Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2004, n. 23624
CASS
Sentenza 1 aprile 2004

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Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen., può disporre l'archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l'inammissibilità dell'opposizione, per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva, e l'infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2004, n. 23624
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23624
    Data del deposito : 1 aprile 2004

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