Sentenza 10 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/10/2002, n. 14467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14467 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2002 |
Testo completo
R.G. 3586/2001 144 67 /02 ee 73932 3 dienza del 10.5.2002 Oggetto: I.V.A. REPUBBLICA ITALIANA @you. 33683 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA composta dai seguenti magistrati: Bott. Giulio Graziadei Presidente Hott. Eugenio Amari Consigliere rel. dott. Giuseppe Falcone Consigliere dott. Bruno Spagna Musso Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere dott. Antonino Di Blasi ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 73932 sul ricorso proposto dalla OR NG & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di Villa Emiliani n. 11, presso lo studio del prof. avv. Giuliano Tabet, che la rappresenta e difende per procura speciale per atto notaio Amilcare Loyola del 16.5.2001 rep. 77271; the -ricorrente-
contro
Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 13, n. 163/13/1999, depositata il 14.2.2000 (udienza di discussione dell'8.11.1999); Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.5.2002 M dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Udito per la contribuente l'avvocato Tabet;
137th 19 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per l'accoglimento del 2° e dell'8° motivo del ricorso e il Ди rigetto degli altri motivi. М - 2 Svolgimento del processo Con tre distinti ricorsi la OR NG & C. s.n.c., impugnava altrettanti avvisi di rettifica notificatile dall'Ufficio Iva di Frosinone per gli anni 1990, 1991 e 1992, con i quali detto Ufficio, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza, aveva contestato numerose violazioni al d.P.R. n. 633/1972. La Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, con separate sentenze, accoglieva i ricorsi, giudicando infondati, sulla base della copiosa documentazione prodotta dalla contribuente. i rilievi effettuati dalla Guardia di Finanza. Avverso tali sentenze interponeva distinti atti di appello l'Ufficio I.V.A. per carenza di motivazione, essendosi il giudice di 1° grado limitato ad addurre motivazioni vaghe e generiche, senza valutare le contestazioni singolarmente. Inoltre, sosteneva che i documenti depositati dalla controparte avvaloravano la tesi della sussistenza delle violazioni accertate. In particolare, l'Ufficio appellante insisteva per la fondatezza della contestazione di mancata fatturazione di operazioni imponibili per le quali la contribuente aveva ricevuto somme di denaro a titolo di acconto sul prezzo di vendita e non di deposito cauzionale come infondatamente sosteneva. La società depositava memorie difensive con cui chiedeva in primo luogo la declaratoria di inammissibilità degli appelli dell'Ufficio per essere stati notificati in luogo diverso da quello eletto in sede di notificazione delle sentenze di primo grado. Quanto al rilievo di mancata emissione di fatture, la società ribadiva che le somme versatele non costituivano acconti sul prezzo di vendita ma depositi cauzionali. La ricorrente sosteneva di avere pagato le imposte dovute e di essere semmai incorsa solo in violazioni di carattere formale. Con sentenza n. 163/13/99, depositata il 14 febbraio 2000, la Commissione Tributaria regionale del Lazio, riuniti i ricorsi per ragioni di connessione e disattese le eccezioni preliminari della società contribuente, accoglieva gli appelli dell'Ufficio Iva di Frosinone, compensando le spese di giudizio. 3 Osservava la Commissione regionale che era infondato il rilievo della contribuente di inammissibilità dei ricorsi in appello perché non notificati nel domicilio eletto nell'atto di notificazione della sentenza di 1° grado, in quanto tale elezione mancava della sottoscrizione della contribuente e quindi doveva ritenersi insussistente. Nel merito il giudice di appello assumeva che le somme per cui non era stata emessa fattura risultavano essere anticipi in conto del prezzo di vendita, come ammesso dall'amministratore della società nel processo verbale di constatazione. Nessuna prova contraria era stata invero fornita dalla contribuente circa la presunzione di cessioni di beni per le operazioni prive di fattura, ed anzi le risultanze dei relativi processi penali confermavano la tesi dell'Ufficio. Quanto all'emissione di note di credito, la Commissione regionale osservava che la contribuente si era limitata ad invocare circostanze di fatto senza produrre documenti a sostegno del suo assunto. I costi contestati come privi dei requisiti di legge per le detrazioni I.V.A. riguardavano pagamenti di fatture sulle quali non erano riportati i dati identificativi dei veicoli;
