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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 6787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6787 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AD AS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Antonio Balsamo, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo, ha riqualificato il reato contestato a AS El HA al capo 1 dell'imputazione nella fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen. per aver dichiarato false generalità al capotreno del treno regionale su cui viaggiava, e confermata la responsabilità penale per il reato di cui agli artt. 581 e 61, n. 10 cod. pen. affermata a suo carico in primo grado per aver percosso lo stesso capotreno ha rideterminato la pena a lui inflitta nella misura ritenuta di giustizia, revocando contestualmente la sospensione condizionale della pena concessa all'imputato con altra precedente sentenza del Tribunale della Spezia. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 6787 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 14/01/2026 2. Il ricorso per cassazione si compone di due motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale in riferimento al capo 1 dell'imputazione, poiché la Corte avrebbe riqualificato il reato contestato (originariamente ricondotto all'art. 496 cod. pen.) senza che la difesa ne fosse preventivamente informata. Ciò contrasterebbe con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in seguito alla sentenza della Corte EDU dell'il dicembre 2007, SS c. IA, che ritiene non violato l'art. 6 CEDU e l'art. 111, terzo comma, Cost. qualora la diversa qualificazione fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità, e con quanto statuito dalla sentenza 9 novembre 2023, BK. C- 175/22 della Corte di Giustizia dell'UE, che afferma che la diversa qualificazione giuridica del fatto in mancanza del preventivo avviso al difensore in modo da consentirgli di predisporre efficacemente la propria difesa in relazione alla nuova qualificazione violerebbe l'art. 6, par. 4 della direttiva 2012/13/UE, secondo l'interpretazione vincolante di questa. Tale mancato avviso sarebbe impugnabile ai sensi dell'art. 8, par. 2, della medesima direttiva. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione al capo 2 dell'imputazione, poiché la Corte non avrebbe indicato i presupposti che secondo la giurisprudenza di legittimità giustificherebbero l'applicazione dell'art. 581 cod. pen., ossia che la manomissione sia idonea a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica e sia caratterizzata da un apprezzabile contenuto di violenza finalizzato a provocare una sensazione fisica di dolore nella vittima. Considerato in diritto Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 1.11 primo motivo, che pone una questione di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, è generico e, comunque, infondato. 1.1. Per un verso, a norma dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione. Questo potere-dovere spetta a ogni organo giurisdizionale ed è pacificamente riconosciuto al giudice di appello, ai sensi dell'art. 597 comma 3 cod. proc. pen., come del resto alla Corte di cassazione — ora con le modalità di cui all'art. 611, comma 1 sexies cod. proc. pen., introdotto dal D. Lgs. n. 150 del 2022 alla luce, in primo luogo, delle direttrici della decisione della Corte EDU 11 dicembre 2007, SS c. IA (cfr. Relazione illustrativa al d. Igs. n. 150 del 2022, pag.339) - fermi il divieto di reformatio in peius e del rispetto dei principi sovranazionali del contraddittorio e della prevedibilità delle decisioni. 2 Questi ultimi, segnatamente, hanno trovato conferma nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, quarta sezione, del 9 novembre 2023 nella causa C 175-22, ricorrente BK - citata nel ricorso - che si è espressa testualmente così (par.50): < l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13 deve essere interpretato nel senso che osta a una giurisprudenza nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero senza informare tempestivamente l'imputato della nuova qualificazione prospettata in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propria difesa e, pertanto, senza offrire a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione a tale nuova qualificazione. In questo contesto, non assume alcuna rilevanza la circostanza che detta qualificazione non sia tale da comportare l'applicazione di una pena più severa rispetto al reato per il quale la persona era inizialmente perseguita>. E