Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2001, n. 9057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9057 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
A C I LI D E B A B A S U O T P S R S E A T O T 4 S P 7 I - . M n A G I ' 7 R E 1 905 7 /0 1 L 8 T R 9 L 1 L A I o A D z D r I a E , m N T O G A N L A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E O L Oggetto e S g O E g A B e SEPARAZIONE D L SEZIONE PRIMA CIVILE CONIUGI: ADDEBITO 9 1 . ASSEGNO DI t r MANTENIMENTO A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ( R.G.N. 19397/99 Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente 22401/99 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Walter CELENTANO Consigliere 20868 Cron. Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Rep. Ud. 21/02/2001Dott . Angelo SPIRITO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AP TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANFREDI 17, presso l'avvocato CLAUDIO CONTI, che 10 rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
DEL COMMODA AURELIANA;
- intimata - e sul 2° ricorso n° 22401/99 proposto da: DEL COMMODA AURELIANA, elettivamente domiciliata in 2001 ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso l'avvocato SEBASTIANO 468 MASTROBUONO, che la rappresenta e difende, giusta 1 procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
AP TO;
- intimato avverso la sentenza n. 1990/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 22/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Masullo, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, 1'Avvocato Mastrobuono, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10 maggio 1993, in parziale accoglimento dell'appello di AN PP e dell'appello incidentale di IA し 2 Del CO contro la sentenza del 6 giugno 1991 del Tribunale di Roma che aveva pronunciato la separazione personale di detti coniugi, addebitava la stessa al comportamento del PP, sospendeva per due anni dal- la data della sentenza la facoltà di quest'ultimo di frequentare i figli minori e riduceva a £.800.000 men- sili la misura dell'assegno da costui dovuto alla mo- glie a titolo di contributo al loro mantenimento;
di cui i giudici di primo grado avevano disposto il versa- mento diretto alla Del CO da parte del Ministero della Difesa. Questa Corte accoglieva, quindi, il secondo e terzo motivo del ricorso formulato dal PP con riguardo all'entità dell'assegno nonché alla sospensione del di- ritto di visita dei minori e con sentenza 12 luglio ' 1994 n. 6548, cassava la decisione dei giudici di appel- lo, rinviando per una nuova valutazione delle relative questioni alla stessa Corte di appello;
la quale con sentenza del 22 giugno 1999, dando atto che in merito alle stesse era intervenuta tra le parti in data 10 settembre 1997 scrittura privata con la quale erano stati disciplinati in maniera soddisfacente i preminen- ti interessi dei minori, ha disposto,per quel che inte- ressa, che il PP corrisponda alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di 3 £.
1.100.000 mensili entro il giorno 5 di ogni mese suc- cessivo alla pubblicazione della sentenza da maggiorare ogni anno in base alle variazioni del costo della vita accertate dall'Istat e da corrispondere direttamente dal Ministero della Difesa. Per la cassazione della sentenza il PP ha pro- posto ricorso per due motivi;
cui resiste con controri- corso IA Del CO, la quale ha formulato а sua volta ricorso incidentale per un motivo e deposita- to memoria. I ricorsi, properti contro la medesima sentenza, vanno, anzitutto riuniti ai sensi dell'art. 335 CPC Motivi della decisione () Con il primo motivo del ricorso, AN PP, denunciando violazione degli art.336 e 360 n.3 e 5 cod. proc. civ. censura la sentenza impugnata per aver ritenuto passata in giudicato la questione relativa al- la resonsabilità della separazione a lui addebitata dalla sentenza del 1° appello, in seguito al rigetto del primo motivo del ricorso per cassazione, senza con- siderare che le agomentazioni di questa Corte relative al comportamento tenuto dai coniugi in merito al di lui diritto di visitare e frequentare i figli minori, non potevano non comportare ex art.336 cod. proc. civ. la cassazione anche della statuizione relativa al'addebito della separazione;
e che le stesse avevano comunque tra- volto l'intera costruzione logico-giuridica che aveva 4 portato giudici di merito alla pronuncia di addebito della separazione. Con il secondo motivo, deducendo violazione della stessa normativa ed insufficiente motivazione circa un punto della controversia, si duole altresì che il giudi- ce di rinvio abbia reiterato il pagamento diretto dell'assegno dovuto alla moglie da parte del Ministero della Difesa, senza considerare, per un verso, che la relativa richiesta era stata superata dalla convenzione intercorsa con la controparte con cui egli aveva volon- tariamente elevato il contributo al mantenimento dei figli nella misura di £.
