Sentenza 5 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2002, n. 4848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4848 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
I E D ) A 4 A S 7 O T S R S 7 T A O 8 T S 9 P I 1 M A G o I ' z R E r UBBLICA ITALIANA L a T R L L m A I A 6 D 08 4 84-85/20 2 D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I e , E g N T g O e G N L L COR O E E L 9 C S 1 Oggetto O . E t A r B D A SEZIONE PRIMA CIVILE ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 1805/01 Dott. IA Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Cron. 10.10 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud. 09/01/02 Dott. Aniello NAPPI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA, MAYRHOFER PAOLO, elettivamente VIALE MAZZINI 55, presso l'avvocato FRANCESCO VICECONTE, rappresentato e difeso dall'avvocato FERNANDO BOCCHINI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente ·
contro
AN AR, elettivamente domiciliata in FORASTIERE l'avvocato LAURAROMA, VIA BARBERINI 3, presso rappresentata e difesa dall'avvocato GRAZIAREMIDDI, delega a margine del 2002 AR DE IANNI, giusta 30 controricorso;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 2416/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 20/10/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2002 dal Consigliere Dott. IA Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Bocchini che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato De Ianni che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - 13 giugno 1996 il Tribunale di Con sentenza non definitiva del 6 Napoli, adito da OL HO, dichiarava le cessazione degli effetti civili del matrimonio con NN IA RE. -28 aprile 1998 loCon successiva sentenza definitiva del 6 marzo stesso Tribunale determinava in L.
2.500.000 mensili l'assegno divorzile in favore della RE ed in L.
1.500.000 mensili quello per il mantenimento delle figlie NT e CE, maggiorenni ma non ancora autosufficienti, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, escludeva l' obbligo di corresponsione del contributo per il mantenimento del figlio maggiore ER, divenuto economicamente indipendente, assegnava la casa coniugale alla RE. Proposto appello dal HO ed appello incidentale dalla RE, richieste ed acquisite indagini patrimoniali dalla Guardia di Finanza, con sentenza dell' 11 - 20 ottobre 2000 la Corte di Appello di Napoli rigettava entrambe le impugnazioni, osservando in motivazione per quanto in questa sede rileva - che la doglianza dell' appellante diretta ad ottenere l' esclusione dell' assegno divorzile, senza addurre fatti sopravvenuti rispetto alla domanda di primo grado, appariva formulata oltre i limiti dell' ammissibilità in sede di gravame, atteso che lo stesso HO, chiedendo con il ricorso introduttivo del giudizio che fosse confermato l' ammontare dell' assegno concordato in sede di revisione delle condizioni di separazione, aveva riconosciuto la spettanza dell' assegno in discorso alla moglie, casalinga e priva di redditi propri. Nè poteva validamente invocarsi la possibilità che la donna si dedicasse ad una attività lavorativa, tenuto ich conto della età della medesima, prossima a quella di pensionamento per qualunque lavoratrice. Ai fini dell' individuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio rilevava che la consistenza della casa coniugale, posta nel pieno centro cittadino ed in comproprietà tra i coniugi e l' ammontare dell'assegno pattuito già nel 1991, al momento della separazione, costituivano chiari indici di un agiato livello di vita. Rilevava, inoltre, che nell' accertamento della capacità economica del HO correttamente il primo giudice aveva tratto argomento dall' accordo concluso tra le parti il 14 ottobre 1994, in sede di giudizio per la revisione dell' assegno di separazione e qualche giorno prima della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio, con il quale l'uomo si era impegnato a corrispondere per il mantenimento della moglie e delldella finole un assegno complessivo rivalutabile di L.
