Sentenza 16 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/05/2003, n. 7664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7664 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Cc 63828 VI VIANINL 934 # TIV AVL IEI 'N REPUBBLICA ITALIANA NON VO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Dott. Nino F1076 6 4 03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistati Dott. Bruno S residente R.G.N. 8139/99 Cron.16935 Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Rep. Dott. Eugenia MARIGLIANO Rel. Consigliere Ud. 29/11/02 Dott. Giuseppe MARINUCCI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 63828 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AR LD, AR IO, PP AB;
- intimati avverso la sentenza n. 4/98 della Commissione tributaria regionale di BARI, depositata il 28/02/98; relazione della causa svolta nella pubblica2002 udita la 4374 udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Ricorso n.8139 del 1999 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO UP IN, AR MA e AR AL proponevano ricorso alla C.T. di primo grado di Trani, avversO tre distinti emessi dall'Ufficio II.DD. di Barletta, conatti di accertamento, i quali venivano accertati sinteticamente maggiori redditi riferiti all'anno 1983 ed assoggettati all'IRPEF ed all'ILOR, quali redditi di capitale derivanti da un altro accertamento, compiuto nei confronti della società T.M. T. srl, di cui i ricorrenti erano soci ed i cui maggiori redditi accertati presuntivamente ritenuti distribuiti agli stessi venivano extracontabilmente in proporzione delle rispettive quote, data la ristretta base societaria . I ricorrenti eccepivano l'illegittimità dell'accertamento eseguito ai sensi dell'art 38, quarto comma, dPR n. 600 del 1973 in mancanza delle condizioni ivi previste;
nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 42 st. dPR, per aver presuntivamente ritenuto esistente l'imputazione del maggior reddito accertato nei confronti della società in assenza di dimostrazione dell'effettiva distribuzione. La C.T. adita, con sentenza del 4 dicembre 1991, accoglieva i ricorsi riuniti, censurando il comportamento dell'Ufficio per aver proceduto in assenza di qualunque prova. Avverso detta decisione proponeva appello l'Ufficio II.DD. di legittimità del suo accertamento. Nelle ribadendo laBarletta, giudizio uno dei soci, UP AR, depositava more del integrativa per la definizione automatica della dichiarazione controversia, corredata dalla ricevuta dei versamenti eseguiti, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi della 1. n. 413 del 1991. La C.T.R. della Puglia rigettava l'appello, con sentenza del 31 gennaio 1998, confermando la decisione di primo grado e l'estinzione del giudizio nei confronti di UPdichiarando IN. L'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione solo nei confronti di AR MA e AR AL con atto, notificato il 14 aprile 1999, deducendo due motivi. Non si sono costituiti i due contribuenti. MOTIVI DELLA DECISIONE e falsa Con il primo motivo si lamenta la violazione comma quarto, dPR n. 600 del 1973 38, interpretazione dell'art. essere stata ritenuta legittima la presunzione, stante la per non ristrettezza della base societaria ed il carattere familiare della stessa, in base alla quale era possibile ritenere che il maggior giudizialmente accertato della società fosse stato reddito soci, in proporzione delle distribuito extracontabilmente ai rispettive quote, fatto ulteriormente avvalorato dalla richiesta del terzo socio di valersi della definizione della controversia mediante presentazione della dichiarazione integrativa ex lege n. 413 del 1991. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa interpretazione dell'art. 38, comma quarto, dPR n. 600 del 1973 e dell'art.2729 C.C. per non aver ritenuto i giudici del merito sufficiente l'accertamento dei maggiori redditi nei confronti della società per ipotizzare l'avvenuto trasferimento degli stessi nella disponibilità dei soci restando a carico di questi l'onere ' di provare che gli utili avevano avuto una destinazione diversa. Le due censure da esaminarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione logica, sono fondate. Una volta stabilito che l'organizzazione aziendale iera concentrata in una stretta cerchia a prevalenza familiare giudici di merito non potevano escludere la distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati. Nel caso di società di capitali, pur non sussistendo a differenza delle società di - persone una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, viene generalmente ammesso che l'appartenenza della società stretta cerchia familiare possa costituire, sul pianoad una correttezzadegli indizi, prova dell'avvenuta distribuzione. La logico giuridica di tale criterio d'imputazione ai soci degli utili extracontabili di una società di capitali stata ripetutamente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte, sulla considerazione della "complicità" che normalmente avvince i membri di una ristretta compagine sociale. Si vedano, 25 maggio 1995, n. 5729, 3 marzo 2000,ex plurimis, le sentenze n.2390 e 8 marzo 2000, n. 2606. Pertanto, le censure dell'Amministrazione devono essere all'omesso esame del valore indiziario accolte con riguardo della ristrettezza della base societaria. L'accoglimento dei motivi di ricorso, nel senso sopra precisato, comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. I giudici di rinvio dovranno, quindi, uniformandosi ai principi sopra enunciati e tenuto conto della esistenza, giudizialmente verificata, degli utili non contabilizzati di cui all'accertamento dell'Ufficio sulla società, valutare le circostanze della ristretta base societaria, della organizzazione aziendale a prevalente partecipazione familiare dell'avvenuta distribuzione ai soci di tali utili,quali indizi restando per contro a carico degli stessi l'onere di provare un'eventuale destinazione diversa dalla distribuzione. I medesimi giudici decideranno anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia, che provvederà cassazione. Cosi deciso in Roma, 29 novembre Il Cons. estensore Eugenia Marigliano eviglin VINVISA L S N H TIV HVL IS 'N 9861/6/92 ES IV sulle spes anche di 2002 Il Presidente Bruno Saccucci Depositata in Cancelleria 6 MAG. 2003 OLCA Boagi, fi IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli