa è sempre RD NI.
Il riscontro, secondo la sentenza impugnata, è dato dai tabulati telefonici dell'utenza di un bar attiguo alla banca di cui si tratta. Il titolare del bar aveva riferito, all'indomani del fatto, che uno sconosciuto era entrato nel locale e aveva effettuato una brevissima telefonata. Il tabulato indica che la telefonata era avvenuta un attimo prima della rapina (alle ore 14,29) ed era indirizzata al cellulare intestato a NZ MA FR. La sentenza impugnata interpreta la telefonata nel senso che il PE, prima di procedere all'atto criminoso, aveva dato avviso al complice NZ, presente sul posto e rimasto nell'ombra a copertura, dell'inizio della sua azione. D'altro lato non si spiegherebbe altrimenti, in assenza di elementi contrari, una telefonata "di cortesia" prima di accingersi a commettere una rapina.
Questa ricostruzione viene suffragata da una conversazione intercorsa fra NZ TO e PE IC in cui si esprime preoccupazione per l'eventuale identificazione di NZ MA FR.
La doglianza difensiva non scalfisce per nulla la logicità dell'argomentazione difensiva, limitandosi a porre il dubbio che NZ MA FR fosse il destinatario effettivo della telefonata proveniente dal bar prossimo alla banca e che il fratello TO non fosse al corrente della partecipazione del congiunto alla rapina.
Si tratta, all'evidenza, di considerazioni in fatto (peraltro espresse in modo dubitativo), proprie eventualmente di una rilettura del merito della vicenda, che è preclusa in questa sede. 24. Gli NZ, al pari di PE TO, si dolgono, con diverse argomentazioni, del trattamento sanzionatolo anche con riferimento alla limitatezza della riduzione di pena per le attenuanti generiche e all'aumento della pena base per la continuazione.
Su questi aspetti la sentenza impugnata, evidenziando che a tutti sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, pone in rilievo la gravità dei fatti, con particolare riferimento agli attentati in danno del CA (perseguiti con "tenacia") e al traffico degli stupefacenti. E ciò non di meno procede a una riduzione di pena per i predetti secondo criteri equitativi, così mostrando da un lato di non avere ignorato le doglianze avverso la sentenza di primo grado, e dall'altro di avere operato secondo criteri squisitamente di merito insindacabili in questa sede. 25. Vi è, infine, una doglianza specifica che riguarda il solo NZ TO, relativo alla omessa revoca del sequestro dell'autovettura BMW.
Il ricorso per cassazione non appare la sede idonea per formulare siffatta doglianza, dovendo eventualmente essere adito il giudice dell'esecuzione.
Infatti, o l'autovettura è oggetto di ricettazione (come si evince dal capo F come riformulato) ed allora NZ TO non è legittimato alla pretesa restituzione;
ovvero il veicolo comunque gli appartiene ed allora egli potrà far valere la sua richiesta a norma dell'art. 676 c.p.p.. 26. Tutti i ricorsi, ad eccezione di quello di PE IC per le ragioni sopra esposte, devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di PE IC nel punto relativo alla pena detentiva con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuova determinazione;
rigetta i restanti ricorsi e condanna i relativi ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2007