Sentenza 28 gennaio 2008
Massime • 1
Il dubbio che determina incertezza sull'età dell'imputato deve essere oggetto di delibazione da parte del giudice che procede, non essendo sufficiente la semplice deduzione dell'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2008, n. 7328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7328 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 28/01/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 82
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 020113/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE GA N. IL 20/02/1985;
avverso SENTENZA del 11/04/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv.to Magro Maria Beatrice per l'imputato che resiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 12 aprile 2006 la Corte di Cassazione, Sezione Quinta, annullava con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 16 novembre 2004 che aveva confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 11 marzo 2003 con la quale RM NI, cittadino macedone, a seguito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato, così diversamente qualificata la imputazione di rapina originariamente contestata. Il ricorrente aveva denunciato la nullità del giudizio di appello poiché la citazione dell'imputato era avvenuta con il rito degli irreperibili in assenza dei presupposti di cui all'art. 159 c.p.p. in quanto non era stato ricercato nel domicilio correttamente risultante dalle indicazioni della sentenza di primo grado, bensì in altro domicilio fornito dalla polizia penitenziaria in base ad altro procedimento penale e comunque l'impossibilità di procedere alla notificazione non risultava dalla relata dell'ufficiale giudiziario, nè erano state compiute nuove ricerche.
La Corte di Cassazione, dopo avere premesso che il decreto di irreperibilità era stato legittimamente emesso in data 30.3.2004, alla luce della informative fornite dalla Questura di Napoli e che la notificazione del decreto di citazione in appello per l'udienza dell'11 maggio 2004 era altrettanto correttamente avvenuta ai sensi dell'art. 159 c.p.p., rilevava peraltro che, essendo emerso che l'imputato era detenuto per altra causa ed essendo stato disposto il rinvio a nuovo ruolo del dibattimento, la nuova citazione era stata erroneamente notificata nelle forme degli irreperibili, mentre l'imputato era rimasto detenuto fino al 18 luglio 2005, come sarebbe stato facilmente accertabile qualora fossero state disposte le nuove ricerche imposte dal venire meno della irreperibilità in conseguenza dello stato di detenzione per altra causa dell'imputato, risultante dagli atti.
Nel giudizio di rinvio, celebrato nella contumacia dell'imputato, con sentenza 11 aprile 2007, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che fosse provata la responsabilità dell'imputato e che la pena fosse congrua. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente lamentando con due separati motivi:
1) violazione dell'art. 601 c.p.p., comma 6, e D.P.R. n. 488 del 1988, art. 3: poiché il decreto di citazione indicava la data di nascita dell'imputato in quella del 20.2.1985 e il reato era stato commesso il 5 marzo 2002, era evidente che le generalità dell'imputato erano erronee ovvero che l'imputato era minorenne e doveva essere giudicato dal Tribunale per i Minorenni;
era inconferente al riguardo l'accertamento svolto in altro procedimento all'esito del quale era risultato che l'imputato, all'epoca dei fatti per cui si procede, aveva all'incirca diciotto anni, poiché, nel dubbio sull'età, la competenza apparteneva al Tribunale per i Minorenni;
2) erroneamente la notificazione all'imputato era stata eseguita nelle forme degli irreperibili presso il difensore poiché, avendo egli eletto domicilio nell'ambito del presente procedimento, come indicato anche nella sentenza di primo grado, doveva essere ricercato in quel domicilio e non nel diverso domicilio indicato all'atto della scarcerazione relativa ad altro procedimento penale;
comunque dovevano essere eseguite nuove ricerche.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo viene riproposta la questione dell'età dell'imputato all'epoca del fatto sotto il profilo che, essendo stata indicata nella sentenza come data di nascita del sedicente RM NI il 20.2.1985, o le generalità erano erronee ovvero l'imputato doveva essere ritenuto minorenne al momento della commissione del fatto (5 marzo 2002), con conseguente obbligo di trasmissione degli atti al Tribunale per i Minorenni. La questione è già stata ampiamente affrontata e risolta nei precedenti giudizi di merito nel senso che, in assenza di documenti attestanti con certezza le generalità dell'imputato, la data di nascita era stata indicata in quella del 20.2.1985 sulla base delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio di convalida dell'arresto, ma era certamente falsa, come emergeva dai precedenti dattiloscopici agli atti e come era confermato dalla circostanza che già alla data del 22.8.2001 (e cioè quasi un anno prima della commissione del reato oggetto del presente procedimento) il sedicente RM era risultato maggiorenne attraverso gli esami radiografici cui era stato sottoposto presso l'ospedale di Frattamaggiore in relazione ad altra vicenda delittuosa (v. sentenza 16.11.2004 della Corte di Appello di Napoli, in atti e fogli 30 e 76 del fascicolo del P.M.).
