Sentenza 18 agosto 1998
Massime • 1
In materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, le intercettazioni preventive previste dall'art. 25 del d. Lgs. N. 306 del 1992 convertito nella Legge n. 356 del 1992 sono utilizzabili, ai fini della fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, come valide notizie di reato sulla cui base iniziare un'attività di indagine, e, dunque, come indizi sufficienti al fine di disporre le intercettazioni ambientali, sempreché queste riguardino delitti di cui all'art. 51 terzo comma bis del cod. proc. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/08/1998, n. 4977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4977 |
| Data del deposito : | 18 agosto 1998 |
Testo completo
(Sezione Feriale)
Composta dai Signori: Camera di consiglio
Dott. Bruno Rossi Presidente del 18/08/1998
1. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Andrea Colonnese Consigliere N.4977
3. Dott. Diana Laudati Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. AT Salvago Consigliere N.18186/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IG IM,
avverso l'ordinanza 20 marzo 1998 del Tribunale di Lecce. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Antonio Albano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori, avvocati Francesca Conte e Antonio Managò, che hanno concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
FATTO
1. Con ordinanza del 20 marzo 1998 il Tribunale di Lecce rigettava la richiesta di riesame proposta da IG IM avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva disposto la custodia cautelare in carcere del IG quale persona gravemente indagata dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Rilevava preliminarmente il giudice del riesame che l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni "preventive" autorizzate ai sensi dell'art. 25-ter del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, era da disattendere in quanto le dette intercettazioni potevano essere poste a base del provvedimento applicativo della misura cautelare, sancendo la norma ora ricordata la mera inutilizzabilità del loro contenuto a fini processuali, ferma restando la correttezza di un uso endoprocedimentale delle stesse che, al pari delle c.d. "fonti confidenziali", rappresentano elementi in grado, quali notitiae criminis, di rendere legittima l'autorizzazione alle intercettazioni, essendo stati - oltre tutto - addebitati, nella specie, reati di criminalità organizzata.
Gravi indizi di colpevolezza a carico del IG sarebbero, quindi, desumibili, quanto all'esistenza dell'associazione, dalle sentenze che avevano accertato l'operatività del sodalizio di tipo mafioso denominato "sacra corona unita"; quanto all'alta probabilità di partecipazione dell'indagato alla societas sceleris, dall'esito delle intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione della madre dell'indagato, CA RI IA.
Più in particolare, premesso che l'identificazione della persona chiamata MI con l'indagato risulterebbe pacifica, considerando che nel corso dei colloqui del 29 e del 30 maggio si faceva chiaro riferimento all'arresto del MI in esecuzione di un provvedimento custodiate spedito per l'omicidio di FR AL, si precisa che nella conversazione intercettata il 13 febbraio 1996 il IG colloquia con la madre e con altre persone circa la spartizione di somme di danaro e circa l'attività di contrabbando di tabacco lavorato estero.
L'assetto indiziario a carico del IG sarebbe confermato dalle dichiarazioni dei fratelli NT e di EN AN, tutti affiliati all'organizzazione mafiosa, concordi nel descrivere il ruolo dell'indagato, additato quale "portaordini" dello zio AT BA e destinatario, al pari della madre, dei proventi dell'attività criminosa.
Quanto all'esistenza di contrasti fra il BA ed i collaboranti, rileva il Tribunale come non possa assegnarsi ad essa valenza decisiva, considerata l'epoca cui le propalazioni si riferiscono e l'illogicità di un'ipotesi di "vendetta trasversale", mentre nessun valore assumerebbe la circostanza che AT NT ebbe a commettere reati durante la sua collaborazione. Inoltre, le dichiarazioni dello AN risulterebbero così circostanziate da escludere qualsivoglia concertazione;
l'accertata falsità delle dichiarazioni di AT NT relativamente all'omicidio AL, non avrebbe, infine, determinante rilievo, "perché nel corpo dell'ordinanza impugnata gli si attribuisce una confessione del fatto nell'interrogatorio del 19-3-1997, ma nei passi dell'interrogatorio in atti che non risultano coperti dagli OMISSIS non ve n'è traccia".
2. Ha proposto ricorso per cassazione il IG, deducendo tre ordini di motivi.
In primo luogo, inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali in quanto disposte esclusivamente sulla base di captazioni preventive ordinate a norma dell'art. 25-ter del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992. Si contesta l'argomentazione che equipara le intercettazioni preventive ad una notitia criminis ed, in particolare, alle c.d. "informazioni confidenziali", nessun uso processuale e, dunque, non soltanto probatorio, potendo ricevere, per espressa disposizione di legge, le dette intercettazioni.
In secondo luogo, mancanza di motivazione circa l'identificazione della persona indicata come interlocutore nei colloqui intercettati nel ricorrente.
Si censura, infine, l'ordinanza impugnata con riferimento alla motivazione concernente l'attendibilità dei collaboratori di giustizia, addebitandosi al detto provvedimento di avere omesso ogni logico argomento in ordine sia alla sicura concertazione delle dichiarazioni sia alla consumazione di reati durante la collaborazione sia alle eclatanti menzogne a proposito dell'omicidio AL. Il tutto in una logica che non sarebbe stata in grado di spiegare come le propalazioni non tendessero ad un'accusa trasversale nei confronti dello zio del IG.
2.1. In prossimità dell'odierna udienza il IG, con atto sottoscritto dall'avv. Antonio Managò, ha depositato articolati motivi nuovi incentrati soprattutto sulla tematica connessa alla inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali.
2.2. Con "memoria a sostegno del ricorso", sottoscritta dallo stesso indagato, premesso che la richiesta degli atti all'autorità procedente era stata effettuata oltre il termine previsto dall'art.309, comma 5, c.p.p., con conseguente "sforamento" dei termini contemplati dal comma 10 dello stesso articolo, veniva richiesta, in applicazione della sentenza costituzionale n. 232 del 1998, la dichiarazione di estinzione della misura.
DIRITTO
3. Assume carattere pregiudiziale il motivo contenuto nella "memoria", potendo derivare dal suo accoglimento la perdita di efficacia della misura ai sensi del combinato disposto dai commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p. Il motivo è inammissibile.
Come si è esposto in narrativa, il ricorrente richiama la sentenza costituzionale n. 232 del 1998 che, nel dichiarare non fondata, "nei sensi di cui in motivazione", la questione di legittimità di tale combinato disposto, ha ritenuto che, poiché l'"immediato avviso" che della presentazione della richiesta deve essere dato, a cura del Presidente del tribunale del riesame, all'autorità procedente, perché essa provveda alla trasmissione degli atti, non costituisce ... un adempimento dotato di una sua autonoma funzione processuale, ma è solo la condizione materiale ... affinché l'autorità procedente, che degli atti dispone, possa adempiere all'obbligo di trasmetterli", la prescrizione sta a significare che l'"eventuale intervallo temporale tra presentazione della richiesta e l'avviso della avvenuta presentazione non assume rilievo giuridico, perché ciò "che è 'immediato', per definizione non tollera intervalli temporali predefiniti (e quindi termini) prima del decorso dei quali possa non ritenersi giuridicamente compiuto l'adempimento". Con la conseguenza che "il termine di cinque giorni dalla trasmissione degli atti decorre dal giorno in cui la richiesta perviene alla cancelleria del tribunale del riesame". Così da concludere che una lettura diversa della norma denunciata - da considerare "compatibile col testo delle disposizioni" - "condurrebbe inevitabilmente al riconoscimento della" sua "incostituzionalità", profilandosi l'interpretazione resa dalla Corte come lo unica conforme a Costituzione.
3.2. Senza qui prendere direttamente in esame la complessa e spinosa problematica riguardante l'efficacia delle sentenze interpretative di rigetto nei procedimenti diversi da quelli nei quali la questione è stata sollevata - un tema che sarebbe davvero pertinente e che occorre comunque sfiorare, considerando che l'interpretazione seguita dalla Corte costituzionale contrasta sia con lettera della legge (v., in proposito, Sez. V, 1^ luglio 1998, Catapano) sia con il "diritto vivente" formatosi nella specifica materia (cfr., ex plurimis, Sez. II, 29 novembre 1995, Iurilli;
Sez. II, 22 febbraio 1996, Todisco;
Sez. I, 28 giugno 1996, Causo;
Sez. VI, 24 aprile 1997, Pugliese;
Sez. I, 29 maggio 1997, Chiochia;
Sez. un., 29 ottobre 1997, Schillaci;
e, soprattutto, da ultimo, Sez. un., 25 marzo 1998, Savino) - vi è un assorbente motivo che impone al Collegio di ritenere irritualmente proposta e, dunque, inammissibile, la doglianza contenuta nella memoria.
