Sentenza 5 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2002, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
AULA "A" 0 1 4 80 /02 RET BBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 10936/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Alberto Spanò Pres. Rel. Cron. 3840 Dott. F. Antonio Maiorano Consigliere Rep. Dott. Pasquale Picone Consigliere Ud. 21 no- Dott. Aldo De Matteis Consigliere vembre 2001 Dott. Saverio Toffoli Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli In- fortuni sul Lavoro, elettivamente domiciliato in Roma, via IV No- vembre n. 144, presso gli avvocati Antonio Catania e Giuseppe De Ferrà che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
4495 - ricorrente
contro
AN CE, elettivamente domiciliato in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 66, presso l'avv. Vincenzo Rinaldi che lo rappresenta e di- fende giusta delega in atti;
1 n controricorrente avverso la sentenza n. 100/98, decisa il 30 aprile 1998 e pubbli- cata il 29 maggio 1998, resa dal Tribunale di Pescara nel procedi- mento n. 100/97 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 novembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Giuseppe De Ferrà per l'Istituto ricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 22 aprile 1997 il Pretore di Pescara condan- nava 1'I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro a ripristinare in favore di AN CE la rendita del 36%, già fruita dall'anno 1973 e ridotta nella misura del 12% per effetto di revisione. L'Istituto assumeva di aver revisionato la rendita limitatamente alle conseguenze di malattia professionale cumulata, entro il de- cennio dal primo infortunio;
sosteneva di poter effettuare la re- visione nel decennio a partire da tale malattia. Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 100/98, emessa in data 30 aprile - 29 maggio 1998, rigettava il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che non è consentito far luogo a revisione per eventi risalenti oltre il decennio sol perché in tale termine si è veri- ficato altro evento lesivo suscettibile di rideterminare la misura 2 complessiva della rendita. Propone ricorso per cassazione l'Istituto con un unico complesso motivo. AN CE resiste con controricorso e rileva in primis l'inammissibilità dell'impugnazione, per decorso del termine breve a seguito di notificazione avvenuta il 19 giugno 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente esaminata e disattesa l'eccezione di inammissi- bilità del ricorso per asserita tardività rispetto alla notifica effettuata il 19 giugno 1998. Dalla copia versata in atti a cura del controricorrente risulta infatti che la sentenza è stata notificata al direttore della com- petente sede I.N.A.I.L e non già al procuratore costituito. Ciò premesso si osserva che "la notifica della sentenza d'ap- pello avvenuta, in violazione degli art. 170 e 285 cpc, nei con- fronti della parte personalmente invece che del suo procuratore costituito in giudizio, non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione della sentenza per il destinatario e nemmeno per il notificante, essendo improduttiva di effetti la conoscenza della sentenza acquisita al di fuori della specifica forma stabilita dalla legge e non essendo neppure applica- bile il principio di cui all'art. 156 cpc relativo alla sana- toria delle nullità per il raggiungimento dello scopo dell'atto" (Cass. civ., sez. I, 8 giugno 1995, n. 6480). Con l'unico complesso motivo l'Istituto denuncia, con riferimento 3 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione degli artt. 74, ai numeri n. 1124, nonché degli artt. 137 del TU 30 giugno 1965 80, 83 e 113, 132 n. 4 cpc, 118 disposizioni di attuazione del cpc, e anco- ra il vizio di motivazione. Sostiene che è consentito far luogo a liquidazione di rendita uni- ca, col solo limite di rispettare la misura consolidata. Si chiarisce, per un esatto inquadramento del caso in esame in ba- se alla prospettazione offerta dalle parti, che il controricorren- te, già titolare di rendita per infortunio verificatosi il 16 ago- sto 1973, con perdita di capacità lavorativa riconosciuta pari al 23%, ebbe a denunciare successivamente una malattia professionale che comportava ulteriore riduzione della stessa capacità. Il Tribunale di Pescara, con sentenza resa in altro procedimento, ebbe a riconoscere una rendita complessiva del 36% con decorrenza dal 26 aprile 1983. Nell'ambito del decennio dalla costituzione della rendita integra- ta l'Istituto ha proceduto alla revisione ed ha considerato come non più sussistenti le conseguenze dell'infortunio del 16 agosto 1973; ha conseguentemente ridotto la rendita al 12%, con riferi- mento alla sola malattia professionale denunciata il 26 aprile 1983, per la quale non ha ravvisato miglioramenti. Il Tribunale ha escluso la legittimità della revisione quanto ai postumi dell'infortunio, osservando che non si può ipotizzare una indefinita soggezione a revisione della rendita sol perché nell'ambito dei dieci anni dalla costituzione è intervenuto un 4 Л nuovo fattore invalidante per il quale si è fatto luogo a determi- nazione di un'unica rendita cumulativa. L'Istituto censura la sentenza di appello e sostiene che "è con- sentito, sia in sede di costituzione che di revisione della rendi- 1ta unica, procedere a nuova valutazione medico legale del risul- tato inabilitante complessivo in base ad un giudizio di sintesi, cioè avendo riguardo alla reciproca influenza delle inabilità de- gli eventi policroni, col solo limite, in