Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 6787
CASS
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa per mancata preventiva informazione sulla riqualificazione del reato

    La Corte ha ritenuto che la riqualificazione del reato da parte del giudice di appello è legittima ai sensi dell'art. 597 c.p.p. se il fatto contestato non subisce un mutamento del nucleo essenziale, la diversa qualificazione è prevedibile e non lede in concreto i diritti della difesa. Nel caso specifico, il confronto sul fatto e sui temi di prova ha consentito il pieno dispiegarsi del diritto di difesa, e la riqualificazione non ha comportato un pregiudizio concreto. Inoltre, la doglianza è considerata generica in quanto il ricorrente non ha indicato un effettivo pregiudizio subito.

  • Rigettato
    Mancanza dei presupposti per l'applicazione del reato di percosse

    La Corte ha ritenuto che la condotta di 'presa' al collo, valutata le modalità e la parte del corpo attinta, fosse idonea a provocare una sensazione dolorosa e potenzialmente attentare all'incolumità della vittima. La giurisprudenza di legittimità è stata richiamata, sottolineando che per il reato di percosse è sufficiente l'idoneità della manomissione violenta a produrre una sensazione dolorifica apprezzabile, non essendo necessario che il dolore si verifichi effettivamente. Il motivo di ricorso è stato considerato inammissibile in quanto reiterativo di questioni già respinte in appello e non consentito nel giudizio di Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 6787
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6787
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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