Sentenza 9 luglio 1999
Massime • 1
Dalla combinata lettura della sentenza della Corte cost. n.10 del 1993, con la quale è stato affermato che il diritto all'interprete di cui all'art.143 cod.proc.pen, comprende il diritto ala traduzione del decreto di citazione a giudizio in tutti i suoi elementi, e dell'art.292 dello stesso codice, il quale elenca una serie di elementi che l'ordinanza cautelare deve enunciare a pena di nullità, deriva che anche quest'ultimo provvedimento deve recare la traduzione in lingua nota al destinatario, ove emesso nei confronti di straniero che non conosca la lingua italiana. Anche l'ordinanza custodiale, infatti, al pari del decreto di citazione a giudizio, è un atto di fronte al quale l'indagato straniero che non comprenda la lingua italiana può essere pregiudicato nel suo diritto di partecipare al processo libero nella persona, in quanto, non comprendendo il relativo contenuto, non è posto in grado di valutare ne' quali siano gli indizi ritenuti a suo carico, ne' se sussistano o meno i presupposti per procedere alla impugnazione della ordinanza per nullità, a norma dell'art.292, comma 2, cod.proc.pen. (Nella specie, peraltro, la S.C., pur enunciando i suindicati principi ed annullando senza rinvio, in base ad essi, l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa del provvedimento applicativo di custodia cautelare di cui era stata eccepita la nullità per mancata traduzione nella lingua dell'indagato, ha poi affermato che detto annullamento non comportava la declaratoria di inefficacia della misura cautelare ma soltanto la restituzione degli atti al giudice che aveva emesso il provvedimento coercitivo perché provvedesse alla traduzione del medesimo ed alla successiva notificazione all'indagato, il quale sarebbe stato quindi da considerare nuovamente in termini per l'eventuale riproposizione della richiesta di riesame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/1999, n. 4841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4841 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Bruno Rossi Presidente del 9 luglio 1999
Dott. Stefano Campo Consigliere SENTENZA
Dott. Gianfranco Riggio " N. 4841
Dott. Dario De Pascalis " REGISTRO GENERALE
Dott. Enrico Delehaye " N. 12105/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ZI CH avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli in data 19 febbraio 1999. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Dario De Pascalis;
preso atto delle conclusioni del P.G. Dott. Giovanni Galati il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con il provvedimento in esame il Tribunale, pronunciandosi quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza di custodia in carcere dello ZI emessa dal locale G.I.P. in data 2 febbraio 1999 per il reato di concorso nella illecita introduzione in Italia, detenzione e porto di tre pistole HE (una delle quali predisposta al silenziatore di cui disponeva) con relativo munizionamento. A motivazione del proprio provvedimento il giudice a quo ha ricordato che la detta misura cautelare veniva emessa dopo l'arresto in flagranza e la sua relativa convalida operata dal G.I.P. in pari data.
Premessa la sussistenza sia degli indizi a carico che delle esigenze cautelari collegate al pericolo di reiterazione di reati similari, il giudicante ha rigettato la questione in diritto sollevata dal difensore secondo il quale la mancata traduzione della ordinanza cautelare in lingua comprensibile allo ZI che risultava non comprendere l'italiano (tanto che in sede di interrogatorio di convalida gli era stata nominato un interprete di lingua tedesca) rendeva nullo il relativo provvedimento e comportava la immediata scarcerazione dello stesso in quanto ristretto senza valido titolo. Al riguardo il giudicante ha osservato che, in sede di interrogatorio con interprete, lo ZI preso atto degli addebiti che gli venivano mossi, aveva dichiarato "ammetto i fatti e confermo le dichiarazioni rese", così dimostrando di avere compreso quanto gli veniva ascritto e di avere fornito la sua versione dei fatti. In sede poi di udienza camerale per il riesame il medesimo indagato, sempre assistito da interprete, aveva affermato poi, di non voler aggiungere altro a quanto già a suo tempo dichiarato. Ne conseguiva, concludeva il giudicante, la insussistenza della eccepita nullità ex art. 292 e 143 c.p.p. Altra nullità (questa volta ex art. 309 comma 5 e 143 c.p.p.) era stata poi sollevata dal ricorrente con riferimento alla mancata traduzione della memoria scritta redatta dallo ZI con conseguente impossibilità dei giudicanti di comprendere quanto da costui esternato a sua discolpa. Al riguardo il giudicante ha rilevato che non risultava che, fra gli atti a suo tempo trasmessi dal P.M. al G.I.P., vi fosse anche tale memoria scritta, di guisa che non sussisteva l'obbligo della relativa trasmissione del detto atto ai sensi dell'art. 291 c.p.p., con conseguente insussistenza della eccepita nullità ex art. 309 co. 5^ c.p.p. In sede di gravame il difensore ha riproposto le analoghe questioni in diritto chiedendo di conseguenza l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
A sostegno del proprio ricorso il difensore ha osservato che, stante la natura di garanzia per l'indagato, propria anche della ordinanza cautelare che deve essergli notificata con tutti i requisiti previsti per legge e che può, se del caso, essere da lui impugnata, non era sufficiente che l'interrogatorio di convalida che aveva preceduto l'ordinanza stessa fosse stato reso con l'ausilio di un interprete, avendo lo straniero comunque il diritto di ben comprendere quale fosse il contenuto della ordinanza cautelare a suo carico, onde verificare se vi erano i presupposti per una sua valida impugnazione nei termini di legge.
