Sentenza 22 febbraio 2002
Massime • 1
Anche nella disciplina dell'arbitrato successiva all'entrata in vigore della riforma di cui alla legge n. 25 del 1994, il lodo parziale può ritenersi impugnabile solo unitamente al lodo definitivo nel termine previsto per l'impugnazione di quest'ultimo, non essendo utilizzabile, nel procedimento arbitrale, l'istituto della riserva facoltativa d'impugnazione, attesa la mancanza, nell'indicato procedimento, dei presupposti pratici funzionali all'applicabilità dell'istituto predetto (quali la comunicazione della sentenza parziale da parte della cancelleria e la fissazione di un'udienza successiva al deposito di detta sentenza, utile a segnare il termine finale per la formulazione della riserva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
0 25 66 /02 REPUBBLIC IT IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE ARBITRATO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente R.G.N. 22811/99 Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere - - Consigliere Cron. 6213 Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Rep.692 Dott. IU SALME Consigliere Ud. 30/11/2001Dott. Sergio DI AMATO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S EN TENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 310 FIDUCIARIA GENERALE E DI REVISIONI CONTABILI FI.GE. "2.2. FEB. 2002 Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA VECCHIA 691, presso l'avvocato GIANCARLO LEPPO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocat o GENNARO €1,55 1.3000 ZANFAGNA, giusta procura a margine del ricorso;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
DG719288 SOCIETA' T COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI a r.l. C.M.C., in persona del legale rappresentante pro DG7192892001 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso l'avvocato CAROLINA VALENSISE, 2443 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE che la rappresenta e difende unitamente all'avvocat o Richiesta copia studio GE dal Sig.. DOMENICO BORGHESI, giusta procura per diritti L.
3.10 a margine del il-26.02.02 controricorso;
IL CANCELLIERE
- controricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE S.I.M.A.R. Srl, ES.AR. Srl, BASSANINI GINO, BASSANINI Richiesta copia studio F dal Sig. per diritt L.
3.10 GIUSEPPE;
- intimati -
IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 1722/99 della Corte d'Appello di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MILANO, depositata il 25/06/99; UFFICIO COPIE Richiesta copia studio udita la relazione della causa svolta nella pubblica dal Sig. HN 3.10 udienza del 30/11/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo per diritti L. 26.02.02 il PROTO;
IL CANCELLIERE udito per il ricorrente, 1'Avvocato Leppo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Valensise, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procu ratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso preliminarmente per il rinvio a nuovo ruolo per rinnovazione della notifica;
in subordine per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 9 giugno 1997 la s.r.l. Fi- duciaria Generale e di Revisori Contabili (FI) impu- 2 gnò davanti alla Corte d'appello di Milano il lodo par- ziale ed il lodo definito emessi in Milano, rispettiva- mente il 20 febbraio 1995 e il 7 aprile 1997, dal Col- legio arbitrale costituito in virtù di clausola compro- missoria contenuta nel contratto 20-21 aprile 1993, po- sto in essere dalla Società Cooperativa a resp.lim. Mu- ratori e Cementisti (MC) e dalla s.p.a. AR, da un lato, e, dall'altro, dalla FI e da IU e da NO IN. La opponente chiese che fosse dichiarata la nullità dei lodi che avevano deciso la controversia insorta tra le parti nella esecuzione del contratto (avente ad og- getto l'impegno della AR, "posseduta" dalla MC, di conferire nella società ES.AR s.r.l. il complesso tu- ristico alberghiero Pianeta Maratea, con contestuale obbligo di NO IN di acquisire l'intero capita- le sociale, liberando la SI e la MC dalle garanzie prestate a terzi e dai debiti verso istituti finanziari e dipendenti, per complessive lire 13.990.000.000); lo- di, di cui quello parziale aveva dichiarato risolto il contratto stesso per inutile decorso del termine essen- ziale in esso contenuto e, conseguentemente, aveva di- risolti i contratti di affitto dell'aziendachiarato alberghiera nonché del Centro servizi e del Club (accordi collegati al contratto in data 20-21 aprile Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.22811 99) 3 1993), e altresì l'accordo originario del 25 marzo 1992; aveva dichiarato che le quote della ES.AR. (oggetto di trasferimento alla FI) dovevano intender- si rientrati nella titolarità della AR;
