Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2002, n. 3975
CASS
Sentenza 19 marzo 2002

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Massime1

Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, l'attitudine di quest'ultimo al lavoro assume rilievo, nella quantificazione delle sue capacità di guadagno, solo se essa venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche.

Commentari2

  • 1Si può dividere la casa in caso di separazione?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 giugno 2023

  • 2L’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. condizioni di accertamento e criteri di determinazione
    Arseni Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 marzo 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2002, n. 3975
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3975
Data del deposito : 19 marzo 2002

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