3.3. Va, infatti, considerato che il IG ha sicuramente inteso, con tale memoria, introdurre motivi nuovi, enunciabili, a norma dell'art. 311, comma 4, c.p.p., "prima dell'inizio della discussione". Ma, come è stato correttamente osservato da questa stessa Sezione Feriale (Sez. V, 21 luglio 1998, Rillo), l'ammissibilità di detti motivi è subordinata dall'avere gli stessi ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata (v., al riguardo, Sez. un., 25 febbraio 1998, Bono). Nè, d'altra parte, appare consentito a questa Corte estendere la sua cognizione di legittimità anche al profilo - estraneo a quello inizialmente devoluto con l'impugnazione - della perdita di efficacia della misura coercitiva, in forza del precetto dell'art.1609, comma 2, c.p.p., ipotizzando che ci si trovi in presenza di una questione rilevabile di ufficio in ogni stato o grado del procedimento ovvero di una questione che non sarebbe stato possibile proporre in grado di appello.
Sotto il primo profilo, va rilevato come la statuizione della Corte costituzionale appartiene alla categoria delle sentenze interpretative di rigetto, decisioni, dunque, prive dell'efficacia erga omnes propria delle statuizioni con le quali viene dichiarata l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente valore di legge;
con la conseguenza che esse sono vincolanti esclusivamente per il giudice a quo (Sez. un., 13 dicembre 1995, Clarke), mentre non esplicano alcuna efficacia preclusiva negli altri processi ove il giudice può pronunciarsi, se non condivida l'interpretazione resa dalla Corte, tanto denunciando l'illegittimità della norma tanto disattendendo tale interpretazione, dovendo altrimenti riconoscersi ad essa il valore di un'interpretazione autentica riservata al solo legislatore (cfr. Sez. VI, 26 gennaio 1967, Tinelli). Il che rende inammissibile il motivo anche sotto il secondo profilo, potendo qui ripetersi - ove si voglia, come appare corretto, estendere la portata dell'art. 609, comma 3, ultima parte, ai procedimenti de libertate, così da generalizzare l'espressione "appello" tanto da riferirla ad ogni impugnazione di merito - che il rigore dell'effetto devolutivo delle impugnazioni e delle preclusioni processuali che ne derivano è temperato dalla disposizione risultante dal coordinamento dell'art. 606, comma 3, con l'art. 609, comma 2, ultima parte, c.p.p., richiamato espressamente dal primo, in forza del quale, in deroga al divieto del novum, deve ritenersi consentita la deducibilità di ulteriori censure resa possibile da innovazioni legislative intervenute dopo la proposizione del ricorso (Sez. , un., 25 febbraio 1998, Gerina). il tutto ferma restando la forza invalidante delle pronunce di illegittimità costituzionale, nel senso che l'efficacia della decisione del giudice delle leggi opera ex e tunc non ex nunc (cfr., da ultimo, sempre nella materia de libertate, Sez. un., 28 gennaio 1998, Budini); un principio non estensibile, per i già indicati motivi alle sentenze interpretative di rigetto.
4. Infondato si rivela, invece, l'originario primo motivo di ricorso, con il quale il IG deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali in quanto espletate in forza dell'art. 25- ter del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che non consente alcuna utilizzazione processuale delle captazioni compiute sulla base di una normativa che conferisce al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove le operazioni devono essere eseguite, il Potere di autorizzare con decreto l'intercettazione "di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione ovvero del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, nonché l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche se queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p." 4.1. Come è noto, una simile tipologia di captazioni rientra nel genus delle intercettazioni dirette alla prevenzione dei reati, la cui non incompatibilità con l'art. 15 della Costituzione è stata affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 34 del 1973, nella quale è contenuta una significativa precisazione a proposito dell'art. 226, ultimo comma, c.p.p. 1930, ricollegato direttamente "a quel dovere di prevenzione e scoperta degli illeciti penali che è compito istituzionale della polizia giudiziaria". La categoria delle intercettazioni preventive comprende tre serie di ipotesi succedutesi nel tempo.
