Sentenza 28 febbraio 2013
Massime • 2
Il delitto di diffusione in pubblico di opere musicali senza autorizzazione non è escluso per il fatto che l'opera venga eseguita con arrangiamenti personali dell'interprete.
Il reato di abusiva diffusione in pubblico di un'opera musicale da parte di un complesso è addebitabile a tutti i componenti del medesimo e non al solo direttore dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2013, n. 16181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16181 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 28/02/2013
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 602
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 26095/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AN N. IL 12/07/1959;
LE GI N. IL 24/12/1955;
IN GI GI N. IL 27/03/1960;
AN TO N. IL 05/03/1961;
avverso la sentenza n. 609/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 13/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Faro Arnaldo, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 13.3.2012, ha confermato la sentenza 28.5.2009 del Tribunale di Agrigento, che aveva affermato la responsabilità penale di OZ NO, AL GI, LI GI GI e NO AL, in ordine al reato di cui:
- all'artt. 81 cpv. c.p. e L. n. 633 del 1941, art. 171, comma 1 - lett. b), (per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quali componenti del complesso musicale denominato "I teppisti dei sogni", eseguito in pubblici spettacoli canzoni e brani musicali di cui è autore AL OM senza l'autorizzazione dell'autore e della S.I.A.E. - in Campobello di Licata il 19.3.2004; in Favara il 26.6.2004; in Ravanusa il 15.8.2004);
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i fatti nel vincolo della continuazione, aveva condannato ciascuno alla pena complessiva (interamente condonata) di Euro 600,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi con apposito giudizio, in favore del OM, costituitosi parte civile.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale ha eccepito:
- erronea interpretazione del L. n. 633 del 1941, art. 171, comma 1 - lett. b), poiché l'oggetto del diritto d'autore è solo l'opera o la composizione musicale e non l'esecuzione di essa.
Il OM aveva fatto parte, in precedenza, dello stesso complesso musicale e con esso aveva già eseguito le canzoni ed i brani da lui composti, sicché gli artisti esecutori avevano supposto in buona fede l'esistenza della sua autorizzazione alle esecuzioni successive all'uscita dal gruppo ed avevano altresì proceduto, in occasione delle medesime, a "personali arrangiamenti" che, pur non rendendoli titolari di autonomo diritto d'autore, avrebbero conferito loro il diritto di inserire quei brani nel proprio repertorio e di diffonderli anche attraverso incisioni su supporti magnetici in relazione ai quali erano stati adempiuti gli obblighi nei confronti della S.I.A.E.;
- erronea affermazione della responsabilità penale di ciascuno degli esecutori, laddove l'art. 51 del Regolamento di esecuzione della legge sul diritto d'autore statuisce che soltanto "chi dirige l'esecuzione di opere musicali" ha l'obbligo di compilare il programma di tutte le opere o dei brani musicali da eseguire in pubblico;
- la prescrizione del reato, che si sarebbe maturata anteriormente alla pronunzia della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRTTTO
1. Il ricorso deve essere rigettato, poiché le doglianze in esso svolte sono infondate.
2. La L. n. 633 del 1941, art. 171, comma 1 - lett. b), punisce "chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma"... "rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale".
Il legislatore, nella complessiva formulazione di tale articolo, ha equiparato l'esecuzione effettuata in privato, ma comunicata al pubblico, a quella eseguita in presenza del pubblico ed ha sanzionato sia il fatto della diffusione sia quello dell'esecuzione o rappresentazione in difetto di autorizzazione.
La distinzione tra "opere" ed "esecuzione di opere" è del tutto irrilevante ai fini della configurazione del reato di diffusione abusiva.