aveva di- chiarato la sussistenza di giusta causa di revoca dei IN da componenti l'organo amministrativo della ES.AR., e rinviato al definitivo ogni decisione sulle altre domande delle parti e sulle spese;
mentre il lodo definitivo aveva condannato NO IN a pagare al- la MC e alla AR lire 3.222.000.000 con gli interes- si legali dal lodo al saldo, e la FI al pagamento di lire 855.000.000 alla MC e alla AR oltre agli inte- ressi legali, e, infine, la FI e i IN al paga- mento delle spese sostenute dalla MC e dalla AR, nonché le spese e le competenze spettanti al collegio arbitrale. La FI dedusse, con riferimento al lodo parziale, che gli arbitri erroneamente avevano interpretato come essenziale il termine del 30 ottobre 1993 (prorogato dalle parti al 30 novembre 1993 senza più dichiararne l'essenzialità) e, conseguentemente, dichiarato risolto ex art.1457 C.C. il contratto 20-21 aprile 1993 per inutile decorso del termine. E, con riferimento al lodo definitivo, l'errore in cui erano caduti gli arbitri correlando il danno subito dalla MC e dalla AR per Corte di cassazione est. V. Proto (r.n.22811 99) 4 effetto della risoluzione del contratto per inadempi- mento dei due IN, con gli interessi sull'importo da essi non versato. Sostenne, infine, che nessuna re- sponsabilità poteva comunque addebitarsi alla FI, che era soltanto una società fiduciaria e di revisione, alla quale, su indicazione dei IN e d'accordo tra di loro, le parti avevano inteso intestare 1'80% delle quote ES.AR per il periodo di tempo fino al perfezionamento del contratto. Una posizione, quindi, del tutto secondaria e marginale che non poteva giusti- ficare la condanna al risarcimento del danno pronuncia- ta dagli arbitri, che pure, con evidente contraddizio- ne, ne avevano riconosciuto e sottolineato nella moti- vazione del lodo definitivo il ruolo di semplice com- parsa. Si costituì la MC, eccependo preliminarmente la decadenza della FI dal diritto di proporre impugna- zione, non avendo essa impugnato il lodo parziale e avendo lasciato decorrere tutti i termini di cui agli artt.827 e 828 c.p.c. Nel merito rilevò che gli arbitri avevano esattamente riconosciuto la essenzialità del termine prorogato dalle parti di un solo mese, senza modificarne esplicitamente o implicitamente il caratte- re essenziale. Con riferimento alle somme liquidate da- gli arbitri а carico della FI, osservò che nessuna Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.22811 99) 5 contraddittorietà era configurabile sul punto, poiché la posizione non di primo piano della FI nella vi- cenda era stata considerata dagli arbitri ai fini dell'entità del risarcimento del danno, posto a suo ca- rico in misura minore. Sulla pronuncia relativa agli interessi, rilevò, infine, che trattavasi di censura di puro merito e, quindi, inammissibile. I convenuti IN, AR e ES.AR non si CO- stituirono e furono dichiarati contumaci. Disposta la sospensione dell'esecuzione dei due lo- di limitatamente alle pronunce a carico della FI in relazioni alle precarie condizioni economiche della Si- mar, la Corte, pronunciando sulle domande proposte dal- la FI nei confronti della MC, dichiarò inammissibile 1'impugnazione proposta contro i lodi emessi tra le parti. La Corte osservò: -che il lodo parziale, trattandosi di pronuncia che aveva deciso per intero l'an debeatur, rimandando al prosieguo la trattazione del quantum dovuto dalle parti inadempienti, rientrava tra quelli immediatamente impu- gnabili ai sensi della prima parte del terzo comma dell'art.727 c.p.C., con la conseguenza che la sua man- cata impugnazione nel termine stabilito precludeva di impugnarlo insieme col definitivo ed impediva, quindi Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.22811 99) 6 l'esame di tutte le domande ed eccezioni relative alla sussistenza e alla imputabilità dell'inadempimento; -con riferimento ai motivi relativi al lodo defini- tivo concernenti la quantificazione degli importi dovu- ti dalla FI, che la sentenza arbitrale aveva ampia- mente motivato e la censura tendeva a rimettere in di- scussione la congruità e la intrinseca fondatezza della relativa statuizione;
-che, anche per le censure relative al calcolo de- gli interessi e alla determinazione delle spese, si trattava di rilievi di puro merito che non potevano avere ingresso in quella sede. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la FI in base a quattro motivi. Ha resi stito con controricorso la MC. Motivi della decisione 1. Preliminarmente Va disattesa la richiesta del Pubblico Ministero, il quale ha concluso (in via prin- cipale) chiedendo che sia disposta la rinnovazione del- la notifica del ricorso a IU e a NO IN. Questi, infatti, non sono parti necessarie in senso SO- stanziale, e neanche in senso processuale, non essendo la pronuncia impugnata intervenuta nei loro confronti.
