Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/1998, n. 3399
CASS
Sentenza 30 ottobre 1998

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La condanna alle spese processuali relative al procedimento incidentale di riesame non costituisce titolo autonomo, suscettibile di immediata esecuzione, in quanto il recupero di tali spese postula la definizione del procedimento principale, il cui esito, in caso di condanna, determina l'attivazione della relativa procedura. Ciò in virtù dell'art.181, comma primo, norme att. cod. proc. pen., il quale dispone che la cancelleria "provvede al recupero ... nei confronti del condannato", ed "entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza ... di condanna", e anche alla stregua degli artt.199 e 200 delle stesse norme di attuazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/1998, n. 3399
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3399
    Data del deposito : 30 ottobre 1998

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