Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula A IN N0 14 33 / 0 1 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.8616/98 Dott. Rosario DE MUSIS 4 Consigliere Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron.3134 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO MAMMONE Cons. Relatore Ud. 26/10/00 Dott. Giovanni ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: для per diritti L. 300e. TO ES, Celettivamente domiciliata in Roma, via il - 2 FEB. 2001 வைகைபு IL CANCELLIERE Giulio De Petra n. 13, presso l'avv. Renato Simone, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del la Cancelleria della Levo pessoricorsord one d'ufhe corte di Cassazione;
- ricorrente
contro
LIRE 000 CANCELLERIA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente, legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. CG575490 17, l'Avvocatura centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Starnoni e qui Mario Passaro giusta delega in calce al ricorso;
4468 1 - resistente avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 500/97 (in causa 1659/91 r.g.), pronunziata il 10.12.97 e depositata il 31.12.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2000 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Udito l'avv. Diego pergiannola, delega dell'avv. Simone;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Bonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Avezzano RT Cesidia conveniva in giudizio 1'INPS per ottenere l'assegno ordinario di invalidità. Con sentenza del 17.9.91 il Pretore accoglieva la domanda, riconoscendo il diritto alla prestazione con decorrenza dall'1.11.88. Proponeva appello L'INPS ritenendo errata la fissazione della decorrenza del diritto dall'1.11.88, anzichè dall'1.10.90. Rinnovata la consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale con sentenza del 10.12.97 accoglieva il gravame e riformava la prima sentenza, condannando 1'INPS a corrispondere l'assegno a decorrere dall'1.11.90. Rilevava il secondo giudice 2 come entrambi consulenti di ufficio avessero riconosciuto che la capacità di lavoro della RT si era ridotta a meno di un terzo solo nel mese di ottobre 1990 e come le patologie esistenti negli anni 1988 e 1989 non potessero essere considerate invalidanti, in quanto solo nel luglio del 1990 era emerso quel complesso patologico che avrebbe condotto dopo pochi mesi alla riduzione della capacità al di sotto della soglia di legge. Avverso questa sentenza propone ricorso la RT. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente deduce carenza di motivazione ed erronea valutazione delle certificazioni mediche, in quanto la sentenza impugnata avrebbe fissato l'assegno da data meno favorevole sulla base di alcune malattie non ricomprese tra quelle che avevano determinato in primo grado il giudizio medico- legale di riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa. Con il secondo motivo è dedotta nuovamente carenza di motivazione avendo la sentenza impugnata escluso l'attendibilità di certificazione medica privata, senza precisare se la patologia ivi indicata fosse in contrasto o meno con le altre patologie riscontrate. Qu 3 Con il terzo motivo è dedotta violazione degli artt. 329, c. 2, e 112 c.p.c. L'appello dell'INPS aveva ad oggetto non l'esistenza dello stato invalidante, ma l'individuazione del momento in cui esso si è manifestato;
avrebbe, pertanto, errato il Tribunale a rinnovare il giudizio sull'esistenza dello stato di invalidità pensionabile mediante la nomina di un nuovo consulente tecnico. Il giudice di merito non avrebbe dovuto compiere tale accertamento dato che le infermità erano già state accertate in primo grado e sul punto non esisteva contestazione. Con il quarto motivo è dedotta contraddittorietà della motivazione poichè la pronunzia, in sedi diverse, fissa la decorrenza dell'invalidità ora all'ottobre 1990, ora al novembre 1990 e, inoltre, condanna l'INPS a corrispondere l'assegno dall'1.11.90, discostandosi dalle stesse conclusioni dell'Istituto, che aveva chiesto che la decorrenza fosse fissata all'1.10.90. Per motivi di conseguenzialità logica, il Collegio ritiene opportuno procedere nell'esame del ricorso partendo dal terzo motivo. Con questo mezzo parte ricorrente ritiene che il giudice di merito non si sarebbe reso conto che l'appellante aveva proposto una impugnazione parziale, limitata all'accertamento del momento di insorgenza Que dello stato invalidante, prestando acquiescenza sul punto della natura delle affezioni dedotte. Lo stesso giudice avrebbe, pertanto, immotivatamente proceduto ad un nuovo accertamento sulle infermità, sostanzialmente pervenendo ad una pronunzia extra petita. Tale motivo non è fondato. Il giudice di merito ha seguito un coerente iter logico per rispondere al gravame in punto di decorrenza dello stato invalidante, in cui si contestava la contraddittorietà della prima sentenza per aver da un lato