Sentenza 9 febbraio 1998
Massime • 1
L'art. 677 cod. proc. pen. determina la competenza per territorio del tribunale e del magistrato di sorveglianza sulla base di due criteri, l'uno temporale, costituito dal momento in cui viene avanzata la richiesta o la proposta, ovvero è d'ufficio iniziato il procedimento, e uno territoriale, costituito dal luogo di residenza o di domicilio dell'interessato che si trova in stato di libertà, ovvero dal luogo in cui è situato l'istituto di prevenzione o di pena in cui l'interessato è detenuto o internato, a nulla rilevando la circostanza che la causa che ha dato luogo alla richiesta, alla proposta o all'inizio d'ufficio del procedimento si sia verificata nella giurisdizione di un tribunale diverso da quello risultante dall'applicazione dei criteri sopraindicati. (Fattispecie relativa alla revoca della detenzione domiciliare - avente luogo in Ravenna - di condannato, per effetto del superamento della pena residua minima da espiare a seguito della revoca dello speciale programma di protezione di cui all'art. 13-ter del decreto-legge n. 8 del 1991; in relazione ad essa il tribunale di sorveglianza di Bologna - luogo nel quale si era iniziato di ufficio il procedimento di revoca della misura alternativa - aveva declinato la competenza in favore del tribunale di sorveglianza di Roma, assumendo che le condizioni per la revoca della detenzione domiciliare si erano verificate in quest'ultima città. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha dichiarato la competenza del tribunale di sorveglianza di Bologna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/1998, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 05/02/1998
1. Dott. GIRONI EMILIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SACCUCCI BRUNO " N. 713
3. Dott. FAZZIOLI EDOARDO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 42611/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) RA RO n. il 16.07.1961
2) TRIB.SORV.ROMA - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) RA RO n. il 16.07.1961
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FAZZIOLI EDOARDO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Oscar Cedrangolo che ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di sorveglianza di Bologna;
Udito il difensore: nessuno è comparso;
Osserva in fatto e in diritto
Con ordinanza del 7 luglio 1997 il tribunale di sorveglianza di Bologna dichiarava la propria incompetenza a decidere in ordine alla revoca della detenzione domiciliare nei confronti di AR AU e ordinava trasmettersi gli atti al tribunale di sorveglianza di Roma. Rilevava il tribunale che, a seguito della revoca dello speciale programma di protezione di cui all'art. 13 ter, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, il magistrato di sorveglianza di Roma, ritenendo ripristinato il regime ordinario, aveva trasmesso per competenza al magistrato di sorveglianza di Bologna il fascicolo relativo alla misura alternativa del AR;
che il magistrato di sorveglianza di Bologna, aveva proposto la revoca della stessa, per superamento della pena residua minima da espiare, investendo il tribunale di sorveglianza di Bologna, che, invece, non poteva ritenersi competente, in quanto le condizioni per la eventuale revoca della detenzione domiciliare si erano verificate in Roma, nel momento in cui il AR stato escluso dallo speciale programma di protezione.
Il tribunale di sorveglianza di Roma, al quale gli atti venivano trasmessi, con ordinanza del 1 ottobre 1997, declinava, a sua volta, la propria competenza, assumendo che per effetto della revoca del programma di cui all'art. 13 ter, d.l. 8/1991, la competenza doveva determinarsi secondo le regole ordinarie, e, quindi, nella fattispecie sussisteva., ai sensi dell'art. 677 c.p.p., la competenza del tribunale di Bologna, avendo il magistrato di sorveglianza di quella città, sotto la cui vigilanza si svolgeva la misura alternativa della detenzione domiciliare, instaurato di ufficio il procedimento di revoca. Trasmetteva, pertanto, gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto, ai sensi dell'art. 30 c.p.p.. Sussiste il denunziato conflitto negativo di competenza, avendo sia il tribunale di sorveglianza di Bologna che quello di Roma ricusato contemporaneamente di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.
Il conflitto deve esser risolto dichiarando la competenza del tribunale di sorveglianza di Bologna.
Deve rilevarsi, al riguardo, che il tribunale di sorveglianza di Bologna non contesta che, a seguito della revoca dello speciale programma di protezione debba ritenersi competente ratione loci, ai sensi dell'art. 677 c.p.p., il magistrato di sorveglianza di Bologna (in quanto la misura viene eseguita in Ravenna, dove il AR domicilia), ma ritiene che., nella fattispecie, essendosi verificata la circostanza che dovrebbe dar luogo alla revoca della detenzione domiciliare in Roma, la competenza debba ritenersi radicata presso codesto tribunale.
Tale interpretazione è infondata.
L'art. 677, c.p.p. determina la competenza per territorio del tribunale e del magistrato di sorveglianza sulla base di due criteri, uno temporale, costituito dal momento in cui viene avanzata la richiesta, o la proposta., ovvero è di ufficio iniziato il procedimento ed uno territoriale, costituito dal luogo di residenza o di domicilio dell'interessato che si trova in stato di in libertà, ovvero dal luogo in cui è situato l'istituto di prevenzione o di pena in cui l'interessato è detenuto o internato.
La circostanza, pertanto, che la causa che ha dato luogo alla richiesta, alla proposta o all'inizio di ufficio del procedimento si sia verificata nella giurisdizione di un tribunale diverso da quello risultante dall'applicazione dei criteri sopraindicati, è del tutto irrilevante nella materia in esame, a differenza di quanto avviene per il procedimenti di cognizione, in cui la competenza va determinata con riferimento al luogo in cui il fatto che da origine al processo si è verificato (il luogo in cui il delitto è stato commesso).
Tale diverso criterio è, peraltro, giustificato dalla natura del procedimento di sorveglianza che presuppone, in via generale, un rapporto diretto e costante tra il giudice e l'interessato, ovvero tra il giudice e l'ufficio di sorveglianza incaricato di vigilare sull'esecuzione della misura, mentre la scelta del luogo del commesso delitto risponde piuttosto a criteri di prevenzione generale (l'esemplarità del giudizio).
P.Q.M.
risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 1998