2. Col primo motivo del ricorso si denuncia viola- ○ falsa applicazione dell'art. 827, 3° comma, zione Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.22811 99) 7 c.p.c. La ricorrente deduce che erroneamente la senten- za impugnata ha statuito l'obbligo di impugnazione im- mediata del lodo parziale, in quanto la nuova disposi- zione di legge, avendo introdotto una semplice facoltà di impugnazione, non impedirebbe alla parte di impugna- re il lodo parziale (anche dopo la scadenza dei termi- ni) insieme con quello definitivo, all'esito globale del processo. E rileva che, contrariamente a quanto ha affermato la sentenza impugnata, la FI, nel corso del giudizio arbitrale, aveva tempestivamente espresso ri- serva di impugnazione del lodo parziale insieme con quello definitivo. Quest'ultima circostanza è contestata dalla resi- stente, la quale osserva che la FI non ha mai docu- mentato di avere, nei termini, espresso riserva di im- pugnazione. La censura è infondata, e le ragioni della infonda- tezza prescindono dall'eventuale riserva di impugnazio- ne che la FI afferma di avere espresso con riferimen- to al lodo parziale. Preliminarmente occorre rilevare che, secondo la Corte d'appello, il lodo parziale emesso il 20 febbraio 1995 - trattandosi chedi pronuncia aveva stabilito "per intero" la responsabilità delle parti, rinviando al lodo definitivo la statuizione sul quantum dovuto Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.22811 99) 8 dalle parti inadempienti a quelle adempienti - rientra- va (e rientra) nella ipotesi prevista nella prima parte del terzo comma dell'art.827 c.p.c. ("Il lodo che deci- de parzialmente il merito della controversia è immedia- tamente impugnabile"). Infatti, essa ha precisato che, con il lodo del febbraio '95 il Collegio arbitrale, da un lato, aveva dichiarato risolto ex art.1457 c.c., per inutile decorso del termine essenziale in esso contenu- to, il contratto 20-21 aprile formato inter partes, nonché gli accordi collegati e, dall'altro, aveva di- chiarato che le quote della società ES.AR, già ogget- to di trasferimento alla società FI, dovevano inten- dersi come automaticamente rientrate nella titolarità della SIAR, avendo la FI violato il patto di retro- cessione correlato all'inadempimento dei IN. Posto ciò, la sola questione da risolvere (e che la censura propone) consiste nel verificare se la previ- sione, introdotta con l'art. 18 della 1.5 gennaio 1994, n.25, della impugnabilità immediata del lodo che decide parzialmente il merito, sia suscettibile (o non) di im- pugnazione differita. Questione alla quale questa Cor- te, con riferimento alla disciplina dell'arbitrato an- teriore all'entrata in vigore della riforma, ha dato risposta negativa, sottolineando l'assoluta estraneità della riserva facoltativa di impugnazione al procedi- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.2281199) 9 arbitrale, per difetto dei presupposti pratici mento per il suo funzionamento, quali la comunicazione della sentenza parziale da parte della cancelleria e la fis- sazione di un'udienza successiva al deposito di detta sentenza, utile a segnare il termine finale per la for- mulazione della riserva (Cass.S.U.9 giugno 1986, n.3835 e Cass.28 agosto 1995, n.9028). In continuità con tale orientamento il Collegio ri- tiene che anche nel nuovo sistema si debba escludere 1'impugnazione differita, perché questa non è prevista dalla legge, vigendo nel nostro ordinamento processuale il principio della impugnazione immediata di tutte le sentenze (salvo le ipotesi di cui agli artt.340 e 361 c.p.c.), e costituendo la riserva facoltativa un quid pluris rispetto al diritto di impugnazione: inammissi- bile in difetto di un'espressa disposizione di legge, e, in ogni caso, neanche giustificabile, non ricorren- done i presupposti, sul piano dell'applicazione analo- gica.