di guisa che, non essendo possibile riscontrarne l'inerenza e la certezza, la relativa imposta non era detraibile. Le violazioni in materia Iva contestate alla contribuente avevano infine A rilevanza sostanziale e non solo formale, sicché l'eccezione sollevata sul punto era anch'essa infondata. Propone ricorso per cassazione la soc. OR NG & C. enunciando 8 motivi. Con il 1° motivo la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione M del combinato disposto degli artt. 160, 325 e 330 c.p.c., 49 e 51 del d.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4 c.p.c.. Deduce la contribuente in via pregiudiziale il vizio in procedendo della sentenza impugnata per avere omesso di dichiarare la inammissibilità dei tre atti di appello per l'erroneità del luogo di notificazione dell'impugnazione; erroneità già tempestivamente eccepita dalla società nella precedente fase processuale. Dagli atti di causa emergeva che l'Ufficio Iva di Frosinone aveva notificato le tre impugnazioni presso il domicilio eletto nei ricorsi di primo grado, senza tenere conto della variazione di domicilio effettuata nell'atto di notificazione della sentenza a norma dell'art. 330 c.p.c.. Senonché, la Commissione Regionale, dopo aver riunito i tre atti di appello, aveva disatteso le eccezioni della società appellata, ritenendo "che l'elezione di domicilio è atto della parte che deve necessariamente sottoscrivere la relativa dichiarazione”, e che, “mancando la sottoscrizione della parte, qualunque variazione del domicilio deve essere ritenuta non idonea a produrne gli invocati effetti”. Tale assunto si poneva in netto contrasto con l'orientamento della Corte di Cassazione che aveva ritenuto che per la validità dell'elezione di domicilio, compiuta nell'atto di notificazione della sentenza, non occorre la dichiarazione per iscritto ai sensi dell'art. 47 c.c., essendo "sufficiente che nella relata di notifica l'ufficiale giudiziario dichiari di avere ricevuto richiesta dalla parte...." (Cass. 6116/1984). La costituzione in giudizio della contribuente aveva poi prodotto poi effetti solo ex nunc, вол cosicché non aveva impedito la formazione del giudicato per essere avvenuta dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione. Con il secondo mezzo di impugnazione la società ricorrente denuncia la violazione dell'art. 36 del d. lgs. 546/1992 per omessa motivazione. Lamenta la contribuente che non erano state esaminate questioni da essa dedotte con le proprie memorie tanto nel primo quanto nel 2° grado del giudizio, nonché la relativa documentazione prodotta. Con il terzo motivo la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria M motivazione in ordine alla natura delle somme ricevute (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.). 5 Assume la ricorrente che, per quanto concerneva la qualificazione delle somme introitate provvisoriamente all'atto della sottoscrizione delle proposte di vendita di autoveicoli usati (questione comune agli anni 1990, 1991 e 1992), la Commissione regionale, anziché esaminare la documentazione negoziale prodotta in atti e risalire alla comune intenzione delle parti, tenendo conto anche del comportamento tenuto successivamente alla conclusione del contratto ex art. 1362 c.c., aveva fondato il suo convincimento su una pretesa confessione stragiudiziale circa la natura di acconti delle somme non fatturate. Deduce inoltre la contribuente che nella fase di merito la difesa della ricorrente aveva prodotto la documentazione relativa alle proposte di vendita dalla quale emergeva inequivocabilmente la natura di depositi cauzionali delle somme ricevute e aveva dedotto una serie di fatti a sostegno di tale tesi senza che la Commissione Regionale provvedesse all'esame di tali circostanze. Con il 4° motivo la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.p.r. 633/1972, nonché l'omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (presunzione di cessione di autoveicoli), in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.. Au La Commissione regionale, afferma la contribuente, non si era minimamente pronunciata sulle argomentazioni giuridiche svolte dalla ricorrente per dimostrare la