Sentenza 19 marzo 2002
Massime • 1
Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, l'attitudine di quest'ultimo al lavoro assume rilievo, nella quantificazione delle sue capacità di guadagno, solo se essa venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche.
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- 1. Si può dividere la casa in caso di separazione?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 giugno 2023
- 2. L’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. condizioni di accertamento e criteri di determinazioneArseni Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 marzo 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2002, n. 3975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3975 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZO AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIROLAMO VITELLI 10, presso l'avvocato VITO SAVASTANO, rappresentata e difesa dall'avvocato CORRADO CARUSO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AR UI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 514/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 27/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2001 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DO RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 23.7.1996, ZZ TO, premesso che il 27.9.84 si era unita in matrimonio con NA DO e che dalla loro unione era nata una figlia, ancora minore, chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità all'altro coniuge, poiché questo, a suo dire, intratteneva una relazione extraconiugale.
La ricorrente chiedeva, altresì, l'affidamento della figlia minore. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 30.10.96, autorizzava i coniugi a vivere separati ed affidava la figlia minore alla madre. Nella successiva fase del giudizio la ricorrente reiterava la domanda, mentre il resistente, costituitosi, chiedeva che la separazione venisse addebitata alla moglie.
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 29 maggio 1998, pronunciava la separazione dei coniugi, affidava la figlia alla madre attribuendo al padre la facoltà di tenerla con sè nelle domeniche e in determinati periodi di vacanza, poneva a carico del NA l'assegno di lire 950.000 mensili per il mantenimento della moglie e della figlia.
Avverso tale sentenza la ZZ proponeva appello alla Corte d'appello di Catania. li NA, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello e, in via incidentale, la pronuncia di addebito della separazione alla moglie.
La corte d'appello adita respingeva entrambe le impugnazioni con sentenza del 7.6.1999, depositata il 27.7.1999. Osservava la corte che non vi erano prove per la pronuncia della separazione con addebito al marito o alla moglie, mentre la misura dell'assegno individuata dai primi giudici in relazione al reddito dell'obbligato, quale risultava dalle informazioni assunte dalla Guardia di Finanza, appariva pienamente congrua.
Doveva, inoltre, rilevarsi che la ZZ, avuto riguardo alla sua giovane età, era in condizioni e, pertanto, in dovere di svolgere attività produttiva, mentre il problema abitativo, da lei prospettato, poteva trovare una soluzione meno onerosa. Avverso detta sentenza ZZ TO ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L'intimato NA DO non si è difeso in questa fase del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, "in quanto, mentre da una parte si giustifica la frattura familiare e l'intollerabilità della convivenza, dall'altra, poi, ci si sottrae al dovere di approfondire l'indagine sui motivi, che hanno determinato tale frattura". Il giudice istruttore del giudizio di primo grado, cui era stata chiesto di ammettere l'interrogatorio libero delle parti, previsto dall'art. 117 c.p.c., con riserva di indicare testi sul dedotto, anziché sciogliere tale riserva, aveva emesso ordinanza, con la quale fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, causando così il ritardo nella indicazione dei testi.
Il giudice di secondo grado si era limitato a rilevare la tardività della prova, senza considerare l'errore del giudice istruttore per non avere costui ne' accolto ne' rigettata la richiesta di ammissione del prospettato mezzo istruttorio.
Inoltre non era stato preso in considerazione un diario della figlia, prodotto in atti, dal quale emergeva la tresca adulterina mantenuta dal padre.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce che dall'importo dell'assegno di mantenimento di lire 950.000 dovrebbero essere tolte lire 500 mila necessarie per prendere in affitto altro alloggio, essendo stata sfrattata da quello da lei occupato per morosità del marito.
Da ciò deriverebbe che la somma residua dell'assegno di mantenimento sarebbe del tutto insufficiente a soddisfare le esigenze alimentari della moglie e della figlia.
Nè potrebbe negarsi il riconoscimento di un congruo assegno alimentare osservando, come fatto dalla corte di merito, che in futuro, essendo giovane, la ricorrente potrebbe procurarsi un lavoro, essendo tale motivazione irrazionale ed antigiuridica, dovendo aversi riguardo, nel determinare l'assegno di mantenimento, alla situazione presente e non ad una futura.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La corte di merito ha escluso la ammissibilità della prova testimoniale, rilevando che la relativa richiesta era stata avanzata soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni e, quindi, tardivamente, "non potendo, alla stregua dei principi introdotti con la riforma del processo civile, attribuirsi rilevanza alcuna alla mera riserva di indicare testimoni proposta all'udienza del 16 aprile 1997".
La corte ha escluso, altresì, che la prova richiesta fosse rilevante, osservando che il fatto che "il marito fosse stato visto accompagnarsi con una donna" non era circostanza sufficiente ad integrare gli estremi per l'addebito a questo della separazione. Il collegio osserva che l'indagine circa la tempestività o meno della richiesta di prova testimoniale avanzata in sede di merito è preclusa dalla inammissibilità del motivo, non avendo la parte riportato nel ricorso i capitoli di prova, non permettendo così al collegio di valutare la decisività delle circostanze da provare. Infatti, secondo il costante orientamento di questa corte, il ricorrente per cassazione che lamenti l'omessa ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito, ha l'onere - al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività della prova sulla sola base dell'atto di impugnazione, stante il principio di "autosufficienza" del ricorso per cassazione - di riportare nel ricorso i capitoli non ammessi, dovendosi in difetto ritenere il ricorso stesso inammissibile (cfr. per tutte: cass. n. 2894/99; n. 6115/2000). Analogo discorso vale per la mancata valutazione di quanto contenuto nel diario della figlia circa la tresca adulterina del padre, non avendo la ricorrente riportato nel ricorso i passi rilevanti di detto documento.
Fondato è, invece, il secondo motivo.
Con tale motivo la parte denuncia sostanzialmente la insufficienza ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Da tale motivazione non risulta quale sia stato il percorso argomentativo dei giudici di merito per ritenere l'assegno di mantenimento congruo, essendosi questi limitati a mere affermazioni apodittiche, dando peraltro rilievo all'attitudine della ricorrente al lavoro in base a considerazioni astratte ed ipotetiche, senza considerare che tale attitudine può venire in rilievo, al fine del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di mantenimento, solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. in tal senso:
cass. n. 2384178; n. 1335/80; n. 6237/81; n. 4163/89). Per quanto precede il motivo in esame deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e il processo rinviato per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, che provvederà a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo;
accoglie il secondo;
cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2002