Sentenza 18 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2003, n. 25290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25290 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI NC - Presidente - del 18.11.2003
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - est. Consigliere - N. 1925
Dott. BESSON Michele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 30654/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA SC;
Avverso l'ordinanza 04.06.03 ex art. 309 c.p.p. del Tribunale di Napoli;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Conzatti Alessandro;
udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dr. D'Ambrosio Loreto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
AL NC, indagato per il delitto di cui agli artt. 56, 629 c.p., 7 L. 203/91, ricorre per l'annullamento dell'ordinanza 04.06.03
ex art. 309 c.p.p. del Tribunale di Napoli, confermativa dell'ordinanza 25.05.03 del GIP di sede, e per la dichiarazione di perdita di efficacia della misura, deducendo la violazione degli artt. 606, 1^ comma, lett. c), e) in relazione all'art. 309 commi 5^, 10 c.p.p., nonché il vizio della motivazione in relazione agli art. 273, 274, 275 c.p.p..
Sostiene il ricorrente che non sono state trasmesse le cassette contenenti le registrazioni dei colloqui in carcere tra RA ZI e SE AN, elementi fondanti la richiesta cautelare nei confronti del ricorrente. Sulla base di tali conversazioni infatti, il GIP ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi sia quanto alla identificazione del AL in tale "Bruscolotti", sia quanto alla individuazione della titolarità di un'autovettura IA NT utilizzata, secondo l'accusa, per compiere il tentativo di estorsione per il quale il AL è indagato. L'omessa trasmissione pregiudicava l'indispensabile funzione di controllo del giudice del riesame sul materiale indiziario.
Il primo motivo è infondato.
Correttamente il Tribunale delle libertà ha respinto la censura, perché ai fini dell'utilizzabilità del contenuto delle intercettazioni telefoniche o delle conversazioni tra presenti per l'emissione di una misura cautelare non è necessaria l'allegazione alla richiesta del P.M. del verbale e dei documenti fonici, quali le cassette di registrazione, di cui all'art. 268, 1^ comma, c.p.p., ma è sufficiente la trascrizione del contenuto di esse o un riferimento riassuntivo (come i c.d. brogliacci di ascolto: Cass. 3289/99 rv. 213727). Ne discende l'irrilevanza in astratto ai fini della delibazione del procedimento incidentale della cognizione dell'intera registrazione delle conversazioni captate, ne' può ritenersi applicabile la sanzione di inefficacia della misura per la mancata trasmissione di atti non indispensabili al fine di decidere. In secondo luogo, la mancata trasmissione delle cassette non è di per sè motivo di nullità dell'ordinanza di riesame, in quanto la decisione si forma sugli elementi probatori effettivamente trasmessi al Tribunale, ai sensi dell'art. 309, 5^ comma c.p.p., ove il giudice non abbia ritenuto l'essenzialità ai fini della cognizione anche della registrazione integrale delle conversazioni captate. Con il secondo motivo, sostiene il ricorrente che un solo indizio non può consentire l'attribuzione al AL del ruolo di mandante del tentativo di estorsione. Nè dai colloqui registrati in carcere tra RA e SE emergerebbe la identificazione del AL, il quale in sede di interrogatorio ha detto che nella zona in cui abita almeno quattro o cinque persone a lui note hanno il soprannome di "Bruscolotti", o della proprietà a nome suo del veicolo IA NT (che, a detta dell'indagato, appartiene a AS Gennaro, dal quale l'avrebbe avuto in prestito in due circostanze).
Osserva il Collegio che il contrasto fra le dichiarazioni dell'indagato e gli elementi indizianti a suo carico, così come del peso degli indizi, o dell'unico indizio, attiene al giudizio di merito, e quindi non può essere prospettato come vizio della motivazione, se non dimostrando, come non è nel caso in esame, che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica, e non già opponendo alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti, magari altrettanto logica (SU 16/99, Di NC). Il motivo è dunque manifestamente infondato.
A non diversa conclusione si perviene in ordine all'ultimo motivo di ricorso, con il quale si contesta genericamente la motivazione delle esigenze cautelari, riferite dal Tribunale non solo alla gravita e alle modalità dei fatti, come si contesta dal ricorrente, ma all'intensità del dolo, ai precedenti anche specifici dell'indagato, e la scelta della misura, necessaria ai sensi dell'art. 275, 3^ comma, c.p.p., in mancanza di elementi di segno opposto.
Ritenuta la prevalenza delle ragioni di infondatezza su quelle di inammissibilità, il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1^ ter d.a.c.p.p. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2004