sussistenza della prova contraria alla presunzione prevista dal citato art. 53 e l'inoperatività di detta presunzione per i beni mobili registrati. Inoltre, la società contribuente aveva dimostrato con prove documentali - non esaminate né smentite dalla Commissione Regionale - di avere fatturato quasi tutte le operazioni imponibili relative a beni oggetto della presunzione di cessione nello stesso esercizio d'imposta (nella maggior parte dei casi, prima ancora della chiusura della verifica e della redazione dei relativo processo verbale), applicando e regolarmente dichiarando il tributo dovuto. W Con il 5° motivo la contribuente deduce la violazione del principio dispositivo in relazione alle prove proposte, l'omesso esame di documenti, l'omessa ed insufficiente motivazione su altro punto decisivo della controversia (costi contestati), in relazione all'art. 360, 1° comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.. Assume la ricorrente che il giudice di appello aveva affermato che in atti non risultava dimostrata documentalmente la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 26 del decreto IVA per le variazioni in parola con diritto di portare in detrazione l'imposta, in quanto la società si era limitata a invocare «circostanze di fatto senza offrire documenti di prova a sostegno». Senonchè tale osservazione era smentita dalle due note di deposito di documenti per gli anni 1990 e 1991 (documenti da 4/1 a 4/22 per il 1990, e da 4/1 a 4/5 per il 1991) che la Commissione regionale mostrava apertamente di non avere considerato. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Regionale, le note di cui trattasi non erano state emesse ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 633 (riduzione dell'imponibile per risoluzione parziale o sconti ecc.), bensì per documentare un rimborso di costi sostenuti dagli acquirenti degli autoveicoli (rimborsi che per l'impresa costituivano una semplice movimentazione di capitale), e cioè per rettificare inesattezze della fatturazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 26 citato. Con il 6° motivo la contribuente lamenta la violazione del principio そ dispositivo in relazione alle prove proposte, l'omesso esame di documenti, l'omessa ed insufficiente motivazione su altro punto decisivo della controversia (costi contestati) in relazione all'art. 360, 1° comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello sulla mancata dimostrazione dell'inerenza e della certezza dei costi contestati, la soc. OR NG & C. sostiene che nel giudizio di merito essa aveva prodotto tutte le fatture contestate ed aveva dedotto che esse contenevano l'indicazione analitica dei sevizi resi, del tipo di automezzo cui la prestazione si riferiva e di ogni altro elemento utile alla identificazione dell'intervento. Trattandosi di lavori eseguiti da elettrauti, M meccanici e carrozzieri su una molteplicità di autocarri, e considerato l'oggetto dell'attività commerciale esercitata dalla società OR NG, consistente appunto nel commercio di autocarri nuovi ed usati, la ricorrente aveva surrogato la mancanza 7 di prova specifica (costituita dalla targa) in ordine alla identificazione degli autoveicoli riparati con la prova presuntiva. Inoltre, ad ulteriore dimostrazione della incompleta percezione della materia del contendere, la sentenza aveva tralasciato del tutto di esaminare le giustificazioni addotte dalla contribuente in ordine alle riprese per costi che si assumeva riguardare operazioni inesistenti. Con il 7° motivo la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 3°, della legge 413/1991, l'omessa o insufficiente motivazione su altro punto decisivo della controversia (operatività del condono), in relazione all'art. 360, 1° comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.. Lamenta la ricorrente che la Commissione regionale aveva arbitrariamente riferito l'eccezione di condono a "tutte" le violazioni contestate, per poi concludere che il condono invocato non spettava per la loro natura sostanziale e non formale. Senonché, l'eccezione di condono della ricorrente riguardava solo la mancata fatturazione delle somme asseritamente introitate a titolo di anticipi, omissione che integrava semmai una semplice irregolarità formale, essendo incontroverso che le somme in contestazione erano state poi conglobate nel prezzo fatturato nella vendita degli autoveicoli. Con l'ultimo motivo la contribuente lamenta la violazione del principio di- corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) e l'omessa pronunzia sulla richiesta di applicazione dello ius superveniens in tema di sanzioni amministrative, richiesta completamente ignorata dal giudice di appello. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria, la quale, riguardo al 1° motivo del ricorso, deduce la nullità dell'elezione di domicilio, effettuata dalla società nell'atto di notificazione delle sentenze in Sora presso lo studio dell'avv. Rocco Baldassini ( e non più in Isola del Liri presso lo studio dell'avv. Giuseppe M Eramo), perché l'elezione medesima non risultava sottoscritta dalla contribuente a norma dell'art. 47 c.c.. Nel merito la controricorrente, premesso che il verbale della Guardia di finanza era stato redatto in contraddittorio con NG OR, che lo aveva sottoscritto ricevendone copia, deduce che essa aveva motivato le ragioni del mancata emissione di fatture per le somme riscosse con la giustificazione che si sarebbe trattato di depositi cauzionali e non di anticipi del prezzo;
senonché tale assunto difensivo era smentito dal fatto che spesso la fatturazione dei pretesi depositi cauzionali risultava avvenuta non all'atto dell'emissione delle fatture relative alle intere operazioni commerciali ma in un periodo antecedente con autonoma fatturazione. D'altra parte il OR, a seguito di richiesta di chiarimenti dei verbalizzanti sulle somme non fatturate, aveva riconosciuto, con una confessione stragiudiziale non contestabile in sede contenziosa, che si trattava di anticipi per i quali non era stata emessa fattura perché restituiti;
e che, non essendo stata emessa fattura, non era stata neppure emessa la relativa nota di credito a fronte della restituzione. La contribuente aveva poi emesso indebitamente note di credito al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 26 del decreto citato e senza che fossero indicati i titoli della sopravvenuta variazione e gli elementi oggettivi e soggettivi delle operazioni. In relazione al mancato riconoscimento di costi sostenuti dalla contribuente, l'Amministrazione rileva che a seguito di riscontro era stato appurato che per alcune fatture non risultava indicato il numero di targa degli automezzi che avevano usufruito delle prestazioni di servizio, di guisa che mancava il requisito della certezza dei pretesi costi aziendali. La contribuente ha presento memoria. Motivi della decisione Con il 1° motivo del ricorso si censura la sentenza impugnata per avere omesso di dichiarare l'inammissibilità degli atti di appello perché notificati senza tenere conto della variazione di domicilio effettuata nell'atto di notificazione della sentenza a norma dell'art. 330 c.p.c.. Il motivo é infondato. E' vero che, costituendo una disposizione speciale, l'art. 330 citato non richiede ai fini della sua applicazione l'osservanza delle formalità per l'elezione di domicilio previste dall'art. 47 c.c., essendo sufficiente che l'ufficiale giudiziario dichiari di avere ricevuto la richiesta della parte e che questa abbia dichiarato o eletto domicilio (cfr. sentenza Cass. 6116/1984 da cui questo Collegio non ha motivo di discostarsi condividendone le argomentazioni). Peraltro, la nullità della notificazione dell'atto di appello é sanata ex tunc, per il raggiungimento dello scopo, in caso di costituzione dell'appellato, la quale impedisce ogni decadenza, con la conseguenza che il gravame così proposto preclude la formazione del giudicato. Solo allorché la notificazione sia eseguita in luogo e presso persona in alcun modo riferibili al soggetto passivo della notificazione, si determina la sua inesistenza giuridica ( e non la sola nullità), con conseguente insanabilità della notificazione medesima. Nel caso di specie, si deve però escludere che si versi nell'ipotesi di consegna di un atto in luogo o a persona in alcun modo collegabile al soggetto passivo della notificazione e all'atto da notificare;
