Sentenza 1 aprile 2004
Massime • 1
Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen., può disporre l'archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l'inammissibilità dell'opposizione, per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva, e l'infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2004, n. 23624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23624 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Silvio - Presidente - del 01/04/2004
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo - Consigliere - N. 653
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 23121/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA AN n. a Ionia il 3.12.1943;
avverso l'ordinanza in data 28.3.2003 resa dal GIP del Tribunale di Catania che ha ordinato l'archiviazione del procedimento a seguito dell'opposizione prevista ex art. 410 c.p.p.. sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
ON AN, a mezzo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il GIP presso il Tribunale di Catania disponeva de plano l'archiviazione del procedimento a carico del Dr. ON AL imputato del reato di cui all'art. 590 c.p. in danno del medesimo ON AN, giudicando inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione sulla base di una valutazione prognostica sull'esito degli accertamenti richiesti dalla parte offesa.
Con due motivi strettamente connessi il ricorrente si duole della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, con conseguente mancata instaurazione del contraddittorio camerale, sostenendo che erroneamente, e comunque immotivatamente, il giudice avrebbe provveduto in tal senso, non già per avere rilevato l'assenza delle tassative condizioni indicate nell'art. 410, comma 1, c.p.p., bensì ritenendo "manifestamente superflui" i temi e i mezzi di prova proposti.
La doglianza è fondata.
L'art. 410 c.p.p., come è noto, configura un sistema equilibrato in forza del quale, attraverso il meccanismo dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, si vuole rendere effettivo il principio di obbligatorietà dell'azione penale in caso di inerzie e lacune investigative del pubblico ministero, ma, nel contempo, si vuole anche evitare istanze di prosecuzione delle indagini meramente pretestuose o dilatorie, offrendosi al giudice, in tale evenienza, lo strumento per disporre de plano l'archiviazione (cfr. Corte cost., 11 aprile 1997 n. 95). Per l'effetto, dalla disciplina positiva deriva che, qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., può disporre l'archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l'inammissibilità dell'opposizione, per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva, e l'infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza del quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per Cassazione.
Ai fini della corretta applicazione della richiamata disposizione, è stata ritenuto (v. Cass., Sez. un., 14 febbraio 1996, Testa), che ai fini dell'apprezzamento sull'ammissibilità dell'opposizione il giudice deve tenere conto della pertinenza (cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato) e della rilevanza degli elementi di indagine proposti (cioè l'incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari) senza però poter effettuare valutazioni anticipate di merito ovvero prognosi di fondatezza o meno di tali elementi di indagine Cosicché eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell'atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una vantazione prognostica dell'esito della "investigazione suppletiva" e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa.
Sotto questo profilo, il provvedimento del GIP in esame va censurato avendo il giudice dichiarato inammissibile l'opposizione procedendo ad un non consentito apprezzamento prognostico sugli esiti dell'investigazione suppletiva proposta, senza procedere ad instaurare il contraddittorio tra le parti (v. in senso conforme, Cass., Sez. 4^, 10 ottobre 2001, Bic: l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione può derivare esclusivamente dalla mancanza delle condizioni tassativamente previste dall'art. 410, comma 1, c.p.p., le quali, in quanto costituenti un limite al diritto dell'interessato all'attivazione del contraddittorio, non sono suscettibili di discrezionali estensioni ne' possono consistere in valutazioni anticipate di merito ovvero in prognosi di fondatezza da parte del giudice;
ne consegue che eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell'atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità neppure ove attengano ad una vantazione prognostica dell'esito dell'"investigazione suppletiva" e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa;
la Corte, al riguardo, ha chiarito come il giudice possa legittimamente dichiarare inammissibile l'opposizione sul presupposto della "non pertinenza" dell'investigazione suppletiva, intendendosi per tale quella che proponga temi "estranei" alla vicenda sub iudice;
mentre non possa dichiarare inammissibile l'opposizione sul presupposto della "non rilevanza", cioè della non fondatezza, dell'investigazione suppletiva, giacché in tal caso è necessaria l'udienza camerale nel contraddittorio delle parti;
Sez. 4^, 8 gennaio 2002, Allegro: a norma dell'art. 410, comma 2, c.p.p., il giudice può disporre l'archiviazione de plano, con decreto motivato, soltanto nel caso in cui l'opposizione della persona offesa dal reato sia inammissibile (e cioè, come si evince, dal precedente comma 1 dello stesso art. 410, nel caso in cui nell'opposizione non vengano indicati "l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova") e la notizia di reato sia infondata. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, in quanto solo quest'ultimo garantisce il doveroso rispetto del principio del contraddittorio. Pertanto, il ricorso al rito camerale si impone anche nell'ipotesi dell'eventuale irrilevanza o non pertinenza degli accertamenti indicati dalla persona offesa, proprio perché la procedura de plano è limitata al solo caso della mancata indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova).
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato con rinvio al GIP del Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2004