Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6988 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LIA 01 LA CORTE69.89 DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 4103/98 Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Rel. Consigliere - Dott. Vincenzo MILEO 5797/98 15820 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. - Dott. Federico ROSELLI Consigliere- Ud.24/01/01 ha pronunciato la seguente льн S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, Thile elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ALCATEL ITALIA SPA;
- intimato 2001 e sul 2° ricorso n° 05797/98 proposto da: 394 -1- ALCATEL ITALIA SPA (DIVISIONE ALCATEL SIETTE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato FORNARIO EMANUELE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAPALEONI MARCO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato avverso la sentenza n. 77/97 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 12/03/97 R.G.N. 711/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica While udienza del 24/01/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato FORNARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso previa riunione, per il rigetto del ricorso principale ed assorbito l'incidentale condizionato. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 31 ottobre 1996 il Pretore del lavoro di Firenze dichiarava il diritto della Alcatel Italia S.p.A. Divisione Alcatel Siette ad ottenere, da parte dell'I.N.P.S., il rimborso del trattamento di integrazione salariale straordinario erogato a favore dei propri dipendenti relativamente alla sede di Firenze. 30 giugno -Osmantoro nel periodo 1 gennaio 1993, pari a L. 229.474.423, oltre agli interessi legali dal settembre 1994 al saldo. All'esito dell'appello, formulato dall'Istituto soccombente, il Tribunale del luogo confermava tale M iles decisione con pronuncia del 12 marzo 1997. Ritenevano, in sintesi, i giudici di merito che il termine di decadenza semestrale, disposto dalla pertinente normativa per le domande di rimborso delle anticipazioni erogate dal datore di lavoro ai propri dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria, non fosse applicabile anche ipotesi di cassa integrazione guadagninella straordinaria, trattandosi di istituto del tutto diverso dal primo sia per i rispettivi presupposti di concessione, sia per la differente disciplina degli stessi, sia per le loro disomogenee strutture 1 e per i diversi campi di applicazione, sia, infine, per la durata degli interventi e l'ammontare del trattamento, nonché per la previsione, limitatamente alla C.I.G.S., della esecuzione datoriale alle anticipazioni ricorrendo particolari situazioni. Con la conseguenza che, non configurandosi l'assimilazione dei due istituti ed il difetto di specifica normativa circa i termini per proporre la domanda di rimborso nella ipotesi di intervento straordinario da parte datoriale, il relativo credito nei confronti dell'I.N.P.S. doveva essere assoggettato soltanto alla comune prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 Keiles Cod. Civile. Avverso tale sentenza l'Istituto soccombente ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo ad un solo motivo articolato in diverse direzioni;
resiste con controricorso la Società, la quale ha formulato anche ricorso incidentale condizionato ed ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell'art. 378 C.P.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE Mears: Preliminarmente i due vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 Cod. Proc. Civile. Dal pari in via preliminare va rigettato il primo motivo del ricorso incidentale, da esaminare in via logica prioritariamente, in quanto concernente la prospettazione di inammissibilità del ricorso principale per vizi di forma della procura speciale, afferenti alla omessa sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante dell'Istituto e ad opera dei difensori per autentica;
atteso che sia l'originale del ricorso, sia la copia notificata risultano del tutto esenti dai vizi delineati. .1'I.N.P.S. Con l'unico mezzo di impugnazione violazione e falsa applicazione degli denuncia . 869, 9 D. Leg. .vo C.P.S. 12 agosto 1947, n artt. U ilesسلا come modificato dall'art. 16 legge 20 maggio 1975, n. 164, 2 legge 5 novembre 1968, n. 1115, 14 Disp. sulla legge in generale e 2935 Cod. Civile;
il tutto in relazione all'art. 360, n. 3, Cod. Proc. Civile. la disciplina Deduce, in sintesi, che differenziata dei due istituti della cassa integrazione guadagni ordinaria e di quella guadagni straordinaria, con riferimento alle domande di rimborso delle anticipazioni datoriali ai propri dipendenti, attiene unicamente alla parte l'ammissione dell'impresa aiprocedimentale per . 5 導 rispettivi benefici;
laddove il concreto funzionamento dell'unitario istituto della integrazione salariale ha palesemente una comune regolamentazione delle posizioni giuridiche che ne scaturiscono, relativamente all'obbligo del datore di lavoro di anticipare per conto dell'I.N.P.S. ai lavoratori sospesi le integrazioni salariali, alle condizioni per conseguirne il rimborso, nonché alla individuazione dei soggetti beneficiari ed alle eventuali cause di incompatibilità. Di guisa che si i rilievi del Tribunale cherivelano erronei l'art. 2 legge n. 1115/68 non rinvia alla trattamento ordinario, né la disciplina del M iles recepisce in toto, e che la norma sulla decadenza dal rimborso ivi contenuta appare concettualmente incompatibile con la disciplina degli interventi straordinari;
