Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2002, n. 15364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15364 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
AULA "A" CANCELLERIA® 1 5 364702 EPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. BA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 11257/200 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Ciciretti Presidente Dott. Stefano Cron. 35789 D'Angelo. Consigliere Dott. Bruno Rep. Spanò Cons. Rel. Dott. Alberto Ud. 10 lu- Consigliere Dott. Michele De Luca glio 2002 Figurelli Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettiva- 17, presso gli av- mente domiciliato in Roma, via della Frezza n. vocati Vincenzo Morielli e Carlo De Angelis che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RN IC, elettivamente domiciliato in Roma, Cola di Rienzo n. 92, studio avv. Antonio Delianni Paltotagiou, presso l'avv. Giuseppe Grasso che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
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- controricorrente -
avverso la sentenza n. 62/2000, decisa il 14 marzo 2000 e pubbli- cata il 15 marzo 2000, resa dal Tribunale di S. Angelo dei Lombar- di nel procedimento n. 411/98 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del $ 10 luglio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Sergio Rossi per delega dell'avv. Giuseppe Grasso, nell'interesse del controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 16 giugno 1998, RN IC conveniva in giu- dizio dinanzi al Pretore di S. Angelo dei Lombardi in funzione di Giudice del Lavoro l'I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previden- za Sociale al fine di ottenere il riconoscimento del proprio di- ritto alla pensione di invalidità. Con sentenza n. 461 in data 29 maggio 9 giugno 1998 il Giudice adito, previo espletamento di consulenza tecnica, respingeva la domanda. Interponeva appello RN IC e, in esito, il gravame, previa rinnovazione dell'indagine peritale veniva accolto con sentenza n. 62/2000, emessa in data 14 15 marzo 2000 dal tribunale di S. An- gelo dei Lombardi. La decisione, per quanto rileva in questa sede, attribuiva il be- neficio richiesto con decorrenza dal primo gennaio 2000 "con inte- 2 ressi e rivalutazione come per legge". Richiamava, quanto alle spese, il principio della soccombenza. Avverso la sentenza, notificata in data 28 marzo 2000 al procura- tore costituito, unitamente a precetto per il pagamento delle spe- se, propone ricorso per cassazione 1' INPS con atto notificato in data 26 maggio 2000, sulla base di due motivi. RN IC resiste con controricorso notificato in data 8 giugno 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione о falsa applicazione dell'art. 16 legge 30 dicembre 1991 n. 412 nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si osserva che il Tribunale ha condannato l'Istituto a corrispon- dere l'assegno di invalidità con decorrenza dal febbraio 2000, con interessi e rivalutazione monetaria come per legge e tale clausola di stile deve essere sostituita con un preciso richiamo all'art. 16 legge 412/91, ove si esclude il cumulo dei due accessori. La censura non appare fondata. Non vi sono invero ragioni per non seguire il precedente insegna- 11mento di questa Corte nel senso che è inammissibile per difetto di interesse, non configurandosi al riguardo una situazione di soccombenza, il ricorso per cassazione proposto, sotto il profilo della violazione di legge o del difetto di motivazione, contro una sentenza che non contenga la statuizione della quale si assume 3 A l'erroneità e che, in particolare, non contenga sul punto oggetto di gravame alcuna declaratoria della volontà di legge nel caso concreto, esulando dai compiti della corte di cassazione di prov- vedere direttamente ad una dichiarazione siffatta atteso che il giudizio di cassazione è preordinato al controllo di legittimità 1 di statuizioni effettivamente rese dal giudice del merito, non già a porre un rimedio sostitutivo all'omessa pronunzia di questi, la quale previa denunzia del relativo vizio può dar luogo sotto il diverso profilo dell'art. 360 n. 4 ad annullamento con pronun- zia restitutoria della causa alla fase nella quale l'omissione si è verificata e non già a cassazione con enunciazione del principio di diritto, come si evince dal disposto del 1° comma dell'art. 384 c.p.c. in relazione all'art. 383 stesso codice (principio afferma- to con riferimento ad un'ipotesi in cui il giudice del merito, ri- conoscendo il diritto dell'assicurato all'assegno ordinario di in- validità, aveva condannato l'Inps all'erogazione della relativa prestazione, con decorrenza da una data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 16 1. 30 dicembre 1991 n. 412, nonché alla corre- sponsione degli interessi legali e della rivalutazione Come per legge» senza ulteriori specificazioni;
la suprema corte nel di- chiarare inammissibile il ricorso proposto sotto il profilo dell'art. 360 n. 3 c.p.c. - ha ritenuto che la sentenza impugnata, non contenendo alcuna ricognizione dei criteri legali che devono presiedere all'erogazione degli interessi della rivalutazione, si fosse sottratta all'obbligo di enunciare la volontà di legge 4 nel caso concreto ed avesse carattere di decisione apparente ri- solvendosi nella tautologica affermazione che l'erogazione degli importi dovuti per i suddetti titoli dovesse avvenire conformemen- te alla legge)" (Cass., sez. lav., 19-01-1996, n. 408). Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione ○ falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si rileva che il principio della soccombenza non poteva essere in- vocato per il giudizio di primo grado, ove 1'Istituto era rimasto vincitore malgrado la riforma in grado di appello, atteso che il beneficio era stato riconosciuto solamente con decorrenza succes- siva alla proposizione del gravame. Si deve preliminarmente osservare che non ha pregio l'eccezione di inammissibilità della censura, prospettata dal controricorrente, atteso che la qualità di procuratore anticipante non comporta la legitimatio ad causam per le controversie attinenti al regime delle spese di lite. È stata quindi esattamente evocata in giudi- zio la parte personalmente e non già il procuratore antistatario. La doglianza non appare peraltro fondata. Invero "gli effetti della riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello che definisce il giudizio con senten- za di diverso contenuto si estendono al capo relativo alle spese del precedente grado, che pertanto devono essere riliquidate o CO- munque rivalutate secondo le norme che regolano la soccombenza;
5 л " (Cass., sez. III, 23-03-2001, n. 4229). ancora quanto al procedimento argomentativo seguito al fine di E 1 rivedere la statuizione del giudice di primo grado in ordine alle spese giudiziali, si deve considerare che "la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica moti- vazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non della parte totalmente vittoriosa possono essere poste a carico ovvero che a fondamento della decisione del giudice di merito di compensare le spese siano addotte ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale" (Cass., sez. lav., 27-04-2000, n. 5390). èE poiché l'Istituto non certo rimasto totalmente vittorioso di all'esito del giudizio di appello, la statuizione nel senso una applicazione globale del principio della soccombenza risulta incensurabile in sede di legittimità. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. 9 Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €10,00 oltre a € 2.000,00 per onorario. Roma, 10 luglio 2002 IL PRESIDENTE cicizettiبا سلام الله IL CONSIGLIERE ESTENSOREAlbab you ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI O DIRITTO AI SENDI DELL'ART. 10REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA IL CANCELLIERE BELMA LEGGE 11-8-73 N: 533 Depper ato in Cancelleria CANCELLERE 7