Sentenza 30 ottobre 1998
Massime • 1
La condanna alle spese processuali relative al procedimento incidentale di riesame non costituisce titolo autonomo, suscettibile di immediata esecuzione, in quanto il recupero di tali spese postula la definizione del procedimento principale, il cui esito, in caso di condanna, determina l'attivazione della relativa procedura. Ciò in virtù dell'art.181, comma primo, norme att. cod. proc. pen., il quale dispone che la cancelleria "provvede al recupero ... nei confronti del condannato", ed "entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza ... di condanna", e anche alla stregua degli artt.199 e 200 delle stesse norme di attuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/1998, n. 3399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3399 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 30.10.98.
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " Giangiulio Ambrosini Consigliere N. 3399
3. " Ugo Scelfo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Adalberto Albamonte Consigliere N. 22321/98
la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da DE PO NT, avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di santa Maria Capua Vetere, pronunciato in data 9.4.1998;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso, Udita la relazione del Consigliere Dr. A.Albamonte;
Lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per a.c.r.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
C.C. n. 22321/98 R.G.
DE PO NT ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 9.4.1998, con la quale, pronunciando sull'incidente di esecuzione, rigettava la richiesta di sospensione del precetto e di revoca della formula esecutiva relativamente alla condanna al pagamento delle spese processuali, con riguardo alla definizione -a lui sfavorevole- del procedimento di riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo disposto nei suoi confronti.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: violazione degli artt. 691 e 535 c.p.p. essendo stato disposto il recupero delle some anticipate dallo Stato, riguardo al procedimento incidentale di cautela reale, prima della definizione del processo principale, al quale tale recupero andava invece correlato;
violazione della normativa processuale in quanto il provvedimento impositivo del sequestro conservativo era stato revocato.
Il ricorso è fondato, e l'impugnato provvedimento, pertanto, va annullato.
Invero, la condanna alle spese processuali relative al procedimento incidentale di riesame non costituisce titolo autonomo, suscettibile di immediata esecuzione, in quanto il recupero di tali spese postula la definizione del procedimento principale, il cui esito, in caso di condanna, determina l'attivazione della relativa (unitaria) procedura. Difatti, l'art. 181, comma 1, norme att. cod. proc. pen. dispone che la cancelleria "provvede al recupero ... nei confronti del condannato", ed l'entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza .... di condanna". Il che si desume poi anche dagli artt. 199 e 200 norme att. c.p.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, e dichiara senza effetto l'atto di precetto in data 10.11.1997 intimato per il recupero delle spese processuali di cui all'ordinanza 29.2.1996. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 30 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 1999