Sentenza 8 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2003, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 0 070 /0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto terientie SEZIONE SECONDA CIVILE braniti hegal selle ja pictu Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 8518/00 Consigliere Cron. f Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Rep. 33 Dott. Vincenzo COLARUSSO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud.10/10/02 Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: IC LV, RB AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICO GRASSI, difesi dall'avvocato LUIGI LIMPIDO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
TR MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONDOTTI 61/A, presso lo studio dell'avvocato FORNARO, che lo difende unitamente GIUSEPPE all'avvocato SAVERIO CICALA, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 1319 -1- avverso la sentenza n. 211/99 del Tribunale di COMO, depositata il 13/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 28 e 29 settembre 1989, HE MA conveniva in giudizio, innanzi al Pretore di Como, CR ZE e IL CO risarcimento del danno, fossero perché, oltre al condannate ad eliminare la tubazione dell'acqua, che, illecitamente installata da RI ZE, dante causa (iure successionis) delle convenute, attraversava il locale cucina dell'appartamento di esso MA per servire quello contiguo, già in proprietà dello ZE. CR ZE e IL CO si costituivano e resistevano alla domanda. In via subordinata e riconvenzionale, chiedevano la costituzione di servitù coattiva di passaggio di tubazione dell'acqua, secondo lo stato di fatto esistente, a carico dell'appartamento del MA ed a favore di quello proprio contiguo. All'esito d'accertamento tecnico, con sentenza 15/20 novembre 1993, il Pretore di Como condannava le convenute ad eliminare la tubazione contestata e respingeva ogni altra domanda. Le parti interponevano gravame: CR ZE e IL CO, in via principale, e HE MA, in via incidentale. 3 Con sentenza del 16 febbraio/13 marzo 1999, il Tribunale di Como rigettava i gravami. Per quel che rileva nella presente sede, discono- sceva il Tribunale che si trattasse di impianto per dell'edificio, ai sensiparte comunel'acqua, dell'art. 1117 c.C., come sostenuto dalle appellan- ti principali, ed escludeva che potesse configurar- si una servitù, difettando titoli idonei a costi- tuirla. In tale contesto, precisava: a) che la dichiarazione а firma del MA, priva di data, era esclusivamente rivolta alla dante causa dello stesso MA e conteneva l'impegno a non intentare alcuna azione legale con riguardo alla installazione della tubazione dell'acqua; b) che irrilevanti apparivano le circostanze dedotte nella memoria istruttoria di primo grado, ripropo- ste in appello;
c) che la costituzione di servitù coattiva era preclusa dalla indimostrata impossibi- lità di adduzione dell'acqua all'appartamento delle appellanti principali per via diversa dalla tuba- zione esistente, così come appunto emergente dallo stato dei luoghi, descritto nella consulenza tecnica d'ufficio. Per la cassazione di tale sentenza, CR ZE e IL CO hanno proposto ricorso in forza 4 di un unico motivo. HE MA ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico mezzo, denunciando violazione о falsa applicazione degli artt. 1117 n. 3, 1027 e succ., 1362 e succ., 1031, 1032, e 1049 c.C., nonché vizi le ricorrenti si dolgono, in primodi motivazione, luogo, che il Tribunale a quo abbia qualificato la fattispecie come servitù, senza peraltro giustifi- carne le ragioni, quando invece essa fattispecie doveva essere ricondotta nell'ambito delle limita- zioni legali della proprietà. In secondo luogo, si dolgono che il Tribunale di Como, esattamente e congruamente motivando, avrebbe assunto diversa decisione anche in punto prove di cui alla memoria istruttoria 25.5.90 di parte convenuta avanti il primo giudice, riproposta in sede di conclusioni definitive e quindi ritualmente dedotta in grado di appello." In terzo luogo, si dolgono che della dichiarazione a firma del MA, priva di data, sia stata data una valutazione illogica ed erronea: Il Tribunale a quo, sostengono, facendo buon governo delle norme ermeneutiche, avrebbe dovuto valutare l'intero dato letterale della dichiarazione, 5 secondo cui il MA dichiarava di conoscere l'esistenza della tubazione dell'acqua in questio- ne, e, quindi, avrebbe potuto assumere diversa decisione sulla costituzione volontaria di servitù. In quarto luogo, si dolgono che la loro, subordina- ta domanda di costituzione di servitù coattiva sia stata respinta senza che il Tribunale abbia dato conto degli *elementi probatori sulla base della CTU e degli altri elementi in atti per ritenere pacifica la derivazione dell'acqua ai locali per cui è causa di parte convenuta, per altra via." Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Ed invero, al di là della proposizione per il suo tramite di questione nuova (sui limiti legali), non sollevata nel giudizio di merito, la prima doglian- za deve ritenersi infondata, posto che la motivata (e negativa) valutazione della fattispecie in oggetto, quale ipotesi di servitù, era dovuta in ragione della corrispondente prospettazione difen- siva delle ricorrenti, come innanzi chiarito in narrativa, ed escluso, poi, che ricorresse ipotesi di limite legale della proprietà, di cui le ricor- renti neppure indicano gli estremi ○ la specifica fonte normativa e che palesemente non si giustifica a mente dell'ulteriore prospettazione difensiva di 6 merito, relativa alla sussistenza di parte comune dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 n. 3 C.C., norma questa- non impositiva di limiti legali. La seconda doglianza è inammissibile per palese genericità, priva com'è di qualsivoglia indicazione di contenuto (oltre che di decisività) delle prove riportate nella memoria istruttoria del 25 maggio 1990, non trascritte in ricorso. La terza doglianza è anch'essa inammissibile siccome prospetta una interpretazione della scrit- tura privata a firma del controricorrente, diversa da quella resa nella sentenza impugnata, ma senza riportarne lo specifico contenuto, giusta principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, e senza indicare in qual punto ed in qual modo il giudice del merito non abbia fatto "buon governo" dei canoni ermeneutici. La quarta doglianza è infondata, essendo stato motivato, specificamente e correttamente, il rigetto della domanda riconvenzionale di costitu- zione di servitù coattiva, per mancanza di uno stato di interclusione dell'immobile delle ricor- renti, così come emergente dai rilievi del consu- lente tecnico d'ufficio, interclusione neppure concretamente prospettata in ricorso dalle ricor- renti, su cui pure incombeva il relativo onere probatorio, secondo principio generale, ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorren- ti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, liquidate in euro 16165,22, oltre euro 1.500,00 per onorari. Così deciso il 10 ottobre 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Ilf 11 cons. est. Il presidente, fore IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERA - 8 GET. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1