CASS
Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2023, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di MATERA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale nella persona di STEFANO TOCCI che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore delle parti civili IL RA e Di RZ TO il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese come da allegata notula RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Matera, con sentenza in data 13 luglio 2021, in riforma della pronunzia assolutoria emessa in data 25 gennaio 2021 dal Giudice di Pace di Matera nei confronti di FE RO imputato del reato di cui all' art. 633 cod. pen., pronunziando sull' appello proposto dalle parti civili RA IL e TO Di RZ, dichiarava configurabile il fatto illecito contestato ai fini civilistici e condannava FE RO al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, da Penale Sent. Sez. 2 Num. 3105 Anno 2023 Presidente: BORSELLINO MARIA DANIELA Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 30/11/2022 determinarsi in separata sede. 2. Avverso la suindicata sentenza propone ricorso per cassazione FE RO, a mezzo difensore di fiducia, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett. c) violazione degli artt. 603, comma 3-bis, art. 178, lett. c) e art. 180 c.p.p. per avere i giudici di appello riformato in pejus la sentenza di primo grado fondando la decisione su una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, violando una norma processuale prevista a pena di nullità. Rileva che, sulla scorta dei principi fissati dal Supremo Collegio, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sussiste anche nel caso di riforma della sentenza ai soli fini civili. 2.2. Con il secondo motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett. c) violazione degli artt. 633 e 125 c.p. in punto di affermazione della responsabilità civile del ricorrente. Assume che il tribunale, senza adeguatamente confutare le argomentazioni del giudice di primo grado che aveva escluso la sussistenza dell'elemento psicologico e senza prendere adeguatamente in esame la documentazione versata in atti, aveva adottato una motivazione meramente apparente sottraendosi all' obbligo della c.d. motivazione rafforzata. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza di tutte le censure proposte. 3.1. Va, invero, osservato che il chiaro disposto di cui all'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen., che traduce in norma quanto sancito dalle Sez. U. di questa S.C. con la sentenza n. 27620 del 28/04/2016 dep. 06/07/2016 Rv. 267492 - 01 imputato Dasgupta, ha trovato specificazione in pronunce successive, alla stregua delle quali (cf. ex multis Sez. 5 sentenza n. 53210 del 19/10/2018 dep. 27/11/2018 Rv. 275133 - 01 imputato Esposito), "non sussiste l'obbligo di rinnovazione della istruttoria dibattimentale nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado basata su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce della valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio e non sulla base di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa decisiva". In termini analoghi per Sez. 5 sentenza n. 47833 del 21/06/2017 dep. 17/10/2017 Rv. 273553 - 01 imputati TE e altro, "nel caso di condanna in appello, non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale qualora il giudice abbia riformato la sentenza assolutoria di primo grado non già in base al diverso apprezzamento circa l'attendibilità di una prova dichiarativa, bensì all'esito di una differente valutazione giuridica della fattispecie concreta. (Nella specie, la Corte ha ritenuto priva di censure la decisione dei giudici di appello che avevano ricostruito il fatto storico - relativo alla riduzione in schiavitù delle vittime - in modo diverso dai giudici di primo grado, senza però rivalutare le dichiarazioni delle persone offese)". Osserva il Collegio che la riforma ai fini civilistici della sentenza di primo grado, secondo quanto è dato desumere dal tenore complessivo della pronunzia impugnata, è avvenuta non già 2 igliere Estensore Il Presidente in base a una differente valutazione di attendibilità di 'prove dichiarative' ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio in primo grado, bensì per una diversa analisi della medesima situazione di fatto che si era cristallizzata nel giudizio di primo grado sulla scorta di quanto riferito dai testi e della produzione documentale in atti. La censura contenuta nel ricorso, a parte alcune generiche considerazioni circa talune delle dichiarazioni testimoniali in primo grado, si limita a richiamare la novella codicistica e la giurisprudenza di legittimità, senza spiegare in che esatti termini e per quale ragione si sarebbe verificata una effettiva e concreta diversa lettura delle prove testimoniali e quale oggetto specifico avrebbe dovuto avere la rinnovazione dell'istruttoria. 3.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Deve evidenziarsi che a fronte della ricostruzione operata dal Tribunale - che, nel contrastare la motivazione del giudice di pace, ha adottato motivazione "rafforzata" individuando una serie di elementi fattuali che deponevano per la occupazione abusiva dei terreni in questione - le censure formulate con il secondo non colgono in alcun modo nel segno, non risultando idonee ad inficiare la congruità del ragionamento del giudice di secondo grado il quale ha confutato, punto per punto, le argomentazioni del giudice di primo grado pervenuto ad una pronunzia assolutoria. 4. Dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila. Il ricorrente va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado del giudizio dalle parti civili IL RA e Di RZ TO liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili IL RA e Di RZ TO che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 30 Novembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale nella persona di STEFANO TOCCI che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore delle parti civili IL RA e Di RZ TO il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese come da allegata notula RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Matera, con sentenza in data 13 luglio 2021, in riforma della pronunzia assolutoria emessa in data 25 gennaio 2021 dal Giudice di Pace di Matera nei confronti di FE RO imputato del reato di cui all' art. 633 cod. pen., pronunziando sull' appello proposto dalle parti civili RA IL e TO Di RZ, dichiarava configurabile il fatto illecito contestato ai fini civilistici e condannava FE RO al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, da Penale Sent. Sez. 2 Num. 3105 Anno 2023 Presidente: BORSELLINO MARIA DANIELA Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 30/11/2022 determinarsi in separata sede. 2. Avverso la suindicata sentenza propone ricorso per cassazione FE RO, a mezzo difensore di fiducia, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett. c) violazione degli artt. 603, comma 3-bis, art. 178, lett. c) e art. 180 c.p.p. per avere i giudici di appello riformato in pejus la sentenza di primo grado fondando la decisione su una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, violando una norma processuale prevista a pena di nullità. Rileva che, sulla scorta dei principi fissati dal Supremo Collegio, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sussiste anche nel caso di riforma della sentenza ai soli fini civili. 2.2. Con il secondo motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett. c) violazione degli artt. 633 e 125 c.p. in punto di affermazione della responsabilità civile del ricorrente. Assume che il tribunale, senza adeguatamente confutare le argomentazioni del giudice di primo grado che aveva escluso la sussistenza dell'elemento psicologico e senza prendere adeguatamente in esame la documentazione versata in atti, aveva adottato una motivazione meramente apparente sottraendosi all' obbligo della c.d. motivazione rafforzata. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza di tutte le censure proposte. 3.1. Va, invero, osservato che il chiaro disposto di cui all'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen., che traduce in norma quanto sancito dalle Sez. U. di questa S.C. con la sentenza n. 27620 del 28/04/2016 dep. 06/07/2016 Rv. 267492 - 01 imputato Dasgupta, ha trovato specificazione in pronunce successive, alla stregua delle quali (cf. ex multis Sez. 5 sentenza n. 53210 del 19/10/2018 dep. 27/11/2018 Rv. 275133 - 01 imputato Esposito), "non sussiste l'obbligo di rinnovazione della istruttoria dibattimentale nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado basata su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce della valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio e non sulla base di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa decisiva". In termini analoghi per Sez. 5 sentenza n. 47833 del 21/06/2017 dep. 17/10/2017 Rv. 273553 - 01 imputati TE e altro, "nel caso di condanna in appello, non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale qualora il giudice abbia riformato la sentenza assolutoria di primo grado non già in base al diverso apprezzamento circa l'attendibilità di una prova dichiarativa, bensì all'esito di una differente valutazione giuridica della fattispecie concreta. (Nella specie, la Corte ha ritenuto priva di censure la decisione dei giudici di appello che avevano ricostruito il fatto storico - relativo alla riduzione in schiavitù delle vittime - in modo diverso dai giudici di primo grado, senza però rivalutare le dichiarazioni delle persone offese)". Osserva il Collegio che la riforma ai fini civilistici della sentenza di primo grado, secondo quanto è dato desumere dal tenore complessivo della pronunzia impugnata, è avvenuta non già 2 igliere Estensore Il Presidente in base a una differente valutazione di attendibilità di 'prove dichiarative' ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio in primo grado, bensì per una diversa analisi della medesima situazione di fatto che si era cristallizzata nel giudizio di primo grado sulla scorta di quanto riferito dai testi e della produzione documentale in atti. La censura contenuta nel ricorso, a parte alcune generiche considerazioni circa talune delle dichiarazioni testimoniali in primo grado, si limita a richiamare la novella codicistica e la giurisprudenza di legittimità, senza spiegare in che esatti termini e per quale ragione si sarebbe verificata una effettiva e concreta diversa lettura delle prove testimoniali e quale oggetto specifico avrebbe dovuto avere la rinnovazione dell'istruttoria. 3.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Deve evidenziarsi che a fronte della ricostruzione operata dal Tribunale - che, nel contrastare la motivazione del giudice di pace, ha adottato motivazione "rafforzata" individuando una serie di elementi fattuali che deponevano per la occupazione abusiva dei terreni in questione - le censure formulate con il secondo non colgono in alcun modo nel segno, non risultando idonee ad inficiare la congruità del ragionamento del giudice di secondo grado il quale ha confutato, punto per punto, le argomentazioni del giudice di primo grado pervenuto ad una pronunzia assolutoria. 4. Dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila. Il ricorrente va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado del giudizio dalle parti civili IL RA e Di RZ TO liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili IL RA e Di RZ TO che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 30 Novembre 2022