3.000.000 mensili, a sostenere l' onere delle spese per la frequenza universitaria ed i libri, nonchè per cure mediche delle figlie, ed a concorrere alle non indifferenti spese straordinarie condominiali e di ristrutturazione della casa coniugale, per desumere la totale inattendibilità dei dati fiscali relativi agli anni 1994 e 1995. Osservava al riguardo che l' assunto dell' appellante di aver concluso quell' accordo soltanto per ottenere quanto prima il divorzio era privo di ogni fondamento, non pregiudicando in alcun modo la pendenza del giudizio di revisione delle condizioni di separazione la proposizione della domanda di divorzio. Parimenti inconsistente doveva ritenersi l' altro argomento addotto dal HO secondo il quale detto impegno sarebbe stato assunto nella 2 14 previsione di una ripresa economica nel settore della sua attività, atteso che ancora nel maggio 1998, al momento della precisazione delle conclusioni di primo grado, egli si era limitato a chiedere una mera riduzione dell' assegno, in misura genericamente indicata e rimessa al prudente apprezzamento del Tribunale. Esaminando, inoltre, singolarmente e nella loro globalità le denunce fiscali prodotte, a partire da quelle presentate quando la dedotta crisi del settore, sul finire del 1993, non si era ancora verificata, osservava che le stesse non possedevano alcun crisma di attendibilità, stante la loro assoluta incompatibilità con gli impegni consensualmente assunti in sede di separazione e di revisione delle condizioni di separazione, e non valevano minimamente a smentire gli univoci elementi presuntivi circa la capacità reddituale e contributiva tratti dal regolamento dei rapporti effettuato dalle parti in quella sede. Rilevava, altresì, che la documentazione acquisita e la prova testimoniale espletata avevano consentito di accertare che il HO, oltre a sottodenunciare i suoi redditi, aveva provveduto a diversificarli servendosi della sua nuova compagna, divenuta poi sua moglie. Osservava ancora che in tale quadro di riferimento doveva escludersi che l' intervenuta vendita di alcuni immobili di sua proprietà fosse stata determinata dalla necessità di far fronte ad essenziali esigenze di vita. Riteneva pertanto, conformemente a quanto rilevato dal Tribunale, che il riferimento agli accordi intervenuti tra le parti nel regime di separazione, da ultimo modificati con l' atto del 14 ottobre 1994, fosse 3 Ich lo strumento più idoneo per determinare le dimensioni della capacità contributiva dell' appellante. Aggiungeva al riguardo che l' obiezione del HO secondo la quale il primo giudice, determinando il complessivo importo dovuto per l' assegno divorzile e per il mantenimento dei figli, aveva superato il limite ivi indicato di L. 3.000.000, non teneva conto della circostanza che a fronte della rivalutazione prevista il 14 ottobre 1994 detto giudice aveva liquidato le somme dovute all' attualità, ossia con decorrenza dalla data della sentenza, e che nel richiamato accordo il marito aveva assunto una serie di oneri aggiuntivi, tra i quali quello decisamente rilevante della partecipazione alle spese di ristrutturazione della casa coniugale. Affermava in conclusione, con riguardo all' assegno divorzile, che la quantificazsua quantificazione in L.
2.500.000 mensili appariva la più congrua ad assicurare alla RE mezzi adeguati, tenuto conto delle posizioni contrapposte delle parti, ed in particolare del sacrificio personale della donna rispetto alle esigenze della famiglia nei lunghi anni della vita matrimoniale e delle responsabilità derivate al HO dalla costituzione di una nuova famiglia e dalla nascita di un figlio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il HO deducendo due motivi. Ha resistito con controricorso la RE. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 della legge n. 898 del 1970, come modificati dalla legge n. 74 del 1987, si deduce che la sentenza impugnata, nel porre a carico del ricorrente la somma complessiva di th L.