In primo luogo, quella disciplinata dall'art. 226 norme att. c.p.p. che dispone la permanente vigenza della disposizione dell'art. 226-sexies del codice abrogato per le intercettazioni telefoniche previste dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 6 settembre 1982, n.629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n.726. Un precetto che conferisce al procuratore della Repubblica del luogo ove le operazioni devono essere eseguite, a richiesta del Ministro per l'interno o, su sua delega, esercitata anche per il tramite del prefetto competente, del questore, del comandante del gruppo dei carabinieri, del comandante del gruppo della guardia di finanza o di altro ufficiale comandante del servizio o reparto operativo, il potere di autorizzare l'intercettazione di conversazioni telefoniche quando sia necessaria per le indagini in ordine ai delitti indicati nel primo comma dell'art. 165-ter dello stesso codice. Il comma 3 dell'art. 226-sexies aveva, poi, cura di precisare che "Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali". La seconda previsione di intercettazioni della categoria in esame è contenuta nell'art. 16 della legge 13 settembre 1982, n.646, che autorizza il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'art.623-bis c.p. quando lo ritenga necessario al fine di controllare che le persone nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione. Pure qui si precisa (comma 3) che "Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali".
Infine - ed è la fattispecie che qui direttamente interessa - l'art. 25-ter del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, stabilisce che, ferma restando la Previsione di cui alla prima ipotesi sopra considerata, su richiesta del Ministro per l'interno o, per sua delega, del direttore della Direzione investigativa antimafia, dei responsabili a livello centrale dei servizi centrali ed interprovinciali o del questore, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove le operazioni devono essere eseguite può autorizzare con decreto l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, nonché l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p., quando le intercettazioni medesime siano necessarie per attività di prevenzione e di informazione in ordine ai delitti indicati nell'art.51, comma 3-bis, c.p.p. Prescrivendo, con significativa, pure se parziale, innovazione rispetto ai testi precedenti (comma 3, prima parte), che "Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni sono privi di ogni valore a fini processuali".
4.2. Il quesito che occorre sciogliere si incentra nel significato della formulazione dell'ultimo comma del decreto- legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992. È
necessario, cioè, verificare se il contenuto delle intercettazioni preventive così autorizzate, pur essendo privo "di ogni valore a fini processuali", e dunque, ove acquisito agli atti del processo, colpito dalla sanzione dell'inutilizzabilità a norma dell'art. 191 c.p., possa costituire la base per l'attivazione di indagini preliminari.
La problematica appare assolutamente pertinente perché, a differenza di quanto prescrivono l'art. 226-sexies, 3^ comma, del codice abrogato (ma ancora in vita, in forza dell'art. 226 delle norme di attuazione del c.p.p. 1988) e l'art. 16, 3', comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, è scomparso nell'art. 25-ter ogni riferimento alla possibilità di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni per la prosecuzione delle indagini. Sennonché tale omissione, lungi dal dover essere enfatizzata ravvisando in essa un esplicito divieto di ogni possibile utilizzazione delle captazioni, si rivela coerente con il nuovo contesto codicistico con il quale la norma deve confrontarsi nella necessità di una designazione in termini di valenza prescrittiva;
altrimenti la disposizione in esame risulterebbe caratterizzata da un elevato tasso di irragionevolezza. Deve allora condividersi l'opinione di chi ha rilevato che inibire al responsabile della direzione antimafia di utilizzare in funzione di imput esterno i risultati delle intercettazioni preventive equivarrebbe a vanificare il senso dell'intera previsione dell'art. 25-ter, fino al punto di non assegnare alla norma stessa alcuna funzione, neppure nel contesto di un'attività di intelligence.
