Sentenza 4 luglio 2013
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'aver causato un incidente, prevista dall'art. 186, comma secondo bis, cod. strada, è necessaria l'individuazione di un obiettivo nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza del reo e l'incidente dallo stesso provocato.
Commentario • 1
- 1. Provoca un "incidente stradale" anche il conducente che esce solo di stradaRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 6 novembre 2016
E' del 14 settembre 2016 una nuova sentenza della Corte di Cassazione in materia di circolazione stradale (sentenza n. 38203 del 14 settembre 2016). Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Trento aveva condannato il conducente di un'autovettura per il reato di “guida in stato di ebbrezza”, di cui all'art. 186, comma 2, codice della strada, “aggravato, ai sensi del comma 2 bis dello stesso articolo, per avere provocato un incidente stradale”. Secondo il condannato, la sentenza doveva ritenersi ingiusta, in quanto il Tribunale, nell'applicare l'aggravante, non avrebbe tenuto conto del fatto che “l'asserito incidente non ha provocato danni a persone o cose, né collisioni con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/07/2013, n. 31360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31360 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 04/07/2013
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 1446
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 14128/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR GI n. il 2.6.1954;
avverso la sentenza n. 370/2011 pronunciata dalla Corte d'appello di Trento il 2.11.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 4.7.2013 la relazione fatta dal Cons. Dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. F.M. Iacoviello, che ha concluso per annullamento con rinvio limitatamente alla circostanza aggravante contestata. Rigetto nel resto. RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza resa in data 2.11.2012, la Corte d'appello di Trento ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Rovereto in data 28.7.2011, con la quale GI UR è stato condannato alla pena di quattro mesi di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 1.8 1 e 1.61 g/l), aggravato dalla provocazione di un incidente, commesso in Rovereto il 34.2010.
Con la sentenza d'appello, la corte trentina, concesse le circostanze attenuanti generiche all'imputato ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, ha rideterminato la pena in quella di due mesi di arresto ed Euro 800,00 di ammenda, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidato a due motivi d'impugnazione.
2.1. - Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza d'appello per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 186 C.d.S., commi 2 bis e 9 bis, per avere la corte territoriale ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante della provocazione di un incidente in assenza di alcun elemento di prova idoneo a riscontrarne il ricorso, e per aver ritenuto ascrivibile detta circostanza a carico dell'imputato indipendentemente dall'accertamento di alcuna responsabilità di quest'ultimo nella materiale causazione dell'incidente. 2.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver negato al UR la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 9-bis, pur avendo ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante della provocazione dell'incidente, indicata come ostativa alla ridetta sostituzione. 2.3. - Con il medesimo ricorso, il UR ha contestualmente sollevato un'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 186 C.d.S., commi 2 bis e 9 bis (in relazione agli artt. 3, 13 e 24 Cost.), nella parte in cui non fornisce un'esatta nozione di
"incidente stradale" (in relazione alla relativa natura di evento dannoso o pericoloso rilevante ai fini della norma richiamata) e nella parte in cui non impone al giudice di procedere all'accertamento del carattere concretamente dannoso o pericoloso di detto evento ai fini del riconoscimento della corrispondente circostanza aggravante in esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1. - Preliminarmente, conviene evidenziare la radicale infondatezza del secondo motivo di ricorso proposto dal ricorrente, nella parte in cui censura la decisione dei giudici del merito in ordine alla negata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità nonostante la ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante della provocazione di un incidente stradale (prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, quale causa ostativa alla predetta sostituzione), attesa l'irrilevanza del giudizio di bilanciamento tra le circostanze in relazione al punto concernente la concreta sussistenza, comunque rilevata, dell'incidente stradale asseritamente provocato dal UR, come fatto astrattamente idoneo a precludere la concessione del beneficio della sostituzione della pena con la misura del lavoro di pubblica utilità, ai sensi del citato art. 186 C.d.S..
3.2. - Sotto altro profilo, rileva la corte la manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente.
Sul punto, varrà in primo luogo evidenziare come non incomba sul legislatore il dovere di procedere a una puntuale definizione dei termini e delle nozioni utilizzate nella strutturazione logica delle norme, là dove il significato di quei termini o di quelle nozioni appare agevolmente (o ragionevolmente) desumibile attraverso le operazioni di interpretazione del linguaggio, comune o più specificamente tecnico, istituzionalmente rimesso ai compiti del giudice.