1.100.000 mensili;
E, per altro verso, il pregiudizio che siffatta statuizione arrecava concernenti la propria carrie- nelle valutazioni la stessa che egli venisse meno ai ra, presupponendo suoi doveri di cittadino e di padre. Entrambi i motivi sono infondati. Questa Corte, infatti, con la ricordata sentenza n. 6548 del 12 luglio 1994, in accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso del PP che aveva impugnato la sentenza 10 maggio 1993 della Corte di ap- pello di Roma laddove aveva determinato nella misura di £.800.000 mensili, il contributo dallo stesso dovuto per il mantenimento dei figli minori ed aveva sospeso per un biennio il suo diritto di visitare entrambi i figli, 5 ha cassato la decisione sudetta in relazione ai due mo- tivi di censura perché in ordine al primo i giudici dell'impugnazione non avevano considerato che il ricor- rente percepiva allora una retribuzione netta mensile di £.1.243.790, perciò sostanzialmente corrispondente all'assegno dovuto alla moglie in esso comprendendo an- che la rivalutazione monetaria;
ed in ordine al secondo avevano adottato una motivazione insufficiente, parzia- le e contraddittoria in merito sia alle ragioni che provocato sofferenze e traumi psicologici ai avevano minori, sia alla condotta affettiva nei loro confronti manifestata da entrambi i genitori, sia ai singolari metodi correttivi adoperati dalla madre. Ed ha perciò devoluto al giudice di rinvio una nuova e più ponderata valutazione di entrambe le questioni previa eventuale rinnovazione delle indagini sulle attuali reazioni dei minori ai comportamenti dei genitori. Pertanto, attesa la struttura del giudizio di rin- vio, configurato dall'art.394 cod. proc. civ. come un processo chiuso, tendente ad una nuova statuizione nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione- in sostituzione di quella cassata, il solo compito attri- buito alla Corte di appello che lo ha puntualmente as- solto- era quello di effettuare la nuova valutazione richiesta in ordine all'entità dell'assegno di manteni- p mento dei minori nonché al diritto di visita di costoro da parte del PP, sospeso dalla sentenza del primo appello sul punto cassata da questa Corte. Né siffatta valutazione poteva essere estesa alla responsabilità del PP relativa alla separazione a lui addebitata, in forza del disposto dell'art.336 cod. proc. civ., secondo cui la cassazione parziale ha ef- fetto anche sulle parti dipendenti dalla parte cassa- ta: in quanto la giurisprudenza di questa Corte ha qua- lificato "dipendenti", si da rientrare nell'ambito di applicazione della norma, soltanto quei capi che, per basarsi su presupposti di fatto o di diritto non diver- si, siano legati fra di loro da un vincolo inscindibile di pregiudizialità-dipendenza, in modo che l'uno non possa sussistere se venga meno l'altro (Cass.3717/1980; 16/1978). Laddove nel caso le considerazioni e la sta- tuizione sull'addebito della separazione riguardano i personali tra i coniugi disciplinati rapporti dall'art. 156 cod.civ., del tutto autonomi e privi di collegamento con il diritto di visita dei figli, rico- nosciuto al genitore non affidatario dall'art.155; di talchè le relative questioni, potrebbero in astratto essere decise in separati giudizi posto che danno luogo a decisioni del tutto indipendenti l'una dall'altra proprio perché fondate su presupposti di fatto e di di- 7 ritto del tutto diversi: così come dimostra il presente procedimento in cui il PP nel primo ricorso a que- sta Corte ha censurato le ragioni per cui i giudici di appello avevano sospeso per un biennio il suo diritto di frequentare i figli, mentre nessuna censura ha ri- volto nei confronti del capo della sentenza che aveva addebitato la separazione al suo comportamento, se non per eccepire la tardività dell'appello incidentale con cui la moglie aveva formulato la richiesta di addebito (1° motivo del ricorso). E poiché la Corte ha dichiarato infondata la do- glianza ed ammissibile l'impugnazione della Del Commo- da, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la statuizione in esame dei giudici del primo appello sull'addebitabilità della separazione, configurasse un capo del tutto autonomo della decisione medesima ed in- dipendente da quelli gravati di ricorso;
e che dunque, non essendo stata impugnata specificamente dal ricor- rente, non poteva più essere riproposta né sindacata nel giudizio di rinvio, a ciò ostando la preclusione derivante dal giudicato interno (Cfr. Cass. 226/1979; 374/1978). Identiche considerazioni valgono in merito al ver- samento diretto dell'assegno da parte del Ministero della difesa alla controricorrente per il mantenimento 8 dei figli minori, che la sentenza impugnata ha ribadi- to, perché questa statuizione è stata adottata su ri- chiesta della Del CO, dalla sentenza dei primi giu- dici (cfr.sub F del dispositivo); e contro di essa il ricorrente non soltanto non ha proposto appello (limitato ancora una volta al contributo dovuto per il mantenimento dei figli minori, nonché alle modalità di visita e di frequentazione degli stessi), ma nel primo ricorso a questa Corte ha espressamente dichiarato di aver "fatto acquiescenza al capo...F della sentenza del Tribunale", perciò pur esso divenuto definitivo. Con la conseguenza che il giudicato formatosi sul capo predet- to ha determinato l'esaurimento della funzione giuri- sdizionale riguardo ad esso, e, quindi, la preclusione di ogni ulteriore esame della questione che ne formava oggetto da parte della sentenza impugnata: neppure in conseguenza della convenzione conclusa tra i coniugi nelle more del giudizio, la quale ha riguardato soltan- to l'entità del contributo dovuto dal ricorrente alla moglie per il mantenimento dei figli minori, che, come riconosciuto dallo stesso PP, era proprio la que- stione rimasta ancora in discussione nel giudizio di rinvio (unitamente al diritto di frequentazione dei mi- nori da parte del ricorrente). Con il ricorso incidentale, infine, la Del CO 9 p censura la sentenza impugnata per aver determinato l'assegno in questione in £.
1.100.000 mensili secondo quanto pattuito dalle parti nel menzionato accordo, ma con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza medesima: senza fissarne, quindi, l'entità per il periodo pregresso decorrente dalla data di SO- spensione del PP dal servizio, considerato, invece, dalla sentenza del primo appello e per il quale, dun- que, non poteva che stabilirsene l'importo nella misura di £.
1.000.000 disposta dal Tribunale. Anche questa doglianza è infondata. Ai sensi del ricordato art.336 cod. proc. civ., in- fatti, la sentenza di riforma resa in grado di appello si sostituisce immediatamente alla sentenza di condanna di primo grado, facendole perdere immediatamente qual- siasi efficacia (Cass.8287/1987; 981/1986); con la con- seguenza che, avendo la sentenza del Tribunale condanna- to il PP a corrispondere alla moglie per il mante- nimento dei figli l'assegno mensile di £.
1.000.000 ed avendo la sentenza del primo appello, in parziale acco- glimento dell'impugnazione del ricorrente, ridotto detta somma all'importo di £.800.000 mensili, l'effetto SO- stitutivo proprio di quest'ultima decisione ha compor- tato che la sentenza riformata abbia definitivamente perduto qualsiasi valenza sia di accertamento concer- 10 nente i criteri di determinazione dell'assegno, che di condanna al pagamento dell'importo in essa contenu- to:perciò non ripristinabile neppure per il fatto che anche la sentenza di appello che ha operato la riduzio- ne è stata a sua volta, peraltro su ricorso del Cappo- ni, cassata da questa Corte. D'altra parte, è del pari inesatto che il giudice di rinvio abbia omesso di stabilire la misura dell'assegno per il periodo precedente alla pubblicazione della sen- tenza ed in cui il PP era stato sospeso dal servi- zio, in quanto la Corte di appello ha stabilito che la più elevata misura di £.
1.100.000 mensili, che le parti avevano concordato e che a quei giudici appariva del tutto congrua in relazione alle esigenze dei figli mi- nori, dovesse decorrere nel nuovo importo rideterminato in seguito ad una congiunta e ponderata valutazione delle reciproche condizioni economiche conseguenti alla reintegrazione del ricorrente nel servizio e nello sti- pendio, dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di appello:perciò rimanendo inalterato per il periodo pregresso il minor importo di £.800.000 deter- minato dalla sentenza del primo appello impugnata dal solo PP, dato che il ricorso sudetto per conseguir- ne l'ulteriore riduzione, pur accolto da questa Corte, restava superato dalla scrittura privata intercorsa tra 11 le parti. Ed infatti giudice di rinvio hanno incentrato la prima parte della motivazione (pag. 4-5) proprio sull'esame del contenuto della convenzione sudetta onde valutarne la corrispondenza agli interessi ed ai biso- gni dei figli per poi evidenziare soltanto le modifiche -sempre nell'ambito del limitato tema devoluto- che la stessa comporteva sulle statuizioni della sentenza del primo appello, specificamente indicate dalla Corte ter- ritoriale nelle nuove modalità di visita dei minori da parte del PP, nonché nell'aumento del contributo per il loro mantenimento a decorrere dalla data avanti indicata (pag. 5-6); con la conseguenza che per il pe- riodo precedente restava fermo quello inferiore di £.800.000, peraltro costituente proprio il dato di com- parazione utilizzato dalla sentenza per verificare l'adeguatezza ai bisogni dei minori anche per l'intervenuto aumento del costo della vita dalla data della decisione che lo aveva determinato, di quello più elevato pattuito dalle parti. Il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale, induce il Collegio a compensare tra le par- ti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta;
B dichiara 12 interamente compensate tra le li. Così deciso in Roma il 21 (•) adde: di quello principale Il Consigliere estensore Salvatore Salvago ретрар CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Canco urt -5 LUG 2001 ... 13 parti le spese processua- febbraio 2001. Il Presidente Vincenzo Baldassarre Baldassare IL CANCELLIERE Luisa Passinetti I D E A A ) T O S 4 S .7 R S n O T A P S 7 T I 8 M 9 'I G 1 A L E o R L rz R T A a L I D m A D 6 E I , T e N O N g L G E g e L Q O L O E 9 rt.1 B A D (A