CASS
Sentenza 3 novembre 2023
Sentenza 3 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/11/2023, n. 44167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44167 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NG BI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 44167 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 03/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da AB EL in relazione alla custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti a far data dal 23/11/2006 sino al 06/08/2007, momento nel quale la misura era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari, applicata sino al 21/04/2008, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 74, 7:3, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; imputazione in relazione alla quale - con sentenza resa il 26/11/2019 dalla Corte d'appello di Catania e divenuta definitiva, era stato assolto per l'imputazione associativa a condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup., previa derubricazione dell'altra fattispecie contestata. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta attesa la sussistenza .del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave del ricorrente. In particolare, ha premesso che le predette misure custodiali erano state applicate nei confronti del ricorrente tanto in relazione alla fattispecie associativa quanto ai reati satellite;
ha quindi argomentato che le relative ordinanze si fondavano su un ampio compendio investigativo costituito da svariate intercettazioni telefoniche, intrattenute con altri soggetti sottoposti a misura cautelare;
ha quindi ritenuto che i rapporti con gli altri indagati e i ripetuti riferimenti criptici a sostanza stupefacente, dato ammesso anche in sede di interrogatorio di garanzia, dovevano ritenersi come comportamento concretizzante l'elemento ostativo della colpa grave, con conseguente infondatezza della richiesta. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AB EL, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale per violazione dell'art.314 cod.proc.pen. nonché la carenza, c:ontraddittorietà e illogicità della motivazione, in riferimento all'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen.. Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe argomentato il rigetto della domanda senza tenere conto delle risultanze dibattimentali successive rispetto ai provvedimenti applicativi di misure cautelari e dalle quali sarebbe 2 emerso che l'odierno ricorrente era un mero assuntore e acquirente di sostanza stupefacente;
ha quindi dedotto che, anche in conseguenza della condotta collaborativa tenuta dall'imputato, sin dall'interrogatorio originariamente reso al P.m. procedente, alcun elemento di colpa grave potesse essergli addebitato;
in ordine agli asseriti contatti con altri soggetti indagati, ha argomentato che - sulla base delle emergenze processuali - il ricorrente aveva contattato i coimputati (e specificamente il solo NT Curcuruto) unicamente per rifornirsi di stupefacente per uso personale;
ha quindi dedotto che la Corte territoriale !Si sarebbe limitata a richiamare genericamente il contenuto delle conversazioni intercettate trascurando il fatto che le stesse non avessero condotto ad alcun elemento a carico del ricorrente. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge - in relazione all'art. 606, comma 1, lett.b) e c), cod.proc.pen. - in riferimento agli artt. 125, comma 3 e 546 cod.proc.pen. e 101 e 111 Cost., per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione o per vizio di motivazione apparente in relazione all'art.314, comma 1, cod.proc.pen.. Ha dedotto che il richiamo operato dalla Corte territoriale al materiale captativo era stato operato in modo del tutto generico e acritico, senza alcuna effettiva argomentazione in ordine al contributo causale apportato dal ricorrente alla limitazione della propria libertà personale e con conseguente vizio di carenza della motivazione. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto. 2. I due motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati, attenendo gli stessi alla sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dal dolo o dalla colpa grave del ricorrente e alla congruità dell'iter motivazionale seguito dalla Corte territoriale sul punto. 3 3. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, Garcia De Medina, RV. 263197; Sez.3, 5/7/2022, n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autoril:à procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, La Fornara, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, SarnatanD, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di 4 controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione;
derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). 4. Va altresì evidenziato che quando, come nel caso di specie, vi sia stata una derubricazione dell'originaria imputazione - in riferimento alla fattispecie contestata ai sensi dell'art.73, commi 1 e 4, T.U. stup., riqualificata sotto la specie del reato previsto dal comma 5 del medesimo articolo - deve essere richiamato il principio in forza del quale è configurabile il diritto alla riparazione nel caso di derubricazione del reato contestato, all'esito del giudizio di merito, con applicazione di una pena inferiore alla durata della custodia cautelare sofferta;