Ma il dato che più convince il Collegio di una qualche utilizzabilità di tali intercettazioni è il richiamo da parte dell'art. 25-ter, inserito in epoca successiva all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, non al "procedimento" ma al "processo". Un richiamo, dunque, che stante la precisa scansione tra fase delle indagini preliminari e fase del vero e proprio processo, fasi che si compendiano nella nozione di procedimento, inteso come nozione di genere, vale ad assegnare una precisa valenza alla norma in esame non precludendo così alle intercettazioni eseguite ex art. 25-ter ogni utilizzazione ai fini della fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, come valide notitiae criminis sulla cui base iniziare un'attività di indagine, e, dunque, come indizi sufficienti al fine di disporre le intercettazioni ambientali, se e sempreché queste riguardino - come nel caso di specie - delitti di criminalità organizzata.
Nè appare indifferente puntualizzare come, in ordine a tali categorie di delitti, l'art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, richieda (oltre che la "sufficienza" e non la "gravità" degli indizi di reato, come prescritto, invece, in via generale, dall'art. 267, comma 1, c.p.p), quale condizione legittimante il decreto autorizzativo - diversamente dalla disposizione ora ricordata la quale prescrive che l'intercettazione deve essere indispensabile ai fini della "prosecuzione" delle indagini - la necessità dell'intercettazione per lo "svolgimento" delle indagini, così da spostare in avanti la soglia di percorribilità del mezzo di ricerca della prova, fino a legittimarlo sulla base di una notitia criminis particolarmente Penetrante quale l'inutilizzabile (nel processo) captazione ambientale, destinata ad assumere il ruolo di mero atto di impulso per l'inizio delle indagini.
Solo in questi termini appare corretto l'accostamento contenuto nell'ordinanza impugnata alle intercettazioni disposte sulla base di informazioni confidenziali;
nel senso che queste ultime possono essere legittimamente utilizzate quali sufficienti indizi di reato (e non già di colpevolezza) ai fini dell'autorizzazione di intercettazioni (Cass., 10 febbraio 1994, Marotta); ciò perché è da escludere che l'intera fonte di prova resti inficiata dall'anonimato di chi per primo ha fornito la notizia, altrimenti prescindendosi in modo irragionevole dal valore di tutte le altre acquisizioni processuali che da tali notizie derivano, con lo svalutarne l'intera portata per un preteso vizio di origine che resta interamente superato da tutte le successive acquisizioni (Sez. IV, 12 settembre 1996, Artan) Il tutto secondo la regola generale secondo cui se pure la motivazione del decreto autorizzativo deve indicare, oltre al titolo del reato che legittima il ricorso ad un simile strumento investigativo, le fonti degli elementi indizianti, tali fonti possono essere rappresentate anche da materiale probatorio non successivamente utilizzabile e destinato a rimanere all'interno delle indagini preliminari (Sez. II, 12 aprile 1996, Amendola). D'altro canto, non può trascurarsi l'evidente simmetria ravvisabile tra l'ipotesi di specie ed il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in diversi procedimenti di cui alla prima parte del comma 1 dell'art. 270 c.p.p. Nonostante tale precetto preveda, a differenza dell'art. 25-ter, un divieto assoluto di utilizzazione, la giurisprudenza è nel senso che tali captazioni possano essere utilizzate quale notizia di illecito penale valida per l'iscrizione di un diverso procedimento e per gli accertamenti volti a conseguire nuovi elementi di prova (Cass., 3 settembre 1992, Donzelli).
5. Privo di fondamento è pure il motivo incentrato sulla mancanza di motivazione quanto alla identificazione della persona cui si riferiscono le conversazioni intercettate con il ricorrente. Sul punto l'ordinanza impugnata ha ampiamente argomentato fornendo un apparato dimostrativo incensurabile in questa sede, con l'esternare, utilizzando precisi riferimenti temporali, la sicura coincidenza tra il IG ed il soggetto di tali conversazioni.
6. La valenza dei risultati delle captazioni - il cui grave contenuto indiziario non è stato, oltre tutto, efficacemente contestato dal ricorrente - esonera il Collegio dal prendere in esame gli altri elementi a carico del IG, costituiti dalle chiamate in (cor)reità. Può solo precisarsi come le censure, in presenza di un assetto motivazionale complesso ed articolato, mai debordante nella manifesta illogicità, finiscano per penetrare nel meritum causae, secondo un modulo non attivabile in questa sede.
7. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle norme di attuazione, non conseguendo dalla presente decisione la rimessione in libertà del IG, si dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
Così deciso in Roma, il 18 agosto 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 1998