4.000.000 mensili a titolo di assegno di divorzio e di mantenimento delle due figlie, ha deformato le risultanze probatorie, non leggendo esattamente le dichiarazioni fiscali prodotte, in particolare non riscontrando l' indicazione nel quadro M del modello 740 relativo ai redditi del 1993 di un ulteriore reddito soggetto a tassazione separata di L. 41.934.000, idoneo a giustificare i termini dell' accordo raggiunto in sede di revisione delle condizioni di separazione personale, e non tenendo alcun conto della documentazione acquisita e dell' informativa della Guardia di Finanza, dalle quali risultava che con la progressiva crisi del settore commerciale nel quale svolgeva la sua attività il HO era riuscito a far fronte ai debiti assunti nei confronti di terzi ed agli obblighi di mantenimento a suo carico attraverso la vendita di immobili ed il definitivo prosciugamento del proprio patrimonio personale. Si deduce, altresì, che la stessa Corte ha fondato su una generica dichiarazione di uno dei figli il convincimento espresso circa le diversificazioni dei redditi del ricorrente, con l' intestazione alla attuale moglie di nuove rappresentanze commerciali, non considerando che quest' ultima esercitava già prima del matrimonio un' autonoma attività professionale ed ignorando la documentazione fiscale relativa alla medesima. Si osserva ancora che detta Corte ha conferito un' ingiustificata rilevanza alla proprietà di tre cespiti, dei quali uno gravato di usufrutto in favore della madre, un secondo consistente in un garage 5 ich utilizzato essenzialmente dai figli ed il terzo costituito da una piccola bottega locata a terzi per il canone di L. 400.000 mensili. Si deduce ulteriormente che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell' obbligo di mantenimento del figlio nato dal secondo matrimonio. Si rileva, infine, che la RE non è priva di mezzi economici, appartenendo ad una famiglia facoltosa ed avendo la disponibilità della casa coniugale. Con il secondo motivo, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si sostiene che le deduzioni svolte nel primo motivo integrano un ulteriore motivo di ricorso per motivazione insufficiente, irrazionale, apparente ed illogica, in relazione alle risultanze probatorie. I due motivi così sintetizzati vanno esaminati congiuntamente, per la loro logica connessione. Essi sono inammissibili. Premesso che, come è noto, non è suscettibile di censure, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, la ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito mediante il coordinamento dei vari elementi probatori, restando tale ricostruzione nell'ambito delle possibilità di apprezzamento dei fatti e spettando al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, valutarne l' attendibilità e la concludenza, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione di altri elementi probatori allegati dalle parti ( v. per tutte, di recente, Cass. 2001 n. 10484; 2001 n. 9662 ), appare evidente che le censure 6 proposte si risolvono, nonostante il richiamo formale al vizio di violazione di legge contenuto nel primo motivo ed a quello di vizio di motivazione formulato nel secondo, unicamente in contestazioni in fatto avverso gli apprezzamenti svolti dalla Corte territoriale sia in ordine alla non disponibilità da parte della RE di redditi propri, sia in relazione alla posizione patrimoniale e reddituale del HO, sia con riguardo ai criteri di quantificazione dell' assegno divorzile adottati nella sentenza impugnata, ed in una sollecitazione ad esaminare altri elementi ritenuti idonei a contrastare quelli posti a fondamento della decisione. Ed invero, a fronte delle argomentazioni svolte dalla Corte di Appello, e segnatamente a fronte del convincimento espresso circa la impossibilità per la RE di svolgere un' attività lavorativa retribuita per ragioni oggettive connesse all' età ed alla sua posizione di casalinga, nonchè circa la capacità economica del ricorrente, desunta da una serie di convergenti elementi probatori ed in particolare dal contenuto dell' accordo raggiunto tra le parti, in sede di revisione dell' assegno di separazione, appena qualche giorno prima dell' introduzione di questo giudizio - ritenuti idonei a superare le emergenze delle dichiarazioni fiscali in atti, a decorrere da quella relativa ai redditi del 1991, specificamente ed analiticamente esaminate dalla stessa Corte e valutate come del tutto incompatibili con l'entità degli impegni assunti in quella sede consensuale, i due mezzi di ricorso tendono unicamente a porre in discussione l'idoneità delle circostanze poste a base di tale convincimento ed a prospettare 7 на a questa Corte di legittimità meri rilievi in fatto volti ad ottenere una (inq ui mihite is nuova valutazione del merito. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in § 24,48 oltre € 2.000,00 , per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il felel, w ay 9 gennaio 2002. IL PRESIDENTE) IL CONSIGLIERE ESTENSORE helo pheil. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE - 5 APR. 2002 Luisa Passinett Mire IL CANCELLIERE I D E A A ) O T 4 S .7 S R S n O T A 7 P S T I 8 IM 9 1 G ' A L E o R rz L R T a A L I m D A D 6 E I , T e N O g N g L G E e L O L S O E 9 :1 A B t r D (A 8