invero gli atti di appello risultano essere stati notificati presso l'avv. Rocco Baldassini, il quale, pur non essendo più domiciliatario della contribuente, l'ha poi difesa nel giudizio di appello, così dimostrando la permanenza di un loro collegamento. Gli altri motivi del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, meritano invece accoglimento. La sentenza impugnata, pur in presenza di censure specifiche rivolte dalla ह contribuente contro ciascun rilievo contenuto negli avvisi di accertamento, si limita per lo più a svolgere considerazioni sommarie e per gruppi sulla fondatezza dei rilievi, senza scendere all'esame delle contestazioni mosse nei loro confronti dalla contribuente e della documentazione da questa prodotta, incorrendo così nel vizio di omessa pronunzia ( per il cui accertamento il giudice di legittimità ha il potere- dovere di procedere all'esame diretto dei fatti di causa) o di omessa, insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia. In concreto, la motivazione deve ritenersi carente in ordine ai rilievi mossi alla società di avere effettuato acquisti e vendite di automezzi senza fatturazione e di 10 irregolare emissione di note di credito, limitandosi la sentenza impugnata ad asserire che al riguardo gli assunti difensivi apparivano infondati. Il giudice di appello afferma che nel processo verbale di constatazione risulta che la contribuente aveva ammesso che le somme relative alle operazioni contestate avevano “i requisiti di anticipi in conto vendita" e non di depositi cauzionali, senza però riportare le complete espressioni usate al riguardo dal legale rappresentante della società, di tal che non si è in grado nell'attuale giudizio di legittimità di valutare se dette dichiarazioni riguardavano fatti materiali o invece mere qualificazioni giuridiche come tali prive di valore confessorio. Il giudice di appello non risulta avere neppure esaminato la copiosa documentazione prodotta dalla società, neppure al fine di valutarne la idoneità o meno a superare la presunzione di cessione di cui all'art. 53, commi 1 e 3, d.p.r. 633/1972, limitandosi al riguardo ad asserire che erano fondati i rilievi dell'Ufficio di presunzione di cessione dei beni acquistati ma non rinvenuti nei locali di esercizio dell'attività della contribuente. Pure prive di adeguato esame sono rimaste le tesi difensive che non si sarebbe in presenza di omissione di fatturazione ma semmai di fatturazione tardiva, essendo incontroverso, a dire della contribuente, che le somme in contestazione erano state poi conglobate nel prezzo fatturato per la vendita dei veicoli;
che, per la natura meramente formale delle irregolarità, era applicabile il condono richiesto dalla contribuente ex art. 52, 3° comma della legge 413/1991; che gli importi degli introiti recuperati a tassazione non corrispondevano "agli importi indicati dalle parti nelle proposte di vendita" (cfr. “memoria difensiva” presentata della società nel giudizio di appello). M Il giudice di appello afferma poi che non risulta "dimostrata documentalmente dalla società contribuente la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 26 del d.p.r. 633/1972 per le variazioni in parola con diritto di portare in detrazione l'imposta", senza però neppure accennare alle ragioni dell'irrilevanza al riguardo della documentazione prodotta dalla contribuente. 11 La sentenza impugnata non ha poi esaminato le doglianze della società relative alle riprese di detrazioni dell'IVA perché relative ad operazioni ritenute inesistenti, ma si é limitata ad affermare che mancava il requisito della inerenza e certezza dei relativi costi in quanto nelle fatture non erano indicati i dati di individuazione dei veicoli;
omettendo però di esaminare se, come sostenuto dalla contribuente, la sussistenza di tali costi con riferimento ai singoli autoveicoli non fosse comunque ricavabile, in via presuntiva, da altri elementi acquisiti agli atti (indicazione analitica del servizio reso, tipo di automezzo cui si assumeva riferirsi la prestazione, etc..). Infine, senza alcuna pronunzia in merito é rimasta la richiesta in via subordinata della contribuente di determinazione delle sanzioni secondo il criterio di cui agli artt. 12 e 25 d. lgs. 18.12.1997 n. 472. In conclusione, rigettato il primo motivo del ricorso, vanno accolti gli altri motivi per quanto di ragione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio anche per la pronunzia sulle spese relative al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il 1° motivo del ricorso, accoglie gli altri motivi per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio anche per la pronunzia sulle spese relative al giudizio di legittimità. Roma, 10.5.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Е-чик ВитE-qua fun DEPOSITATO IN CANCELLE IL CANCELLIERE C1 10 OTT. 2002 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE Osvaldo Ascani 12