ogni caso, della liqui- dazione della rendita unica in misura mai inferiore a quella pre- cedentemente consolidata per decorso del decennio che non era trascorso". ., nel caso di specie, La censura non è fondata. Questa Corte, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 12023 del 19 di- cembre 1990, ha affermato che "a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 318 del 1989 1 che ha dichiarato l'ille- d. p. r. 30 giugno 1965, n. gittimità dell'art. 80, 1° comma, 1124 nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costi- tuzione della rendita per un precedente infortunio, al lavora- tore spetta una rendita non inferiore a quella già erogatagli> principio (desumibile dall'art. 83 dello stesso d. p. r.) diil trascorso il termine decennale di rivedibilità, consolidazione, della rendita liquidata per un singolo infortunio opera, con riguardo all'ipotesi in cui sopravvenga un nuovo infortunio indennizzabile dopo un decennio dal precedente, nel senso che 5 se non impedisce nell'ambito della valutazione del grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro a norma dell'art. 78, richiamato dall'art. 80, ai fini della costituzione della la riconsiderazione dei rendita unica ai sensi di tale norma - postumi del precedente infortunio e della relativa incidenza invalidante, anche se modificata in senso peggiorativo o migliora- tivo rispetto a quella originaria, impone però la determinazione della rendita unica in misura non inferiore, in ogni caso, a quella a suo tempo liquidata e già consolidata in relazione al primo infortunio;
il medesimo principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui, dopo la costituzione della rendita unica, si debba procedere (entro il decennio da tale costituzione) alla variazione nei postumi dell'ultimo revisione della rendita per evento inabilitante, e quindi alla ricostituzione di detta rendita unica, la quale, pur esigendo, nonostante il decorso del decen- nio, il riesame dei postumi dei precedenti infortuni e della lo- ro attuale incidenza inabilitante ai fini della determinazione del grado attuale di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro, non potrà essere in ogni caso determinata in misura infe- riore a quella che, liquidata per i precedenti infortuni, si sia già consolidata." Non appare corretto trarre dalla sentenza, con una sorta di argu- mentum a contrariis, il diverso principio che ove il secondo in- fortunio segua nel decennio dal primo è consentito, nel decennio successivo, effettuare la revisione in peius rispetto alla rendita 6 R iniziale. Al riguardo questa Corte di Legittimità, nella sentenza n. 744 del 24 gennaio 1997, ha osservato che, nello spirito interpretati- vo della sentenza della Corte Costituzionale n. 318/89, "ogni in- fortunio occorso al lavoratore deve essere considerato indipenden- te ed autonomo rispetto alla rendita unificata per altri preceden- ti infortuni, sicché, in caso di revisione, le rendite precedenti, usufruite per oltre dieci anni, restano consolidate e non possono essere ritenute travolte da una revisione che, eventualmente, ri- conosca che la capacità lavorativa del soggetto, per qualsivoglia evenienza, si sia ridotta al di sotto del limite indennizzabile". Con la recente sentenza sez. lav., 26 agosto 2000, n. 11193, que- sta Corte ha poi affermato che "nell'ipotesi in cui, dopo la costituzione della rendita unica, si proceda а revisione di essa per variazione nei postumi di uno o alcuni degli infortuni va tenuto conto non soltanto del cosiddetto "limite considerati, costituito dalla rendita complessiva che non può, in esterno", ogni caso, essere inferiore a quella già stabilizzatasi ex art. 83 t.u. n. 1124 del 1965, ma altresì del "limite interno" costi- tuito dal consolidamento delle rendite parziali per gli infortuni più antichi, non più suscettibili di revisione oltre il decennio%;B ne consegue che non può ritenersi legittima una re- visione che, pur non diminuendo la rendita unica com- plessiva già consolidata, provveda però ad una differen- te (e inferiore) valutazione di quegli infortuni la cui in- 7 cidenza invalidante si è già cristallizzata per il decorso del de- cennio." Ancora, con la sentenza sez. lav., 13 gennaio 2001, n. 417, ha af- fermato che "in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in caso di costituzione di una rendita unica a seguito di un nuovo infortunio nel decennio, con considerazione a tal fi- ne dei postumi del primo infortunio ma senza un loro riesame, se si procede alla revisione di detta rendita unica entro il decennio dal suo riconoscimento ma dopo il decennio dal primo infortu- nio, devono essere rispettati gli effetti del cosiddetto con- solidamento del primo infortunio. Non si ravvisano ragioni per porre in discussione tale orientamen- to, del tutto convincente siccome fondato sul testo normativo e su una razionale ricostruzione della disciplina dell'istituto in esa- me, atteso che l'Istituto ricorrente non avanza al riguardo alcuna critica limitandosi a non tener conto nella discussione delle sen- tenze sopra menzionate. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, li- quidate in 11reboope1 11 0000 40,33) 01: oltre a lire 1.936.270 (Eu 1.000) per 8 W onorario. Roma, 21 novembre 2001 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Alberto your Stille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 5 FEB. 2002 E oggi, P ☐ P U IL CANCELLIERE O N H D. ROLLO, DI STESA, TASSA RT. 10 POSTA 533 L'A OCUS . IM N TE DA 74 DA E I SE REGISTRO, ESEN 11 A LEGAS IRITTO D ELLA O D 9