A tale stregua è stato quindi ritenuto che le generalità dell'imputato fossero false e che non fosse possibile stabilire quelle vere, senza che ciò peraltro potesse pregiudicare la possibilità di giudicarlo poiché, a norma dell'art. 66 c.p.p., era certa la sua identità fisica in quanto era stato presentato alla autorità giudiziaria in stato di arresto ed era stato identificato attraverso i rilievi fotografici e dattiloscopici che avevano consentito di stabilire come fosse stato fermato altre volte. Si tratta di argomentazioni giuridicamente corrette ed incensurabili anche sotto il profilo logico che consentono di ritenere che, all'epoca dei fatti per cui è processo, l'imputato - di cui era certa la identità personale nonostante la impossibilità di attribuirgli le vere generalità - fosse ampiamente maggiorenne, come accertato attraverso specifiche indagini mediche che avevano consentito di stabilire che aveva in quel momento almeno diciannove anni, con conseguente esclusione di qualsiasi incertezza sulla maggiore età dell'imputato che giustificasse, a norma del D.P.R. n.448 del 1998, art. 8 concernente le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, la presunzione di minore età. È vero che il dubbio sull'età dell'imputato può essere dedotto in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 67 c.p.p. e D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 8 e che tale dubbio, se determina incertezza sulla minore età dell'imputato, fa presumere la minore età.
Tuttavia non basta la semplice deduzione dell'interessato, strumentale ad ottenere i benefici connessi alla minore età, mentre si deve trattare di un dubbio che abbia superato la delibazione del giudice che procede (v. Cass. 28.2.2000, Salil, 1491; Cass.12.11.1990, Minic Dovar). Ed all'uopo neppure le risultanze di un documento del quale non si riconosce la efficacia identificativa e fidefacente, debbono necessariamente cedere agli esiti degli esami radiografici ed antropometrici, che, nel caso in esame, sono già stati eseguiti sulla persona dell'imputato ed hanno portato ad affermare con certezza che l'imputato, al momento del fatto, era maggiorenne (v. Cass. 23.6.1996, Jovanovic, 194627; Cass. 17.1.1997, Davidovic, 697). Si deve quindi escludere che, nel caso in esame, vi siano elementi tali da determinare la presunzione di incertezza sulla età e la conseguente declaratoria di difetto di competenza del giudice ordinario.
Tale presunzione opera infatti quando permane incertezza sulla età anche dopo la perizia, ma non, invece, quando più elementi convergenti siano ampiamente dimostrativi dell'ampio superamento della minore età, pur in mancanza di generalità certe dell'imputato.
Nè può ritenersi che in ogni processo che riguarda l'imputato privo di documenti o con documenti non fidefacenti, ma identificato con certezza attraverso i rilievi dattiloscopici e fotografici, sia indispensabile eseguire una nuova perizia, quando gli accertamenti sono stati svolti in altro procedimento precedente e non sono comunque specificamente contestati in relazione al loro contenuto. Orbene, in considerazione delle risposte già offerte dai giudici di merito, il ricorso dell'imputato su tale punto si appalesa generico poiché non tiene conto degli accertamenti svolti in relazione all'età, delle conclusioni raggiunte e delle risposte già fornite sul punto dai giudici di merito.
Il primo motivo di ricorso è quindi infondato.
Il secondo motivo, che ripropone specularmene quanto prospettato nel precedente ricorso per cassazione che ha portato all'annullamento con rinvio della sentenza di appello, è invece palesemente pretestuoso. Nel domicilio inizialmente dichiarato nella via Atellana di Aversa l'imputato non era stato reperito fin dalle prime notifiche che lo avevano interessato, tanto che la stessa sentenza della Corte di Cassazione del 12 aprile del 2006, che ha annullato con rinvio la precedente sentenza di appello, ha riconosciuto che il decreto di irreperibilità era stato legittimamente emesso in data 30.3.2004, alla luce delle informative fomite dalla Questura di Napoli. L'imputato non doveva essere quindi ricercato, per il giudizio di rinvio, nel domicilio di via Atellana, non solo poiché in esso non era più reperibile da tempo, come verificato dall'ufficiale giudiziario e dalla polizia, ma soprattutto perché, come risulta dagli atti, con il ricorso contro la sentenza di appello aveva specificamente eletto domicilio presso il difensore di fiducia Avvocato Liguori del foro di Aversa nelle cui mani è stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di rinvio in data 28.9.2006 ed il successivo decreto di rinvio dell'udienza in data 23.1.2007.
Si tratta pacificamente del difensore di fiducia di cui l'imputato ha confermato la nomina con la contestuale elezione di domicilio anche con l'attuale ricorso, per cui risulta incomprensibile come il ricorrente possa contestare la notifica avvenuta regolarmente nel domicilio eletto presso il difensore di fiducia, a norma dell'art.162 c.p.p., la cui modificazione ha comunque superato il domicilio inizialmente dichiarato in via Atellana.
Il ricorso deve essere pertanto respinto perché infondato sotto tutti i profili addotti con le conseguenze di legge in punto di spese indicate nel dispositivo (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2008