ancora, con mirato riferimento all'esigenza di salvaguardare l'esercizio del diritto di difesa, la sentenza della Corte di Giustizia ha richiamato il considerando 29 della direttiva citata, che prevede che "qualora, nel corso del procedimento penale, i particolari concernenti l'accusa cambino in modo tale da ripercuotersi in modo sostanziale sulla posizione delle persone indagate o imputate, ciò dovrebbe esser loro comunicato ove necessario per salvaguardare l'equità del procedimento e a tempo debito per consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa" (par. 39), ma ha sottolineato come qualsiasi modificazione giuridica dei fatti possa avere un'incidenza determinante sull'esercizio dei diritti della difesa (par. 41), anche qualora il nuovo reato prospettato non contenga nuovi elementi costitutivi rispetto al reato precedentemente contestato, poiché non si potrebbe escludere che la comunicazione della nuova qualificazione prospettata conduca ad una diversa predisposizione della difesa da parte dell'imputato (par. 45). 1.2. La giurisprudenza di legittimità si è posta nel solco di tali indicazioni e si è consolidata nell'affermare che l'attribuzione, all'esito del giudizio di appello, al fatto contestato, di una diversa qualificazione giuridica non si pone in contrasto con gli artt. 111, secondo comma, Cost. e 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non abbia determinato, in concreto, una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438; Sez. 6, n.422 del 19/11/2019, P.G. c/Petittoni Charly che, a sua volta, ha valorizzato proprio la prevedibilità della riqualificazione e l'attuazione del contraddittorio sul punto, che neutralizzi l'eventualità di atti "a sorpresa", quali limiti posti dalla giurisprudenza della Corte EDU al fine di armonizzare l'esercizio del potere del giudice con il diritto di difesa). La prevedibilità in concreto del diverso nomen iurís della condotta ascritta e la mancanza di pregiudizio per le prerogative della difesa definiscono, dunque, il perimetro entro il quale deve mantenersi il rapporto tra accusa e sentenza nei termini consentiti dall'art. 521 cod. proc. pen., dovendosi escludere la violazione del principio di correlazione «qualora il nucleo essenziale del fatto 3 contestato non abbia subito un significativo mutamento e la possibilità di una diversa qualificazione giuridica sia stata nota o, comunque, prevedibile per l'imputato e non abbia determinato in concreto alcuna lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da tale modifica scaturiscono» (Sez. 3, n. 18146 del 10/03/2021, A., Rv. 281608 - 01) e a condizione che «l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione» (Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052 - 01; Sez.6, n. 11956 del 13/03/2017, Rv.269655; pure Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 - 01). Il díctum della sentenza della Corte di giustizia sopracitata è stato da diverse pronunce di questa Corte (ad es. Sez.6, n. 26628 del 24/04/2024, PG c/Cospito, in motivazione;
Sez.4, n. 18366 del 17/01/2024, T., in motivazione), sostanzialmente accomunato a quanto espresso dalla sentenza SS e dalla giurisprudenza di legittimità che ne è derivata, incentrata sulla valutazione di «un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito tale da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti», come puntualizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite Lucci, già menzionata. Orbene, i segmenti processuali esaminabili nel caso in scrutinio comprovano come nessuna lesione sia stata arrecata ai canoni sovranazionali del contraddittorio e della prevedibilità delle decisioni. La dialettica del contraddittorio dibattimentale si è sviluppata, sin dalla fase di primo grado, sul rifiuto del prevenuto di indossare la mascherina di sicurezza e sull'iniziativa del capotreno di esigere da lui la consegna di un documento di riconoscimento allo scopo di segnalarne l'infrazione e la condotta aggressiva, tenuta nei suoi confronti, alle forze di polizia;
