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Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2023, n. 16530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16530 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MU LE CC, nato a [...] il [...] Avverso la sentenza del 20/10/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro;
considerato che il difensore di fiducia dell'imputato ha formulato ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, istanza di trattazione orale;
udito il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Ferdinando Lignola, che ha concluso, conformemente alle note scritte, per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16530 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 12/12/2022 RITENUTO IN FATTO La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 20 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 12 dicembre 2019, esclusa la recidiva, ha ridotto la pena inflitta all'imputato per avere questi, in concorso con altra persona qui non ricorrente, detenuto, al fine di metterle in circolazione, alcune banconote contraffatte. 2. Ricorre LE CC MU articolando due motivi di ricorso qui esposti, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. cod. proc. pen., lamenta la contraddittorietà della motivazione per travisamento del fatto e violazione del principio dell' "oltre il ragionevole dubbio" in relazione all'affermazione di responsabilità, poiché ricostruendo gli elementi indiziari e confrontandoli con i singoli episodi contestati, la sua partecipazione alla commissione del delitto non sarebbe stata sufficientemente riscontrata rispetto a nessuno dei fatti di detenzione al fine di spendita di banconote contraffatte. 2.2. Con il secondo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett b), cod. proc. pen., deduce la violazione delle disposizioni di cui all'art. 62-bis cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo la violazione delle regole di valutazione della prova stabilite dall'art. 192 cod.proc.pen. in quanto gli elementi indiziari utilizzati ai fini della condanna non avrebbero carattere di gravità, precisione e concordanza. Orbene deve precisarsi che in tali casi il giudice di legittimità è chiamato a verificare se i giudici di merito abbiano logicamente giustificato la loro valutazione sulla sufficienza degli elementi di natura indiziaria acquisiti al processo al fine di pervenire all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente per i reati contestatigli e se abbiano correttamente applicato i criteri di valutazione della prova indiziaria previsti dall'art. 192 cod.proc.pen. Non è però consentito alla Corte di cassazione valutare il quadro probatorio, ormai "fotografato" con la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, in quanto al giudice di legittimità non compete di ricostruire e valutare i fatti diversamente dal giudice di merito, ma può limitarsi solo a sindacare la correttezza del ragionamento di questo in ordine alla valutazione dell'efficacia indiziaria dei fatti accertati, ossia deve valutare se il giudice di merito abbia 2 indicato le ragioni del suo convincimento, prendendo in considerazione tutte le informazioni rilevanti, e se le conclusioni a cui è pervenuto siano coerenti con il materiale esaminato e fondate su un ragionamento logicamente ineccepibile e non meramente congetturale. Non possono, quindi, essere rivalutate prove e indizi. Ciò chiarito, deve rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata si dipana seguendo un percorso lineare e privo di contraddizioni o illogicità. La Corte evidenzia, infatti, che l'imputato non solo è stato riconosciuto in termini di alta probabilità delle persone offese, ma è stato indiscutibilmente riconosciuto grazie all'acquisizione di un filmato registrato da una delle telecamere di videosorveglianza. Rileva, poi, che l'esame dei tabulati di traffico dell'utenza cellulare dell'imputato hanno consentito di individuare con certezza alcuni episodi di spendita delle monete false da parte del ricorrente. Questi, nel ricorso, non evidenzia il mancato rispetto dei criteri dettati in tema di valutazione delle prove, ma esamina le singole fattispecie concrete e gli elementi a carico per escludere che si sia raggiunta la prova della partecipazione del MU ai reati commessi sicuramente dal Napoletano. Tali censure riguardano la ricostruzione dei fatti e si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate dai giudici e devono, pertanto, ritenersi inammissibili non potendo in questa sede, come sopra evidenziato, rivalutarsi le prove e la consistenza degli indizi posti a fondamento del ragionamento logico, lineare e accurato effettuato per giungere al giudizio di colpevolezza del MU e in nulla disarticolato dalle censure del ricorrente. 3. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione della legge penale per non essere state riconosciute le circostanze attenuati generiche, ma il ricorrente, nello sviluppare il proprio ragionamento sostanzialmente lamenta un vizio di motivazione. Tale rilievo già di per sé consente di ritenere inammissibile il motivo per come proposto posto che l'inosservanza della legge penale sostanziale ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto, deve essere tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria motivazione (ex multis Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Atoè, Rv. 268404). In ogni caso deve rilevarsi che il ricorrente omette di confrontarsi con il principio secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'articolo 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o meno di siffatte circostanze. Nella specie, la Corte d'appello, in ordine alla specifica censura sollevata dal ricorrente, ha stigmatizzato la spiccata capacità a delinquere dell'imputato messa 3 Il Consigliere estensore in luce dai suoi numerosi precedenti penali (cinque condanne per rapina, una condanna per truffa e due condanne per lesione personale e furto). Tanto basta per ritenere la motivazione sufficiente e immune da risvolti illogici. 5. All' inammissibi:ità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al pagamento di C 3000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma, il 12/12/2022 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro;