tuttavia, anche in tale ipotesi rileva, quale condizione ostativa, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, ma la sua operatività deve essere apprezzata dal giudice della riparazione con logica, congrua e completa motivazione (Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, dep. 2017, Ministero dell'Economia e Finanze, Rv. 270099). 5. Deve quindi rilevarsi che - nell'esaminare il profilo ostativo rappresentato dalla dedotta colpa grave del ricorrente - la Corte territoriale si è genericamente limitata ad argomentare che la limitazione della libertà personale si era fondata sul contenuto di conversazioni telefoniche intrattenute con soggetti sottoposti a propria volta a misure cautelari, citando specificamente i dialoghi con LO LA, che - in altre conversazioni intercorse con il coindagato NT EC - avrebbe indicato il EL come uno dei suoi fornitori di sostanza stupefacente;
ponendo quindi tali considerazioni alla base di un giudizio di concausalità tra comportamenti tenuti dall'imputato e la detenzione sofferta, il tutto in implicito riferimento al principio in base alla quale la frequentazione ambigua 5 pEPQSITATO IN CANCELLERIA di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez.4, 18/12/2014 n.8914/2015; Dieni, Rv. 262436; Sez.4, 21/11/2018, n.53361, Puro, RV. 274498; Sez.4, 28/9/2021, n.850/2022, Denaro, RV. 282565). 6. Deve peraltro ritenersi che la motivazione adottata sul punto dalla Corte territoriale, con riferimento al presupposto ostativo della colpa grave, si rappresenti come del tutto tautologica, tanto da concretizzare il vizio - specificamente prospettato dal ricorrente - di violazione di legge concretizzato dalla mera apparenza della motivazione. Difatti, la Corte si è genericamente limitata a fare riferimento a dialoghi intercorsi tra il ricorrente e altri soggetti sottoposti a misura cautelare e al fatto che - in un dialogo intercorso tra terze persone - il EL fosse stato indicato come uno dei cedenti di sostanza del tipo cocaina nei confronti di un coindagato;
ma non ha in alcun modo dato atto dell'effettivo tenore testuale delle predette conversazioni di modo che - per diretta conseguenza logica - risulta del tutto non ricavabile il percorso argomentativo che ha condotto la Corte medesima a ritenere ravvisabile il necessario rapporto sinergico tra la condotta extraprocessuale tenuta dall'imputato e la detenzione sofferta. 7. Per effetto della ravvisata carenza della motivazione, l'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Catania, la quale provvederà anche alla regolazione delle spese per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Catania cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso il 3 ottobre 2023
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 44167 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 03/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da AB EL in relazione alla custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti a far data dal 23/11/2006 sino al 06/08/2007, momento nel quale la misura era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari, applicata sino al 21/04/2008, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 74, 7:3, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; imputazione in relazione alla quale - con sentenza resa il 26/11/2019 dalla Corte d'appello di Catania e divenuta definitiva, era stato assolto per l'imputazione associativa a condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup., previa derubricazione dell'altra fattispecie contestata. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta attesa la sussistenza .del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave del ricorrente. In particolare, ha premesso che le predette misure custodiali erano state applicate nei confronti del ricorrente tanto in relazione alla fattispecie associativa quanto ai reati satellite;
ha quindi argomentato che le relative ordinanze si fondavano su un ampio compendio investigativo costituito da svariate intercettazioni telefoniche, intrattenute con altri soggetti sottoposti a misura cautelare;
ha quindi ritenuto che i rapporti con gli altri indagati e i ripetuti riferimenti criptici a sostanza stupefacente, dato ammesso anche in sede di interrogatorio di garanzia, dovevano ritenersi come comportamento concretizzante l'elemento ostativo della colpa grave, con conseguente infondatezza della richiesta. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AB EL, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale per violazione dell'art.314 cod.proc.pen. nonché la carenza, c:ontraddittorietà e illogicità della motivazione, in riferimento all'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen.. Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe argomentato il rigetto della domanda senza tenere conto delle risultanze dibattimentali successive rispetto ai provvedimenti applicativi di misure cautelari e dalle quali sarebbe 2 emerso che l'odierno ricorrente era un mero assuntore e acquirente di sostanza stupefacente;
ha quindi dedotto che, anche in conseguenza della condotta collaborativa tenuta dall'imputato, sin dall'interrogatorio originariamente reso al P.m. procedente, alcun elemento di colpa grave potesse essergli addebitato;