l'imputato ha trascritto il "nickname" dei contatti "sodal" sul foglio esibitogli dal capotreno, che subito dopo ha chiesto l'intervento della polizia ferroviaria, eluso dall'interessato che, alla prima fermata utile, è fuggito (cfr. pag. 2 sentenza di primo grado). In altre parole, il confronto delle parti sul fatto e sui temi di prova ha consentito il pieno dispiegarsi dell'esercizio del diritto di difesa sui profili di riconducibilità della condotta tenuta dal ricorrente agli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., dal momento che, per costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il capotreno è pubblico ufficiale nello svolgimento delle proprie mansioni all'interno del convoglio e conserva tale munus nell'esercizio di tutte le operazioni volte a garantire il controllo sulla sicurezza dei passeggeri a bordo delle vetture (da ultimo, sez.6, n. 20125 del 26/03/2025, Bourrous, n.m.); il ruolo così rivestito è strumentale anche al rilevamento delle infrazioni (sez.5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839; sez. 6, n. 15113 del 17/03/2016, Totta, Rv. 267311; sez. 1, n. 38389 del 18/09/2009, Novello, Rv. 244747; sez. 1, n. 10027 del 22/06/2000, PM in proc. Aalam, Rv. 217952), che comporta l'accertamento e l'annotazione delle generalità del trasgressore e, in siffatta ipotesi, il pubblico ufficiale svolge una funzione attestatrice e 4 certificatoria, che rappresenta il quid pluris che distingue la fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen. da quella, più generale e svincolata dalla specifica direzione di tali poteri, descritta dall'art. 496 cod. pen.. 1.3. Quanto, poi, alle prerogative difensive attuabili dopo l'operata riqualificazione, è giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità che "in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, SS c. IA, essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione" (ex multis, sez.5, n. 42635 del 10/09/2024, Clementi, Rv. 287235; sez.6, n. 422 del 19/11/2019, P.G. c. Petittoni, Rv. 278093, cit.), come in effetti si è verificato. 1.4.Per altro verso, la doglianza non sfugge a critica di endemica genericità, perché il ricorrente, che si è limitato a lamentare il mancato rispetto, in astratto, degli insegnamenti della Corte di giustizia U.E., non ha nemmeno indicato quale concreto pregiudizio egli avrebbe patito a riguardo dell'impostazione di una potenziale, diversa strategia difensiva nel caso in cui sin dall'origine fosse stato elevato il rimprovero di cui all'art. 495 cod. pen., tenuto conto, in particolare, della coincidenza del minimo edittale rispetto a quello dell'art. 496 cod. pen., concretamente applicato nella vicenda in esame dal verdetto del primo giudice, confermato dalla Corte territoriale in assenza di impugnazione del pubblico ministero. 2.11 secondo motivo, in parte aspecifico e non consentito nel giudizio di Cassazione, è infondato. 2.1.Esso è orientato ad una diversa, e non autorizzata in sede di legittimità, ricostruzione in fatto, oltre che reiterativo di motivi già promossi dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente respinti. Deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.nn.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Le decisioni di merito, in doppia conforme, hanno chiarito che "la condotta realizzata dall'imputato si è sostanziata in una "presa", con la propria mano, al collo della vittima, azione che, tenuto conto delle modalità e della parte del corpo attinta, era tale da provocare una sensazione dolorosa nella vittima ed era, potenzialmente, idonea ad attentare alla vita o, comunque, all'incolumità della persona offesa" (pag.5 sent. appello, che ha puntualizzato quanto riportato nella parte motiva della prima pronunzia a riguardo dell'agire dell'imputato, che "metteva una mano al collo" del capotreno, gli intimava di "portargli rispetto" e "dopo brevi istanti [...] mollava la presa", pag. 1). Tale comportamento è stato congruamente 5 ricondotto al paradigma del reato di percosse, in sintonia con la citata giurisprudenza di legittimità (sez.5, n. 27990 del 06/02/2013, C., Rv. 256317), allineata del resto al principio generale in virtù del quale, ai fini della configurabilità del reato di percosse è sufficiente, trattandosi di reato di mera condotta, l'idoneità della condotta di violenta manomissione dell'altrui persona fisica a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo, invece, necessario che tale sensazione di dolore si verifichi, fermo il "discrimen" rispetto al reato di lesione personale, configurabile quando il soggetto attivo cagioni una lesione dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente (sez.5,n. 38392 del 17/05/2017, P.M., P.C. in proc. Moraldi, Rv. 271122). I rilievi mossi, in proposito, da parte ricorrente, si riducono a vaghe note di dissenso e richiamano un precedente di questa sezione che non è pertinente, perché attinente ad un caso diverso, nel quale si discettava di una "spinta" o di "una mano poggiata sulla spalla", tra l'altro nemmeno espressamente contestate nel capo d'imputazione. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 14/01/2026 Il con5ialiere estensore