3. Col secondo motivo la ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione circa la domanda di decla- ratoria di nullità del lodo definitivo per errore di diritto relativamente ai criteri seguiti nella liquida- zione del danno, avendo gli arbitri correlato il danno liquidato in favore della MC e della AR agli inte- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.22811 99) 10 ressi dovuti da queste ultime agli enti finanziatori sulle somme non corrisposte dal IN. Col terzo motivo denuncia omessa, insufficiente contraddittoria motivazione e violazione o falsa appli- cazione con riferimento all'art.828, 2° comma, c.p.c. sulla non ricorrenza in capo alla FI di alcun obbligo risarcitorio nei confronti della MC e della AR, es- sendosi il collegio arbitrale riservato al definitivo ogni decisione in ordine alle reciproche domande risar- citorie e di indennizzo delle parti. Col quarto motivo denuncia violazione o falsa ap- plicazione degli artt.823 n.3, 829 n.5 e 829 n.4 c.p.c. E deduce che la sentenza impugnata ha dichiarato inam- missibile l'impugnazione proposta dalla ricorrente con riguardo al combinato disposto degli artt. 823 n.3 e 829 n.5, mentre la FI aveva denunciato la nullità del lodo definitivo per contraddittorietà di motivazione ai sensi dell'art.829 n.4 c.p.c. I motivi sono tutti infondati. Anzitutto, occorre osservare che l'impugnazione del lodo per nullità non dà luogo ad un giudizio di appello che legittimi in ogni caso il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il iudicium rescindens, consi- stente nell'accertare se sussista 0 non taluna delle Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.22811 99) 11 nullità previste dall'art.829 c.p.c. come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando;
e soltanto se il giudizio rescindente si concluda con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art.830 c.p.c., il riesame del merito della pro- nuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo iudicium rescissorium (cfr.Cass.9 maggio 2000, n.5857). Muovendo da questa premessa, correttamente la sen- tenza impugnata, avendo escluso la sussistenza della contraddittorietà denunciata dalla società appellante, e rilevato che gli arbitri avevano ampiamente motivato, sia in ordine alla quantificazione degli importi dalla FI dovuti, che al calcolo degli interessi, ha affer- mato che le censure della società appellante, tendendo sostanzialmente a rimettere in discussione la congruità e la intrinseca fondatezza della decisione arbitrale, erano, come motivi di puro merito, inammissibili. In particolare, sul risarcimento facente capo alla FI, la Corte d'appello ha considerato che - ferma - l'affermazione della responsabilità di questa società, che non poteva più essere rimessa in discussione, es- sendo divenuto intangibile la decisione che tale re- sponsabilità aveva accertato con il lodo parziale - il Collegio arbitrale aveva spiegato perché la FI doveva Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.22811 99) 12 essere condannata al pagamento di lire 855.000.000 a titolo di risarcimento danni (oltre agli interessi ed alle spese): essendo la FI stessa responsabile, in concreto, anche se in misura attenuata rispetto ai Bas- sanini (dichiaratamente inadempienti), di avere "affiancato” questi ultimi nel resistere alle legittime richieste della SIAR e della MC, anziché provvedere 1097 129,11 all'attuazione della pattuita retrocessione delle quo- SEAT 41,32 te. TOT. 170,43 4. In conclusione, non sussistono le violazione de- nunciate, ed il ricorso, pertanto, deve essere rigetta- to. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
F La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di legittimi - tà, liquidate in complessive lire 40.18000 di cui lire 10 milioni per onorari. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2001, nella ca- mera di consiglio della prima Sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente 0 0 2 $ Vincenzo Proto Ziemuitoor Giovanni Losavio CORTE SHOREHA DI SSAZIONE Qui Deposi 22 FEB 2002 Corte cassazione est. V. Proto (14.228199) 13 TL CANCELLIERE