Rileva la Corte che la combinata lettura della sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 19 gennaio 1993 (con la quale veniva affermato che il diritto all'interprete, di cui all'art. 143 c.p.p., ricomprende il diritto alla traduzione del decreto di citazione a giudizio in tutti i suoi elementi) e del testo dell'art. 292 c.p.p. che elenca una serie di elementi di cui deve disporre la ordinanza cautelare a pena di nullità, evidenzia la fondatezza della censura in esame.
Anche la ordinanza cautelare come il decreto di fissazione del giudizio, infatti, è un atto di fronte al quale l'indagato straniero che non comprendesse la lingua italiana potrebbe essere pregiudicato nel suo diritto di partecipare al procedimento a suo carico libero nella persona, in quanto, non comprendendo cosa in esso scritto, non sarebbe posto in grado di valutare ne' quali siano gli indizi ritenuti a suo carico (e quindi difendersi con riferimento agli stessi) ne' se sussistano o meno i presupposti per procedere alla impugnazione della ordinanza per nullità ai sensi dell'art. 292, co. 2^ c.p.p.
Il fatto poi, che il procedimento in questione sia incidentale rispetto a quello principale di cognizione nulla toglie con riferimento alla necessità di salvaguardare quella finalità di garanzia propria dell'art. 143 c.p.p. così come interpretato dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza.
Il principio generale che detta sentenza ha infatti voluto affermare pare essere quello della necessità di assicurare allo straniero da processarsi nel nostro Paese un trattamento difensivo sostanzialmente uguale a quello del cittadino;
ed il comprendere almeno il significato letterale di quanto viene addebitato a qualunque indagato o imputato e del perché questi viene processato in stato di detenzione o comunque di sottoposizione ad altra misura cautelare (per quel che riguarda il significato tecnico è per tutti già previsto l'ausilio del difensore abilitato), pare essere il minimo per assicurare concretamente tale parità di trattamento. Per quel che concerne le motivazioni dell'impugnato provvedimento attinenti la presenza dell'interprete dello ZI sia in sede di suo interrogatorio di convalida del fermo che in sede di udienza del riesame, si osserva che quanto da costui affermato in tali circostanze nella comprensione della lingua, non esclude per ciò solo la sua non tempestiva comprensione, per assenza dell'interprete, di quanto comunque contenuto nella ordinanza cautelare in forza della quale si era venuto a trovare in uno stato di limitazione della libertà personale per i medesimi fatti per i quali era sottoposto a procedimento.
Ritiene pertanto la Corte che sia meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso con conseguente annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata in quanto fondata su di una errata interpretazione dell'art. 143 c.p.p. La conseguente nullità della ordinanza di riesame non comporta peraltro la declaratoria di inefficacia della relativa misura cautelare in quanto la predetta nullità non è equiparabile in alcun modo alla inesistenza del provvedimento (vedi SS.UU. sent. n. 6 del 3.7.96, cam. cons. 17.4.96, ric. Pagnozzi, riv. 205254). Ne consegue che il procedimento andrà rimesso al G.I.P. competente affinché provveda alla notificazione allo ZI della ordinanza cautelare previa traduzione della stessa in lingua a lui comprensibile, con conseguente reimmissione in termini dell'indagato per l'eventuale richiesta di riesame.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso attinente la mancata trasmissione al giudice del riesame della memoria scritta dall'indagato debitamente tradotta in italiano, si rileva che fondata appare la motivazione della ordinanza in esame posto, da un lato, che tale atto non rientrava fra quelli a suo tempo trasmessi ai sensi dell'art. 291 c.p.p. e come tali richiamati dal comma 5^ dell'art. 309 stesso codice, e dall'altro lato che, avendo l'interessato avuto la possibilità di prospettare a mezzo interprete quant'altro volesse dire al giudice del riesame, ed avendovi espressamente rinunciato, nessuna lesione di un qualche suo diritto di difesa può riconoscersi sussistente con riferimento alla situazione in esame.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la ordinanza impugnata;
dispone restituirsi gli atti al G.I.P. del Tribunale di Napoli perché provveda alla notificazione della ordinanza cautelare tradotta in una lingua comprensibile all'indagato; dispone trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, co. 1 ter, Norme di Attuazione C.P.P.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 1999