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Antonio Balsamo, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo, ha riqualificato il reato contestato a AS El HA al capo 1 dell'imputazione nella fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen. per aver dichiarato false generalità al capotreno del treno regionale su cui viaggiava, e confermata la responsabilità penale per il reato di cui agli artt. 581 e 61, n. 10 cod. pen. affermata a suo carico in primo grado per aver percosso lo stesso capotreno ha rideterminato la pena a lui inflitta nella misura ritenuta di giustizia, revocando contestualmente la sospensione condizionale della pena concessa all'imputato con altra precedente sentenza del Tribunale della Spezia. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 6787 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 14/01/2026 2. Il ricorso per cassazione si compone di due motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale in riferimento al capo 1 dell'imputazione, poiché la Corte avrebbe riqualificato il reato contestato (originariamente ricondotto all'art. 496 cod. pen.) senza che la difesa ne fosse preventivamente informata. Ciò contrasterebbe con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in seguito alla sentenza della Corte EDU dell'il dicembre 2007, SS c. IA, che ritiene non violato l'art. 6 CEDU e l'art. 111, terzo comma, Cost. qualora la diversa qualificazione fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità, e con quanto statuito dalla sentenza 9 novembre 2023, BK. C- 175/22 della Corte di Giustizia dell'UE, che afferma che la diversa qualificazione giuridica del fatto in mancanza del preventivo avviso al difensore in modo da consentirgli di predisporre efficacemente la propria difesa in relazione alla nuova qualificazione violerebbe l'art. 6, par. 4 della direttiva 2012/13/UE, secondo l'interpretazione vincolante di questa. Tale mancato avviso sarebbe impugnabile ai sensi dell'art. 8, par. 2, della medesima direttiva. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione al capo 2 dell'imputazione, poiché la Corte non avrebbe indicato i presupposti che secondo la giurisprudenza di legittimità giustificherebbero l'applicazione dell'art. 581 cod. pen., ossia che la manomissione sia idonea a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica e sia caratterizzata da un apprezzabile contenuto di violenza finalizzato a provocare una sensazione fisica di dolore nella vittima. Considerato in diritto Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 1.11 primo motivo, che pone una questione di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, è generico e, comunque, infondato. 1.1. Per un verso, a norma dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione. Questo potere-dovere spetta a ogni organo giurisdizionale ed è pacificamente riconosciuto al giudice di appello, ai sensi dell'art. 597 comma 3 cod. proc. pen., come del resto alla Corte di cassazione — ora con le modalità di cui all'art. 611, comma 1 sexies cod. proc. pen., introdotto dal D. Lgs. n. 150 del 2022 alla luce, in primo luogo, delle direttrici della decisione della Corte EDU 11 dicembre 2007, SS c. IA (cfr. Relazione illustrativa al d. Igs. n. 150 del 2022, pag.339) - fermi il divieto di reformatio in peius e del rispetto dei principi sovranazionali del contraddittorio e della prevedibilità delle decisioni. 2 Questi ultimi, segnatamente, hanno trovato conferma nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, quarta sezione, del 9 novembre 2023 nella causa C 175-22, ricorrente BK - citata nel ricorso - che si è espressa testualmente così (par.50): < l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13 deve essere interpretato nel senso che osta a una giurisprudenza nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero senza informare tempestivamente l'imputato della nuova qualificazione prospettata in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propria difesa e, pertanto, senza offrire a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione a tale nuova qualificazione. In questo contesto, non assume alcuna rilevanza la circostanza che detta qualificazione non sia tale da comportare l'applicazione di una pena più severa rispetto al reato per il quale la persona era inizialmente perseguita>. E ancora, con mirato riferimento all'esigenza di salvaguardare l'esercizio del diritto di difesa, la sentenza