Sentenza 18 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10430 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
104 30/0 2 IN D E DL PO LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pagamento somma SEZIONE TERZA CIVILE rapporto locazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5541/99 Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente Consigliere Dott. Michele VARRONE Cron. 28033 PURCARO Rel. Consigliere Dott. Italo 2112 Consigliere Rep. Dott. Fabio MAZZA Ud. 04/03/02 ConsigliereDott. Maria Margherita CHIARINI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti € 41-9 LUG. 2002 ROMEO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA- IL CANCELLIERE SISTINA 121, presso studio PANUCCIO, difeso dall'avvocato MUSMECI SEBASTIANO, giusta delega 10ORTE SUPREMA CANCELLERIA atti;
Richie dal Si - ricorrente per contro il SCORDO ROSA VED SIMONETTI, elettivamente domiciliata in CORT ROMA VLE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio Rich dal dell'avvocato SPINOSO ANTONINO, difesa dall'avvocato per diritt controricorrente UFFICIO COCORTE SUPREMA DI CASCATIONBELLIERE BORRUTO VINCENZO, giusta delega in atti;
BABBAZIONA -2002 studio avversO la sentenza n. 499/98 del Tribunale di REG .Richiesta 558 per diritti IL CANCELLIERE 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CALABRIA, emessa il 9/10/1998 e depositata il Richiesta copia esecutiva dal Sig. BORRUTO 18/11/98; RG.955/1997, per diritti €14.46 il 11 NOV. 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 04/03/02 dal Consigliere Dott. Italo X ESECUZIone FORZATA PURCARO;
udito l'Avvocato ALBERTO NU (per delega Avv. Sebastiano Musumeci); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 28 novembre 1995 OS OR, premesso di essere proprietaria di un im- mobile sito ai nn.332 e 334 del Corso Garibaldi di Reg- gio Calabria, condotto in locazione ad uso non abitati- vo da IU ME, chiese al Pretore di tale città di fissarsi l'udienza di comparizione delle parti, per sentire accertare il canone relativo al rapporto di lo- cazione e conseguentemente per ottenere la condanna del ME al pagamento della differenza tra quanto dallo stesso dovuto e quanto versato dal 1 febbraio 1994, che si assumeva non comprensivo degli aumenti ISTAT. Si costituì IU ME, il quale eccepì il man- cato rispetto dei termini di comparizione legge e l'intervenuta decadenza del locatore ex art.79 2 L.392/78; quindi, venne fissata una nuova udienza nel rispetto dei termini. All'esito dell'espletata istruttoria, il Pretore adito accolse la domanda, condannando il ME al paga- mento, in favore della OR, della somma di 11.003.600, oltre interessi, fino al soddisfo, sugli importi annualmente dovuti a titolo di differenza tra il canone versato e quello dovuto sulla base delle in- tervenute variazioni ISTAT a far tempo dal febbraio pagamento delle spese 1994 al giugno 1998, oltre al processuali. Su gravame del soccombente, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza depositata in data 18 novembre 1998, respinse l'appello proposto, rilevando in parte motiva che vi erano state le richieste di adeguamento da parte della locatrice e che il conduttore aveva provveduto al pagamento del canone aggiornato, peraltro in misura inferiore a quanto richiesto e dovuto. Per la cassazione della suindicata sentenza Giusep- pe ME ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, cui ha resistito con controricorso, OS OR. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Deve essere, preliminarmente disattesa, siccome ma- nifestamente infondata, l'eccezione di inammissibilità 3 del ricorso, sollevata dalla resistente, sotto il pro- filo che la procura speciale, apposta nella seconda pa- gina del ricorso, è priva di data, mentre essa non con- tiene alcun riferimento al ricorso per cassazione. Al riguardo, ai fini di confutare quanto dedotto dalla resistente, è sufficiente richiamare quanto sta- tuito dalle S.U. di questo Supremo Collegio, con la massima n.2642 del 10 marzo 1998, secondo cui:" Quando dalla copia notificata all'altra parte risulta che il ricorso per cassazione (o il controricorso) presenta- no a margine o in calce ovvero in foglio separato ad essi unito materialmente una procura rilasciata al di- fensore che ha sottoscritto l'atto, tale procura sal- Vo che dal suo testo non si rilevi il contrario - deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dall'art.365 c. p. C., anche se non contiene alcun ri- ferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere, deponendo per la validità di siffatta pro- P. C. (nella nuova formulazione risul- cura l'art.83 c. dall'art.1 della legge 27 maggio 1997 n.141) il tante quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per rite- nere che la posizione topografica della procura, (il cui rilascio può ora avvenire oltreché in calce e a 4 margine dell'atto anche in un foglio separato, ma con- giunto materialmente all'atto) è idonea, al tempo stes- So, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, senza che per contro, nel giudizio di legittimità, considerato il carattere pre- esclusivamente) privato de-valentemente (ancorché non gli interessi regolati dal codice di rito con le di- sposizioni concernenti il rilascio della procura (il controllo giudiziario della quale, sotto il profilo della autenticità e specificità, deve da quel carat- tere trarre criteri di orientamento) e tenuto conto delle esigenze inerenti al diritto di difesa, costitu- zionalmente garantito davanti a qualsivoglia giudice in ogni stato e grado del giudizio, esprimentesi in mate- ria nella libera scelta del difensore operata dai pri- vati, possa esigersi dalla parte conferente l'espressa enunciazione nella procura, a garanzia dell'altra parte, di quanto quest'ultima può già ritenersi compre- SO in ragione dell'essere tale procura contenuta nel- l'atto contro di essa diretto, potendo fra l'altro una tale non prevista necessità risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustificato da esigenze di tutela della controparte". 