Diversa, rispetto a tale prospettazione, deve ritenersi l'ipotesi della contrarietà alle norme e ai principi della Costituzione della norma di legge (o di altra fonte a questa equiparata) risultante dall'interpretazione fornitane dal giudice, ponendosi, in tal caso (e solo in tal caso), l'alternativa (collocata su un piano logicamente distinto rispetto alla questione meramente terminologica proposta dal ricorrente) tra l'individuazione di un'interpretazione in termini di compatibilità costituzionale della norma esaminata, ovvero la sottoposizione di quest'ultima al giudizio della corte costituzionale, là dove ritenuta insuscettibile di un'interpretazione "costituzionalmente compatibile", ovvero ormai consolidata, nella lettura ritenuta contraria al dettato costituzionale, attraverso l'interpretazione della corte di legittimità formatasi come "diritto vivente".
Nel caso di specie, la nozione di "incidente stradale" (nell'accezione rilevante nella prospettiva di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis) risulta sottoposta a un'adeguata elaborazione interpretativa ad opera di questa corte di legittimità, che ne ha evidenziato il ricorso in qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Cass., Sez. 4, n. 47276/2012, Rv. 253921). In particolare, ai fini dell'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi, tanto l'urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale;
a tal fine, non sono, invece, previsti ne' i danni alle persone ne' i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (Cass., Sez. 4, n. 42488/2012, Rv. 253734; v. altresì Cass., Sez. 4, n. 6381/2011). Sulla base di tali premesse, deve ritenersi pertanto adeguatamente configurata la nozione di incidente stradale rilevante ai fini del riscontro della circostanza aggravante oggetto dell'odierno esame, spettando al giudice il compito di accertare l'effettivo ricorso di un inatteso avvenimento concretamente e significativamente idoneo a interrompere (o comunque a turbare) il normale svolgimento della circolazione stradale e di rilevare la potenziale idoneità dello stesso a determinare un qualunque pericolo o danno alla collettività, al fine di attestare la concreta ed effettiva maggiore pericolosità (e la conseguente meritevolezza di un deteriore trattamento sanzionatorio) del reato di guida in stato di ebbrezza, là dove circostanziato dalla provocazione di un incidente da parte del reo.
Alla definizione così ricostruita sul terreno dell'elaborazione giurisprudenziale, è appena il caso di associare, sul piano della valutazione della concreta riconducibilità dell'evento al fatto del reo, l'esigenza dell'inequivoco riscontro di un obiettivo nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza del reo e l'incidente dallo stesso provocato, non potendo certamente giustificarsi l'inflizione di un deteriore trattamento sanzionatorio a carico del guidatore che, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sè oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di alcuna connessione con lo stato di ebbrezza del soggetto (nel senso che la nozione di incidente stradale rilevante ai fini della norma de qua debba assumersi quale elemento "sintomatico" di uno stato di alterazione psicofisica del conducente coinvolto v. Cass., Sez. 4, n. 10605/2012). Nel caso di specie, la doglianza avanzata dal ricorrente - in ordine all'effettivo adempimento, da parte dei giudici del merito, del concreto accertamento dei ridetti requisiti della significativa interruzione (o del turbamento) della circolazione stradale, della (sia pure potenziale) pericolosità dell'incidente stradale riscontrato e della sua riferibilità al fatto dell'imputato - deve ritenersi fondata, essendosi la corte territoriale (su tale specifico punto espressamente sollecitata dall'appellante) laconicamente limitata a rilevare come il teste Brandtstatter avesse "dichiarato agli agenti della polizia municipale intervenuti che il ciclomotore dell'odierno appellante era entrato in lieve collisione con la sua autovettura".
Tale motivazione, nella misura in cui omette di circostanziare gli elementi identificativi del fatto (sotto il profilo dell'effettiva verificazione di un inatteso avvenimento di significativa interruzione o di turbamento della circolazione;
della sua - sia pure astratta - pericolosità o dannosità e della concreta sussistenza di un obiettivo nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza del reo e l'evento), deve ritenersi meramente apparente e, come tale, sostanzialmente omessa, da tanto conseguendo la necessità di procedere all'annullamento, limitatamente a tale punto, della sentenza impugnata, con rinvio alla corte d'Appello di Trento per nuovo esame.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, annulla l'impugnata sentenza limitatamente al punto concernente la ritenuta sussistenza della contestata aggravante e rinvia per nuovo esame al riguardo alla Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2013. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013