della Corte di Giustizia ha richiamato il considerando 29 della direttiva citata, che prevede che "qualora, nel corso del procedimento penale, i particolari concernenti l'accusa cambino in modo tale da ripercuotersi in modo sostanziale sulla posizione delle persone indagate o imputate, ciò dovrebbe esser loro comunicato ove necessario per salvaguardare l'equità del procedimento e a tempo debito per consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa" (par. 39), ma ha sottolineato come qualsiasi modificazione giuridica dei fatti possa avere un'incidenza determinante sull'esercizio dei diritti della difesa (par. 41), anche qualora il nuovo reato prospettato non contenga nuovi elementi costitutivi rispetto al reato precedentemente contestato, poiché non si potrebbe escludere che la comunicazione della nuova qualificazione prospettata conduca ad una diversa predisposizione della difesa da parte dell'imputato (par. 45). 1.2. La giurisprudenza di legittimità si è posta nel solco di tali indicazioni e si è consolidata nell'affermare che l'attribuzione, all'esito del giudizio di appello, al fatto contestato, di una diversa qualificazione giuridica non si pone in contrasto con gli artt. 111, secondo comma, Cost. e 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non abbia determinato, in concreto, una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438; Sez. 6, n.422 del 19/11/2019, P.G. c/Petittoni Charly che, a sua volta, ha valorizzato proprio la prevedibilità della riqualificazione e l'attuazione del contraddittorio sul punto, che neutralizzi l'eventualità di atti "a sorpresa", quali limiti posti dalla giurisprudenza della Corte EDU al fine di armonizzare l'esercizio del potere del giudice con il diritto di difesa). La prevedibilità in concreto del diverso nomen iurís della condotta ascritta e la mancanza di pregiudizio per le prerogative della difesa definiscono, dunque, il perimetro entro il quale deve mantenersi il rapporto tra accusa e sentenza nei termini consentiti dall'art. 521 cod. proc. pen., dovendosi escludere la violazione del principio di correlazione «qualora il nucleo essenziale del fatto 3 contestato non abbia subito un significativo mutamento e la possibilità di una diversa qualificazione giuridica sia stata nota o, comunque, prevedibile per l'imputato e non abbia determinato in concreto alcuna lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da tale modifica scaturiscono» (Sez. 3, n. 18146 del 10/03/2021, A., Rv. 281608 - 01) e a condizione che «l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione» (Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052 - 01; Sez.6, n. 11956 del 13/03/2017, Rv.269655; pure Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 - 01). Il díctum della sentenza della Corte di giustizia sopracitata è stato da diverse pronunce di questa Corte (ad es. Sez.6, n. 26628 del 24/04/2024, PG c/Cospito, in motivazione;
Sez.4, n. 18366 del 17/01/2024, T., in motivazione), sostanzialmente accomunato a quanto espresso dalla sentenza SS e dalla giurisprudenza di legittimità che ne è derivata, incentrata sulla valutazione di «un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito tale da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti», come puntualizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite Lucci, già menzionata. Orbene, i segmenti processuali esaminabili nel caso in scrutinio comprovano come nessuna lesione sia stata arrecata ai canoni sovranazionali del contraddittorio e della prevedibilità delle decisioni. La dialettica del contraddittorio dibattimentale si è sviluppata, sin dalla fase di primo grado, sul rifiuto del prevenuto di indossare la mascherina di sicurezza e sull'iniziativa del capotreno di esigere da lui la consegna di un documento di riconoscimento allo scopo di segnalarne l'infrazione e la condotta aggressiva, tenuta nei suoi confronti, alle forze di polizia;