accolto le conclusioni della consulenza circa la entità delle affezioni e dall'altro proceduto ad un autonomo ed erroneo accertamento in punto di decorrenza. Tale iter può ricondursi a due fasi: a. preliminare considerazione delle affezioni dell'attrice, b. successiva ricostruzione, con l'ausilio delle consulenze tecniche espletate in primo e secondo grado e dei dati oggettivi dalle stesse evidenziati, del momento della loro insorgenza, senza che fosse compiuto alcun nuovo accertamento dello stato invalidante. Totalmente ininfluente, ai fini della correttezza motivazione, è che il giudice si sia valso della dell'ausilio di un nuovo consulente tecnico. E' infatti, noto che la discrezionalità concessa dalla legge al giudice di merito consente a questi di Дит 5 disporre nuovi accertamenti tecnici senza che l'esercizio del relativo potere possa essere censurato in sede di legittimità. Quello che rileva è che il giudice legga in maniera logica e coerente le conclusioni del consulente, il che, come già rilevato è nella specie avvenuto. Parimenti sono infondati il primo ed il secondo motivo. Nell'ambito del procedimento logico sopra descritto, il giudice, sulla scorta dell'esito degli accertamenti peritali, ha proceduto ad un approfondimento sul punto della decorrenza dello stato invalidante (era l'oggetto dell'appello) esaminando lo stato fisico complessivo dell'attrice e rilevando come solo in un certo momento le malattie riscontrate avessero raggiunto un grado incompatibile con la validità lavorativa. Le malattie considerate in questo approfondimento sono le stesse evidenziate quali causa diretta dello stato invalidante (al riguardo è sufficiente porre a confronto le terminologie medico-legali utilizzate dal giudice in un caso e nell'altro). Nell'ambito di questa valutazione esse sono valutate all'esito delle conclusioni del consulente tecnico di secondo grado, in disaccordo con il contenuto degli accertamenti privati dedotti dalla assicurata. Qui 6 A prescindere dalla correttezza dell'iter logico- argomentativo, appena evidenziata, deve rilevarsi che aderendo alle conclusioni delil giudice di merito, consulente, ha recepito il complesso delle argomentazioni di carattere medico-legale dallo stesso formulato, di modo che gli errori di valutazione che si assumono contenuti nella sentenza sarebbero compiuti in primis dal consulente. In tal caso perchè eventuali errori e lacune della consulenza possano determinare un vizio della motivazione denunziabile in cassazione è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, ○ affermazioni illogiche о errate e non già semplici difformità tra la scientificamente, valutazione del consulente circa l'entità e la incidenza del dato patologico e la valutazione della parte (cfr. ex multis Cass. 11.1.2000 n. 225). Il ricorso ora in esame, con i suoi motivi primo e secondo, si limita, invece, seppure con copiosa esposizione argomentativa, ad una mera contestazione formale, nella sostanza colpendo non la correttezza dei fondamenti del giudizio medico-legale, ma il puro e semplice apprezzamento tecnico compiuto dal giudice con la adesione alle conclusioni del consulente. infine, infondato anche il quarto motivo di E', ricorso. 7 qui Effettivamente il Tribunale, in parti diverse motivazione, afferma che la riduzione della della capacità di lavoro a meno di un terzo si è realizzata ora nel mese di ottobre 1990, ora nel mese di novembre dello stesso anno. Tuttavia, la circostanza che la decorrenza dell'assegno di invalidità sia stata in dispositivo fissata all'1.11.90 fa ritenere che il giudice avesse a riferimento il mese di ottobre, atteso che è legittimo ritenere che la decorrenza della prestazione sia stata fissata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionato il diritto, in ottemperanza alla disposizione dell'art. 18 del d.P.R. 27.4.68 n. 488. La contraddittorietà della motivazione è, dunque, solo apparente. Quanto alla circostanza, evidenziata dalla ricorrente, che era stato lo stesso INPS nel suo appello a chiedere che la decorrenza venisse fissata all'1.10.90, deve rilevarsi che il motivo in esame deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5, e non quello di ultrapetizione, attinente la violazione dell'art. 112 c.p.c. e deducibile ai sensi dell'art. 360 n.
3. La detta circostanza, pertanto, non può essere esaminata. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Nulla per le spese. ди 8
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 26 ottobre 2000ottobre Raguio de UluisРозміо Il Presidente Il Consigliere estensore Eloranштат шет Stllie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata Camelleria oggi, E IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA R P 3 3 5 . 0 N 1 . 3 T 7 - R 8 A A - S ' 1 L S 1 L A E T I , D E D A I G , S S E O G N L P E E S L L S I O I B N A A G I L O D O L T E A A T D D T I S R E I O , D P O R M O I T S I A G D E R E T N E S E 9