Sentenza 15 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/03/2002, n. 3866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3866 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2002 |
Testo completo
E N O I Z A 83368 T C.C. T S O U P P I R A I REPUBBLICA ITALIANA T E D L 0 3 8 6 6 0 20 3 8 D A E I T S A 1 I 3 1 R E " LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria IVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 3281/99 Dott. Giovanni OLLA Consigliere Cron.догр Dott. Enrico PAPA Consigliere Rep. Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Ud. 27/04/01 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 63363 N. sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LINE, SPORTIVA LIBERTAS EXECUTIVE in persona del ASS Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PADOVA 90, presso lo studio dell'avvocato GROTTO GIUSEPPE LAURO, difeso dall'avvocato ALFINITO 2001 GIOVANNI, giusta procura a margine;
- controricorrente 1043 -1- avverso la sentenza n. 192/98 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 30/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato RAGO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il legale rappresentante della Associazione sportiva Libertas Executive Line ha impugnato tre avvisi di accertamento emessi dall'ufficio Iva di Salerno. La Commissione di primo grado ha rigettato i ricorsi, mentre la Commissione Regionale ha accolto l'appello della Associazione ed ha annullato gli accertamenti. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo tre motivi. Ha resistito l'Associazione con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 17 del d.p.r. n.636/72, e dei principi in materia di appello di cui al d.lgs. n.546/92, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 72 del d.lgs. n. 546/92 in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., difetto di motivazione in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c., in quanto il giudice non ha dichiarato inammissibile o improcedibile l'appello proposto dall'Associazione nonostante il fatto che all'ufficio non fosse stata consegnata una copia dell'impugnazione. L'Associazione ha resistito sostenendo che ha depositato l'atto di impugnazione con le relative copie ai sensi della normativa di cui al d.p.r. n. 636/72, e che in ogni caso l'ufficio Iva di Salerno si è costituito ed ha accettato il contraddittorio con tutte le conseguenze, ed ha sanato così ogni vizio con efficacia ex tunc. La Commissione Regionale ha rilevato che l'Associazione ha spedito l'appello in data 10.2.1996; ha ritenuto pendente la controversia alla data del 1.4.1996; ha dato atto che l'ufficio non ha ricevuto la copia dell'appello e che è stato avvisato dalla Segreteria trenta giorni prima della data fissata per l'udienza, ed ha ritenuto che l'ufficio non ha subito alcun pregiudizio poiché si è potuto costituire almeno venti giorni prima, come NK effettivamente ha fatto costituendosi in data 15.9.1998. 1043 Ritiene la Corte che in linea generale va riaffermato il principio della necessità che la copia dell'impugnazione venga consegnata all'appellato soprattutto al fine del decorso del termine per l'appello incidentale, giusta l'orientamento espresso anche di recente da questa Sezione con la sentenza n. 14693/2000 secondo la quale "In tema di contenzioso tributario, le formalità prescritte dall'art. 22 del d.p.r. n.636/72 per l'appello alla commissione di secondo grado tendono ad assicurare la conoscenza del gravame da parte del giudice a quo, la regolarità della sua notificazione all'avversario, influente anche al fine del decorso dell'ulteriore termine di sessanta giorni per l'impugnazione incidentale (da proporsi con analoghe formalità), la certezza e la documentazione della trasmissione degli atti al giudice ad quem e, dunque, non possono trovare equipollente, sotto il profilo del raggiungimento dello scopo (art. 156, terzo comma, c.p.c.), nella notificazione dell'appello alla controparte su iniziativa dell'appellante, ancorché effettuata prima della scadenza del termine d'impugnazione, né possono essere a posteriori superate dalla costituzione dell'ufficio nel giudizio di secondo grado, ove si sia già determinata l'inammissibilità del gravame, per decorso del termine, o l'improcedibilità dello stesso per la mancata effettuazione di quegli adempimenti”. Nella specie, però, è accaduto che l'ufficio, anche se non ha ricevuto la copia, si è costituito per sostenere, essendo stato totalmente vittorioso in primo grado, che la sentenza impugnata “ha motivato in maniera ampia e puntuale il rigetto dei ricorsi, affrontando e confutando le eccezioni di parti". In questo modo, l'ufficio ha manifestato la sua soddisfazione per quanto giudicato in primo grado ed ha manifestato implicitamente la sua mancanza di interesse all'appello incidentale. Dal che discende la impugnata che ha escluso vizi significativicorrettezza della decisione nell'impugnazione. Ju llen Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 5 del d.p.r.n.633/72, nonché dell'art. 58 del d.lgs. n.546/92 in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., nonché difetto di motivazione in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c., in quanto la Commissione Regionale ha preso in considerazione la documentazione esibita solamente davanti al giudice, ed in particolare in grado di appello, ma non prodotta alla Guardia di Finanza. In particolare, ha sostenuto che l'esibizione di documenti in appello si è risolta nell'espletamento di nuove prove senza che venisse data la dimostrazione di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa non imputabile alla parte (art. 58 d.lgs.n.546/92). Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.p.r. n. 6336/72 in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., violazione dei principi in materia di accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., violazione degli artt. 108 e 111 del d.p.r. n. 917/1986 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché difetto di motivazione e sua contraddittorietà in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., sul presupposto che la sentenza impugnata, basandosi su una documentazione esibita dall'Associazione, non ha tenuto conto degli accertamenti contrastanti effettuati dalla Guardia di Finanza tendenti a dimostrare che la maggior parte dei frequentatori dell'Associazione non erano soci, che nessuno di essi aveva presentato domanda di ammissione, e che non vi era alcun provvedimento di ammissione a socio ad eccezione di cinque di essi, e che mancava la comunicazione del nominativo dei soci al centro provinciale Libertas. L'Associazione ha sostenuto, invece, che tutta la documentazione è stata esibita alla Guardia di Finanza e che la valutazione operata dal giudice di merito, per essere stata congruamente motivata, non era soggetta al giudizio di legittimità. Sin then Ritiene la Corte che le doglianze formulate dal ricorrente sono fondate e meritano accoglimento. E infatti, nella sentenza impugnata si fa riferimento ad una "copiosa documentazione allegata al ricorso ed in parte richiamata e/o allegata anche all'appello", ad una tessera allegata al ricorso di primo grado, a dichiarazioni di alcuni soci, a verbali di riunioni tenute per l'approvazione dei bilanci relativi agli anni accertati, ad elenchi di associati esibiti dall'appellante, senza specificare tempi e modalità dell'esibizione dei citati documenti e senza quindi esprimere una valutazione esplicita sulla tempestività e ritualità della esibizione di tali documenti, pur utilizzati per giungere alla riforma della decisione di primo grado. Inoltre, nella sentenza impugnata nessuna valutazione degli elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza in ordine alla frequentazione di soci e di non soci e di quanto altro evidenziato nel ricorso è stata fatta, sicchè emerge un grave difetto di motivazione che inficia il ragionamento probatorio del giudice di appello, basato esclusivamente sui documenti esibiti dall'Associazione. I due motivi del ricorso vanno dunque accolti sotto il profilo del difetto di motivazione e la sentenza va cassata in relazione a questi motivi, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Regionale della Campania anche per le spese.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il secondo e terzo motivo del ricorso e rigetta il primo cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese, ad altra Sezione Commissione Tributaria Regionale della Campania. Così deciso in Roma il 27.4.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria CONTE Il cons. rel. Il Presidente Giuseppe Falcone Dr. Giovanni Olla Fier- Sh E N O I Z A S S A C DEPOSITATS. 15 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C Oggi Arnaldo Casane Anneldo