5 Con il primo motivo, il ricorrente denunzia viola- zione del petitum della causa di merito, per avere il giudice di appello dato atto erroneamente della condan- na, contenuta nella sentenza di primo grado, di esso ricorrente alla somma di lire 311.063.600. La censura è manifestamente infondata. Invero, quanto denunziato con il motivo in esame integra una circostanza del tutto irrilevante ai fini della decisione, atteso che il giu- dice di appello, pur avendo in effetti indicato erro- neamente nella motivazione una somma diversa da quella alla quale fu condannato l'appellante in primo grado, ha, peraltro, confermato "in ogni sua parte" la senten- za pretorile, con la relativa condanna alla somma fis- sata dal Pretore. Con il secondo motivo, il ricorrente, sostenendo l'erronea applicazione degli artt.32 e 67 L.392/1978, deduce che, in carenza, nella specie, di una clausola contrattuale che prevedesse gli aggiornamenti ISTAT del canone locatizio, tali aggiornamenti potevano essere pretesi dal locatore solo per effetto dell'accordo del- le parti. Orbene, tale accordo era stato ritenuto rag- giunto per "facta concludentia" dal giudice di merito, peraltro, non aveva considerato che l'intesa trache, locatore e conduttore era stata raggiunta solo a parti- re dal quarto anno della stipula del contratto, con la 6 力 duplice conseguenza che il comportamento del conduttore non poteva considerarsi come tacita accettazione della richieste della locatrice e che non vi erano differenze tra il dovuto ed il versato. Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata non ha premesso, in narrati- alcun fatto da cui evincere che, in appello, il ri- va, corrente avesse dedotto le questioni di cui al motivo del ricorso e lo stesso ricorrente, nel narrare le vi- cende processuali, non vi ha incluso la proposizione di un motivo di appello "ad hoc" e neanche nell'esposi- zione dei motivi della presente impugnazione egli for- nisce un qualsiasi elemento in proposito, come era suo onere. Infatti - secondo la giurisprudenza di questa Corte, da anni pacifica ove di una determinata que- stione giuridica, che implichi un accertamento in fat- to, non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ri- corrente evita una statuizione d'inammissibilità, per novità della censura soltanto se asserisce di aver de- dotto la questione davanti al giudice "a quo" ed in- dichi anche in quale atto e/o in quale momento del giudizio precedente lo abbia fatto, in modo da dare al Collegio il modo di controllare, ex actis, la veridici- tà di tale asserzione prima di passare al merito (nella specie il ricorrente. nemmeno asserisce di aver 7 dedotto la questione al giudice di appello). Con il terzo motivo, lamentando erronea applicazio- ne degli artt. 67 e 28 L.392/1978 e 15 bis L. 94/1982, il ricorrente deduce che il contratto inter partes era stato stipulato dopo la scadenza del regime transito- rio, sulla base di un nuovo accordo delle parti. Per- tanto, gli aggiornamenti non erano automatici, essendo gli stessi legittimi solo se le parti avessero raggiun- to un'intesa al riguardo. Viceversa, il giudice di me- rito aveva ritenuto, erroneamente, che gli aggiornamen- ti erano soggetti solo alle preventiva richiesta della locatrice. Su tale punto decisivo era stata omessa qualsiasi motivazione, che si combinava con l'errore di diritto nell'individuazione delle norme che regolano il rapporto di locazione. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte in- fondata. Sotto il primo profilo, con la prima parte dello stesso si deduce una questione nuova, che, per quanto detto in precedenza, è inammissibile in questa sede. In ordine alla seconda parte del motivo, la stessa è infondata, non sussistendo la dedotta omessa motiva- zione, posto che, come lo stesso ricorrente ha dedotto nel secondo motivo del ricorso, il giudice di merito ha ritenuto sussistere per fatti concludenti l'accordo tra 8 # le parti in ordine all'aumento degli aggiornamenti ISTAT del canone. Sulla base di tale premessa, il giu- dice di merito ha accertato che il conduttore versò una somma inferiore a quella dovuta, in ordine alla quale, come risulta dalla sentenza impugnata, lo stesso con- duttore, in sede di appello, non contestò specificamen- te il calcolo effettuato dal giudice di prime cure. In conclusione il ricorso va respinto, con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. 3
P.Q.M.
0 T 0 T R La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- O E T DECLE N te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in euro 9121 oltre onorari liquidati in Euro 1.500,00. 109T129.11 456T 20,66 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- TOT 149,77 la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 4 marzo 2002. Consi liere relatore ed estensore Il Presidente вать витер CANCELLERIA IL DIRETTORE Umberto Cicero Umber Depositata in Cancelleria MARCA DA BOLLO 8 LUG. 2002 (5000 MARCA DA BOLLO AL DIRETTORE DI CANCELLERIA $5000 1 SUPREMA oggi, Umberto Cicero CINQUEMILA R E S Y Z I O N 9