considerato che il difensore di fiducia dell'imputato ha formulato ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, istanza di trattazione orale;
udito il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Ferdinando Lignola, che ha concluso, conformemente alle note scritte, per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16530 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 12/12/2022 RITENUTO IN FATTO La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 20 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 12 dicembre 2019, esclusa la recidiva, ha ridotto la pena inflitta all'imputato per avere questi, in concorso con altra persona qui non ricorrente, detenuto, al fine di metterle in circolazione, alcune banconote contraffatte. 2. Ricorre LE CC MU articolando due motivi di ricorso qui esposti, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. cod. proc. pen., lamenta la contraddittorietà della motivazione per travisamento del fatto e violazione del principio dell' "oltre il ragionevole dubbio" in relazione all'affermazione di responsabilità, poiché ricostruendo gli elementi indiziari e confrontandoli con i singoli episodi contestati, la sua partecipazione alla commissione del delitto non sarebbe stata sufficientemente riscontrata rispetto a nessuno dei fatti di detenzione al fine di spendita di banconote contraffatte. 2.2. Con il secondo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett b), cod. proc. pen., deduce la violazione delle disposizioni di cui all'art. 62-bis cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo la violazione delle regole di valutazione della prova stabilite dall'art. 192 cod.proc.pen. in quanto gli elementi indiziari utilizzati ai fini della condanna non avrebbero carattere di gravità, precisione e concordanza. Orbene deve precisarsi che in tali casi il giudice di legittimità è chiamato a verificare se i giudici di merito abbiano logicamente giustificato la loro valutazione sulla sufficienza degli elementi di natura indiziaria acquisiti al processo al fine di pervenire all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente per i reati contestatigli e se abbiano correttamente applicato i criteri di valutazione della prova indiziaria previsti dall'art. 192 cod.proc.pen. Non è però consentito alla Corte di cassazione valutare il quadro probatorio, ormai "fotografato" con la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, in quanto al giudice di legittimità non compete di ricostruire e valutare i fatti diversamente dal giudice di merito, ma può limitarsi solo a sindacare la correttezza del ragionamento di questo in ordine alla valutazione dell'efficacia indiziaria dei fatti accertati, ossia deve valutare se il giudice di merito abbia 2 indicato le ragioni del suo convincimento, prendendo in considerazione tutte le informazioni rilevanti, e se le conclusioni a cui è pervenuto siano coerenti con il materiale esaminato e fondate su un ragionamento logicamente ineccepibile e non meramente congetturale. Non possono, quindi, essere rivalutate prove e indizi. Ciò chiarito, deve rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata si dipana seguendo un percorso lineare e privo di contraddizioni o illogicità. La Corte evidenzia, infatti, che l'imputato non solo è stato riconosciuto in termini di alta probabilità delle persone offese, ma è stato indiscutibilmente riconosciuto grazie all'acquisizione di un filmato registrato da una delle telecamere di videosorveglianza. Rileva, poi, che l'esame dei tabulati di traffico dell'utenza cellulare dell'imputato hanno consentito di individuare con certezza alcuni episodi di spendita delle monete false da parte del ricorrente. Questi, nel ricorso, non evidenzia il mancato rispetto dei criteri dettati in tema di valutazione delle prove, ma esamina le singole fattispecie concrete e gli elementi a carico per escludere che si sia raggiunta la prova della partecipazione del MU ai reati commessi sicuramente dal Napoletano. Tali censure riguardano la ricostruzione dei fatti e si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate dai giudici e devono, pertanto, ritenersi inammissibili non potendo in questa sede, come sopra evidenziato, rivalutarsi le prove e la consistenza degli indizi posti a fondamento del ragionamento logico, lineare e accurato effettuato per giungere al giudizio di colpevolezza del MU e in nulla disarticolato dalle censure del ricorrente. 3. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione della legge penale per non essere state riconosciute le circostanze attenuati generiche, ma il ricorrente, nello sviluppare il proprio ragionamento sostanzialmente lamenta un vizio di motivazione. Tale rilievo già di per sé consente di ritenere inammissibile il motivo per come proposto posto che l'inosservanza della legge penale sostanziale ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto, deve essere tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria motivazione (ex multis Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Atoè, Rv. 268404). In ogni caso deve rilevarsi che il ricorrente omette di confrontarsi con il principio secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'articolo 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o meno di siffatte circostanze. Nella specie, la Corte d'appello, in ordine alla specifica censura sollevata dal ricorrente, ha stigmatizzato la spiccata capacità a delinquere dell'imputato messa 3 Il Consigliere estensore in luce dai suoi numerosi precedenti penali (cinque condanne per rapina, una condanna per truffa e due condanne per lesione personale e furto). Tanto basta per ritenere la motivazione sufficiente e immune da risvolti illogici. 5. All' inammissibi:ità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al pagamento di C 3000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma, il 12/12/2022 Il Presidente