Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2566
CASS
Sentenza 22 febbraio 2002

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Anche nella disciplina dell'arbitrato successiva all'entrata in vigore della riforma di cui alla legge n. 25 del 1994, il lodo parziale può ritenersi impugnabile solo unitamente al lodo definitivo nel termine previsto per l'impugnazione di quest'ultimo, non essendo utilizzabile, nel procedimento arbitrale, l'istituto della riserva facoltativa d'impugnazione, attesa la mancanza, nell'indicato procedimento, dei presupposti pratici funzionali all'applicabilità dell'istituto predetto (quali la comunicazione della sentenza parziale da parte della cancelleria e la fissazione di un'udienza successiva al deposito di detta sentenza, utile a segnare il termine finale per la formulazione della riserva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2566
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2566
    Data del deposito : 22 febbraio 2002

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