l'imputato ha trascritto il "nickname" dei contatti "sodal" sul foglio esibitogli dal capotreno, che subito dopo ha chiesto l'intervento della polizia ferroviaria, eluso dall'interessato che, alla prima fermata utile, è fuggito (cfr. pag. 2 sentenza di primo grado). In altre parole, il confronto delle parti sul fatto e sui temi di prova ha consentito il pieno dispiegarsi dell'esercizio del diritto di difesa sui profili di riconducibilità della condotta tenuta dal ricorrente agli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., dal momento che, per costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il capotreno è pubblico ufficiale nello svolgimento delle proprie mansioni all'interno del convoglio e conserva tale munus nell'esercizio di tutte le operazioni volte a garantire il controllo sulla sicurezza dei passeggeri a bordo delle vetture (da ultimo, sez.6, n. 20125 del 26/03/2025, Bourrous, n.m.); il ruolo così rivestito è strumentale anche al rilevamento delle infrazioni (sez.5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839; sez. 6, n. 15113 del 17/03/2016, Totta, Rv. 267311; sez. 1, n. 38389 del 18/09/2009, Novello, Rv. 244747; sez. 1, n. 10027 del 22/06/2000, PM in proc. Aalam, Rv. 217952), che comporta l'accertamento e l'annotazione delle generalità del trasgressore e, in siffatta ipotesi, il pubblico ufficiale svolge una funzione attestatrice e 4 certificatoria, che rappresenta il quid pluris che distingue la fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen. da quella, più generale e svincolata dalla specifica direzione di tali poteri, descritta dall'art. 496 cod. pen.. 1.3. Quanto, poi, alle prerogative difensive attuabili dopo l'operata riqualificazione, è giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità che "in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, SS c. IA, essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione" (ex multis, sez.5, n. 42635 del 10/09/2024, Clementi, Rv. 287235; sez.6, n. 422 del 19/11/2019, P.G. c. Petittoni, Rv. 278093, cit.), come in effetti si è verificato. 1.4.Per altro verso, la doglianza non sfugge a critica di endemica genericità, perché il ricorrente, che si è limitato a lamentare il mancato rispetto, in astratto, degli insegnamenti della Corte di giustizia U.E., non ha nemmeno indicato quale concreto pregiudizio egli avrebbe patito a riguardo dell'impostazione di una potenziale, diversa strategia difensiva nel caso in cui sin dall'origine fosse stato elevato il rimprovero di cui all'art. 495 cod. pen., tenuto conto, in particolare, della coincidenza del minimo edittale rispetto a quello dell'art. 496 cod. pen., concretamente applicato nella vicenda in esame dal verdetto del primo giudice, confermato dalla Corte territoriale in assenza di impugnazione del pubblico ministero. 2.11 secondo motivo, in parte aspecifico e non consentito nel giudizio di Cassazione, è infondato. 2.1.Esso è orientato ad una diversa, e non autorizzata in sede di legittimità, ricostruzione in fatto, oltre che reiterativo di motivi già promossi dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente respinti. Deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.nn.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Le decisioni di merito, in doppia conforme, hanno chiarito che "la condotta realizzata dall'imputato si è sostanziata in una "presa", con la propria mano, al collo della vittima, azione che, tenuto conto delle modalità e della parte del corpo attinta, era tale da provocare una sensazione dolorosa nella vittima ed era, potenzialmente, idonea ad attentare alla vita o, comunque, all'incolumità della persona offesa" (pag.5 sent. appello, che ha puntualizzato quanto riportato nella parte motiva della prima pronunzia a riguardo dell'agire dell'imputato, che "metteva una mano al collo" del capotreno, gli intimava di "portargli rispetto" e "dopo brevi istanti [...] mollava la presa", pag. 1). Tale comportamento è stato congruamente 5 ricondotto al paradigma del reato di percosse, in sintonia con la citata giurisprudenza di legittimità (sez.5, n. 27990 del 06/02/2013, C., Rv. 256317), allineata del resto al principio generale in virtù del quale, ai fini della configurabilità del reato di percosse è sufficiente, trattandosi di reato di mera condotta, l'idoneità della condotta di violenta manomissione dell'altrui persona fisica a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo, invece, necessario che tale sensazione di dolore si verifichi, fermo il "discrimen" rispetto al reato di lesione personale, configurabile quando il soggetto attivo cagioni una lesione dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente (sez.5,n. 38392 del 17/05/2017, P.M., P.C. in proc. Moraldi, Rv. 271122). I rilievi mossi, in proposito, da parte ricorrente, si riducono a vaghe note di dissenso e richiamano un precedente di questa sezione che non è pertinente, perché attinente ad un caso diverso, nel quale si discettava di una "spinta" o di "una mano poggiata sulla spalla", tra l'altro nemmeno espressamente contestate nel capo d'imputazione. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 14/01/2026 Il con5ialiere estensore