laddove inconferenti si profilano le deduzioni contrarie relative alla eccezionalità dell'istituto della decadenza prevista per il rimborso di integrazione ordinaria, nonché al presunto divieto della sua applicazione analogica a tutte le altre forme previdenziali correlate al principio generale della collaborazione datoriale con l'I.N.P.S.. Il motivo è infondato. In subiecta materia questa Suprema Corte ha già avuto modo di pronunciarsi e, con diffusa motivazione che non si reputa opportuno riportare integralmente, ha sancito il principio, cui il Collegio aderisce in carenza di più valide argomentazioni contrarie di supporto, secondo il quale "alle domande di rimborso delle anticipazioni erogate dal datore di lavoro ai propri dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria non è applicabile il termine semestrale di decadenza previsto per il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria dall'art. شلا مفضل 89 del D. Lgs. C.p.S. n. 869 del 1947, ratificato con legge n. 498 del 1951, come modificato dall'art. 16 della legge n. 164/1975". (Cfr. Cass. n. 3175/1999). In particolare, al riguardo va ribadito l'imprescindibile principio della eccezionalità del termine di decadenza, in rapporto ai principi generali previsti dall'ordinamento per l'esercizio di un diritto, per cui la peculiarità della specifica previsione legislativa di un termine più breve di estinzione del diritto è rimarcata dalla inapplicabilità al detto istituto di altri principi generali (art. 2964 segg. Cod. Civile), e la intera regolamentazione concernente un termine di rapporto a quelli decadenza, più breve in quale è riconosciuto prescrizionali ed entro il l'esercizio del diritto, va ricercata e confrontata all'interno del complesso normativo che riconosce il diritto stesso. Di guisa che qualsiasi eccezione alle regole generali sui termini di esercizio di un diritto espressamente ed inequivocabilmente deve essere prevista dal legislatore, ripudiandosi in proposito ogni tentativo di integrazione diversa attraverso Unile interpretazioni analogiche о anche soltanto estensive;
e più precisamente, ancorchè possa anche ritenersi non necessaria una specifica previsione da parte del legislatore del termine precipuo "decadenza", tuttavia l'estinzione del diritto deve pur sempre potersi ricondurre "in modo chiaro ed univoco" al mancato esercizio di esso nel termine decadenza) previsto (Cass. nn. 9382/93 e(di 1641/95). Nella specie, indipendentemente da ogni approfondimento sul contrario assunto di un genus generale relativo all'istituto della cassa integrazione guadagni, va dunque ritenuta improponibile la introduzione di una decadenza 8 semestrale per un triplice ordine di considerazioni. Ed invero va, anzitutto, ribadito che detto istituto può essere ipotizzato soltanto in termini che non trovano riscontro od aggancio alcuno nel diritto positivo, ed anzi, da quanto esposto in precedenza in tema di eccezionalità di esso, non si può che concludere nel senso della sua inapplicabilità al caso in esame. In secondo luogo, ed anche a voler prescindere da tale sintomatica carenza (ubi lex voluit dixit;
ubi noluit non dixit), che da sola già evidenzia Miles proprio l'assenza di qualsiasi certezza sulla volontà legislativa di introdurre l'estinzione del diritto per il mancato esercizio in un termine più breve rispetto a quelli generalmente previsti, si pone con significato inequivoco la presenza di una specifica, differenziata regolamentazione dei due trattamenti oggetto del thema decidendum, in evidente funzione di una diversità ontologica riconducibile a distinte cause di integrazione, "cui è ricollegata una inevitabile diversità procedimentale che ha portato l'intervento straordinario ad assumere una vera e propria alternativa configurazione giuridica in rapporto a quello ordinario, assumendo, con la evoluzione legislativa nel tempo una valenza diversa e funzione e scopo, rispetto particolare, per causa, a quella originaria di mera tutela del salario". Infine, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, perché l'autonomia giuridica dei due istituti trova ulteriore, definitiva conferma nelle diverse modalità di estrinsecazione in concreto degli stessi, sia per i rispettivi presupposti afferenti alle concessioni e per l'alternativa disciplina dei medesimi;
sia per la loro disomogenea struttura e per i diversi campi di مهند applicazione;
sia, in ultimo, per la durata degli interventi e l'ammontare del trattamento, nonché quanto alla previsione, limitatamente alla C.I.G.S., della esenzione datoriale delle cd. anticipazioni, ricorrendo particolari situazioni soltanto nella ipotesi di cassa integrazione guadagni straordinaria. In definitiva, ed alla stregua degli esposti rilievi, la sentenza impugnata non appare inficiata dalle violazioni di legge denunciate, siccome adeguatasi ai richiamati principi di diritto;
per l'effetto il ricorso principale va rigettato, con t assorbimento di quello incidentale condizionato, 10 1 per la parte residuale rispetto a quella già computata in via preliminare. In applicazione del principio della soccombenza, poi, ai sensi dell'art. 91 Cod. Proc. Civile, il ricorrente principale va condannato alle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte;
Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese relative al presente giudizio di cassazione, liquidate in L. 70.00o oltre ' all'onorario difensivo, liquidato in L. 4.000.000 (quattromilioni). Roma 24 gennaio 2001. II Presidente: -Мачимо вантораний Vincenzo Mikes PhillIl Cons. estensore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 22 MAG. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIAY 1 8 0 DENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA - DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 *** IFGGE 11-8-73 N. 533 11