Qualora, infatti, si attribuisse all'autore della composizione musicale un diritto meramente nominale (sulle note del pentagramma e sullo spartito e, quindi, sulla mera composizione grafica, suscettibile soltanto di pubblicazione e di distribuzione), si sottrarrebbe ad esso la principale e fondamentale facoltà di utilizzazione funzionalmente legata all'esecuzione, per mezzo della quale l'opera musicale viene normalmente comunicata attraverso la realizzazione fonica del suo contenuto (rappresentata, eseguita in pubblico, ovvero radiotrasmessa). Non si terrebbe conto, inoltre, che l'attività di interpretazione o di esecuzione artistica presuppone l'esistenza di un'opera già completa nei suoi elementi creativi ed ha sostanzialmente una funzione di "mediazione" tra l'autore ed il pubblico, al quale comunica l'opera in forma personalizzata. L'esecuzione dell'opera musicale non è altro che l'esternazione in evento sonoro della creazione musicale e si configura come una delle forme o dei modi di espressione dell'opera su cui l'autore ha il diritto esclusivo. Il legame ontologico tra autore e opera, che caratterizza il diritto d'autore, e specificamente il legame tra autore e opera musicale, non può essere vanificato perciò dalla circostanza contingente che l'opera venga eseguita con "arrangiamenti personali" dall'interprete.
È ammessa la libertà dell'artista esecutore di interpretare l'opera secondo "una personale lettura", egli però deve comunque conservarne l'essenza e gli elementi individuanti (in caso diverso si applicherebbe la disciplina delle "elaborazioni", secondo la nozione fornita dalla L. n. 633 del 1941, art. 4) e la legge appresta una protezione specifica agli artisti interpreti ed esecutori (L. n. 633 del 1941, da art. da 80 all'art. 85 bis).
Senza dubbio l'esecuzione musicale è un'attività che esprime pure un lavoro intellettuale, e per questa ragione è protetta anch'essa dal legislatore, ma è attività successiva e dipendente dalla creazione dell'opera musicale, in quanto la presuppone. La disciplina legale dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori non costituisce una limitazione dei diritti degli autori, i quali l'hanno largamente preceduta nel tempo, e la tutela accordata dalla legge alle prestazioni degli artisti interpreti ed esecutori non può estendersi sino al punto di consentire la libera utilizzazione delle opere e di pregiudicare i diritti degli autori di queste.
3. Quanto alla riconosciuta responsabilità di tutti i componenti del complesso musicale denominato "I teppisti del sogni", esattamente la Corte territoriale ha ritenuto inconferente il richiamo difensivo all'art. 51 del Regolamento di esecuzione della legge sul diritto d'autore, che impone soltanto a "chi dirige l'esecuzione di opere musicali" l'obbligo di compilare il programma di tutte le opere o dei brani musicali da eseguire in pubblico e di consegnarlo all'ufficio incaricato dell'esazione del diritto patrimoniale al più tardi entro il giorno successivo allo spettacolo o trattenimento. L'inosservanza di tale obbligo è autonomamente sanzionata dall'art. 64 del Regolamento medesimo ed Integra fattispecie contravvenzionale diversa dal delitto di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171, comma 1 - lett. b), che sanziona penalmente l'abusiva esecuzione in pubblico di un'opera musicale da parte di "chiunque", indipendentemente dagli adempimenti imposti ai soli organizzatori dello spettacolo ed al direttore dell'esecuzione.
4. I reati non erano prescritti all'epoca della pronuncia della sentenza impugnata e non lo sono tuttora.
I fatti più vecchi tra quelli unificati nel vincolo della continuazione risalgono al 19.3.2004 e la scadenza del termine ultimo di prescrizione coinciderebbe pertanto (per essi) con il 19.9.2011.
Va computata, però (secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, rie. Cremonese) una sospensione del corso della prescrizione per complessivi anni 1, mesi 6 e giorni 10, in seguito a rinvio disposto ex D.L. n. 195 del 2008, art. 2 ter (dall'1.7.2010 all'11.1.2012).
Il termine ultimo di prescrizione resta perciò fissato, già per l'illecito più remoto, al 29.3.2013.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2013