Sentenza 16 marzo 2012
Massime • 1
Nel delitto di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.), per l'integrazione del dolo specifico non occorre il perseguimento di finalità illecite, poiché l'oggetto di esso è costituito dal fine di trarre un vantaggio di qualsiasi natura, legittimo od illegittimo.
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- 1. Falso in scrittura privata se la moglie imita la firma del marito consenzienteAccesso limitatoSara De Marco · https://www.altalex.com/ · 8 ottobre 2013
- 2. Documento, sottoscrizione falsa, prova, evidenza, coniugi, consenso, irrilevanzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2012, n. 22578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22578 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 16/03/2012
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 639
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 38079/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI AR N. IL 06/10/1971;
avverso la sentenza n. 1317/2008 CORTE APPELLO di ANCONA, del 17/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione PI MA avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona in data 17 febbraio 2011 con la quale, per quello che qui interessa, è stata confermata la condanna inflittagli in primo grado, in ordine al reato di falsificazione di un assegno, risalente al gennaio 2005.
Gli accertamenti accreditati dal giudice dell'appello riguardavano il fatto che l'imputato si fosse impossessato, in qualità di socio e partecipe alla gestione dell'attività commerciale "Sapori della terra" di cui era responsabile D'AN NT, di un assegno tratto sul conto della stessa attività commerciale, assegno che poi egli aveva compilato e utilizzato per pagare uno dei creditori della società, tale LL EN.
Il giudice dell'appello, pur ritenendo che il detto impossessamento non integrasse gli estremi del furto, ha sostenuto che il reato, contestato ai sensi dell'art. 485 c.p., fosse rimasto integrato in ragione della comprovata attribuzione delle scritture di compilazione dell'assegno all'imputato il quale non aveva il potere di firma a differenza della D'AN che era la legale responsabile della ditta.
Deduce la ricorrente difesa il vizio di motivazione per avere, la Corte, basato l'affermazione di responsabilità esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa che invece erano state ritenute non sufficientemente credibili quanto all'accusa di furto dell'assegno.
Era stata, piuttosto, prospettata, nei motivi d'appello, l'assoluta buona fede dell'imputato il quale aveva compilato l'assegno, essendone la D'AN consapevole, ed al solo scopo di compiere un utile atto di gestione dell'attività commerciale.
Tale prospettazione, non considerata dal giudice dell'appello, doveva ritenersi l'unica corretta anche nella considerazione che la Corte territoriale nulla aveva potuto argomentare su altro requisito indispensabile per la configurazione del reato e cioè quello dell'aver agito, l'agente, per conseguire un ingiusto profitto o infliggere ad altri un danno.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è infondato.
L'osservazione della difesa secondo cui, nel caso di specie, l'affermazione di responsabilità sarebbe stata fondata essenzialmente sulla versione della persona offesa, ritenuta peraltro parzialmente non attendibile con riferimento all'accusa di furto mosso all'imputato, non coglie nel segno.
Risulta invece che la condanna è stata basata, da un lato, sull'attribuzione - non contestata - delle scritture di compilazione intrinsecamente false, alla mano dell'imputato, come accertato attraverso l'esame tecnico, il cui risultato non sembra essere stato posto in contestazione.
In secondo luogo, l'apparente mancanza di motivazione sul dolo specifico del reato è agevolmente spiegabile alla luce della complessiva argomentazione esibita, nella quale si da atto della circostanza - parimenti non contestata dalla difesa - che l'assegno è stato compilato da soggetto diverso da quello che ne appariva l'emittente e cioè dell'imputato, al fine di pagare uno dei creditori dell'attività commerciale alla quale egli partecipava in qualità di socio.
Una simile motivazione da atto del rispetto del principio giurisprudenziale secondo cui nel delitto di falso in scrittura privata, l'integrazione del dolo specifico consiste nel perseguimento, da parte dell'agente, di un vantaggio o un danno per sè o per altri e non occorre il perseguimento di finalità illecite, poiché l'oggetto di esso è costituito dal fine di trarre un vantaggio di qualsiasi natura, legittimo od illegittimo. (Rv. 238791).
In conclusione, la motivazione appare corretta e completa e non si espone a censure da parte di questa Corte di legittimità, tantomeno a quelle integralmente versate in fatto che, pure, sono state articolate nel ricorso.
Inammissibile del resto appare il rilievo concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto che nella proposizione del corrispondente motivo di ricorso l'interessato non illustra a questa Corte, come invece avrebbe dovuto fare ai sensi dell'art. 581 c.p.p., le ragioni di fatto che avrebbero militato a sostegno della richiesta e che i giudici dell'appello avrebbero ingiustificatamente misconosciuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012