in ordine agli asseriti contatti con altri soggetti indagati, ha argomentato che - sulla base delle emergenze processuali - il ricorrente aveva contattato i coimputati (e specificamente il solo NT Curcuruto) unicamente per rifornirsi di stupefacente per uso personale;
ha quindi dedotto che la Corte territoriale !Si sarebbe limitata a richiamare genericamente il contenuto delle conversazioni intercettate trascurando il fatto che le stesse non avessero condotto ad alcun elemento a carico del ricorrente. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge - in relazione all'art. 606, comma 1, lett.b) e c), cod.proc.pen. - in riferimento agli artt. 125, comma 3 e 546 cod.proc.pen. e 101 e 111 Cost., per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione o per vizio di motivazione apparente in relazione all'art.314, comma 1, cod.proc.pen.. Ha dedotto che il richiamo operato dalla Corte territoriale al materiale captativo era stato operato in modo del tutto generico e acritico, senza alcuna effettiva argomentazione in ordine al contributo causale apportato dal ricorrente alla limitazione della propria libertà personale e con conseguente vizio di carenza della motivazione. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto. 2. I due motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati, attenendo gli stessi alla sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dal dolo o dalla colpa grave del ricorrente e alla congruità dell'iter motivazionale seguito dalla Corte territoriale sul punto. 3 3. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, Garcia De Medina, RV. 263197; Sez.3, 5/7/2022, n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autoril:à procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, La Fornara, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, SarnatanD, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di 4 controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione;
derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). 4. Va altresì evidenziato che quando, come nel caso di specie, vi sia stata una derubricazione dell'originaria imputazione - in riferimento alla fattispecie contestata ai sensi dell'art.73, commi 1 e 4, T.U. stup., riqualificata sotto la specie del reato previsto dal comma 5 del medesimo articolo - deve essere richiamato il principio in forza del quale è configurabile il diritto alla riparazione nel caso di derubricazione del reato contestato, all'esito del giudizio di merito, con applicazione di una pena inferiore alla durata della custodia cautelare sofferta;
tuttavia, anche in tale ipotesi rileva, quale condizione ostativa, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, ma la sua operatività deve essere apprezzata dal giudice della riparazione con logica, congrua e completa motivazione (Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, dep. 2017, Ministero dell'Economia e Finanze, Rv. 270099). 5. Deve quindi rilevarsi che - nell'esaminare il profilo ostativo rappresentato dalla dedotta colpa grave del ricorrente - la Corte territoriale si è genericamente limitata ad argomentare che la limitazione della libertà personale si era fondata sul contenuto di conversazioni telefoniche intrattenute con soggetti sottoposti a propria volta a misure cautelari, citando specificamente i dialoghi con LO LA, che - in altre conversazioni intercorse con il coindagato NT EC - avrebbe indicato il EL come uno dei suoi fornitori di sostanza stupefacente;
ponendo quindi tali considerazioni alla base di un giudizio di concausalità tra comportamenti tenuti dall'imputato e la detenzione sofferta, il tutto in implicito riferimento al principio in base alla quale la frequentazione ambigua 5 pEPQSITATO IN CANCELLERIA di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez.4, 18/12/2014 n.8914/2015; Dieni, Rv. 262436; Sez.4, 21/11/2018, n.53361, Puro, RV. 274498; Sez.4, 28/9/2021, n.850/2022, Denaro, RV. 282565). 6. Deve peraltro ritenersi che la motivazione adottata sul punto dalla Corte territoriale, con riferimento al presupposto ostativo della colpa grave, si rappresenti come del tutto tautologica, tanto da concretizzare il vizio - specificamente prospettato dal ricorrente - di violazione di legge concretizzato dalla mera apparenza della motivazione. Difatti, la Corte si è genericamente limitata a fare riferimento a dialoghi intercorsi tra il ricorrente e altri soggetti sottoposti a misura cautelare e al fatto che - in un dialogo intercorso tra terze persone - il EL fosse stato indicato come uno dei cedenti di sostanza del tipo cocaina nei confronti di un coindagato;
ma non ha in alcun modo dato atto dell'effettivo tenore testuale delle predette conversazioni di modo che - per diretta conseguenza logica - risulta del tutto non ricavabile il percorso argomentativo che ha condotto la Corte medesima a ritenere ravvisabile il necessario rapporto sinergico tra la condotta extraprocessuale tenuta dall'imputato e la detenzione sofferta. 7. Per effetto della ravvisata carenza della motivazione, l'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Catania, la quale provvederà anche alla regolazione delle spese per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Catania cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso il 3 ottobre 2023